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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 230 del 29 settembre 2011
Dgr n. 946/2011 - esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito. Definizione modalità attuative.
Il Dirigente
Vista la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2005” che in particolare all’art. 19, comma 1 prevede l’applicazione dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci alle persone appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 12.000,00 (dodicimila,00); Vista la delibera di Giunta regionale del 5 luglio 2011, n. 946 “Esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito: avvio della sperimentazione delle nuove procedure finalizzate alla semplificazione dell’emissione delle attestazioni” che, nel confermare la predetta soglia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE per i residenti in Veneto e per i cittadini extracomunitari domiciliati in Veneto in possesso di regolare permesso di soggiorno, attribuisce la funzione di emissione delle relative attestazioni alle Aziende ULSS ed ai CAF aderenti alla proposta regionale, riconoscendo a quest’ultimi un compenso onnicomprensivo di € 1,50 (uno,50) + IVA per ogni attestazione rilasciata, da corrispondersi direttamente da parte delle Aziende ULSS; Preso atto che la citata Dgr n. 946/2011 incarica la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione della stessa comprendendo anche gli eventuali aggiornamenti/adeguamenti da operare al modello di attestazione di esenzione allegato alla delibera stessa; Ritenuto necessario, per le finalità di cui sopra, definire la proposta regionale in argomento secondo quanto formulato nel modello di dichiarazione - allegato A al presente provvedimento - da sottoscriversi da parte dei CAF che intendono aderirvi nonché le istruzione operative e relative specifiche tecniche uniformi di validazione delle informazioni per la correttezza e qualità dei dati raccolti; Ritenuto, altresì, opportuno apportare una modesta modifica all’attestazione di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa per l’assistenza farmaceutica di cui all’Allegato A alla richiamata Dgr n. 946/2011 al solo fine di agevolare la corretta compilazione da parte dei soggetti preposti; Visto il decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 44 del 19.5.2011 di delega alla firma degli atti di competenza della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria; Su conforme proposta del Servizio Farmaceutico che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
Decreta
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta regionale da sottoscriversi da parte dei CAF che intendono rilasciare le attestazioni di esenzione per reddito ISEE dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica nonché le modalità operative e le relative specifiche tecniche di cui agli Allegati A, B, D, E, F, G che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo modello di attestazione di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica – Allegato C- parte integrante del presente provvedimento; 3. di notificare il presente provvedimento alle Aziende ULSS della Regione del Veneto; 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché nel sito web ufficiale della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Farmaceutica/esenzione+dalla+spesa+farmaceutica+per+reddito.htm
(seguono allegati)
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