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Bur n. 22 del 18 marzo 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 62 del 01 marzo 2011

Lr 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi a favore dei soggetti celiaci. Dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine anche attraverso esercizi commerciali: integrazione e modifica delle disposizioni applicative rese dalla Dgr n. 2712 del 16 novembre 2010.

Il Dirigente


Visto il D.M. 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, il quale stabilisce che per le persone affette da celiachia “l’erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria”, previsione successivamente confermata dal D.P.C.M. 29/11/2001 relativo alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Visti, in particolare, gli artt. 6 e 7 del summenzionato Decreto Ministeriale, che, rispettivamente, prevedono che i prodotti dietetici oggetto di dispensazione siano erogati direttamente dai “centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presìdi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all’uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali” e che “Presso la direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione è istituito il registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale con le indicazioni delle modalità erogative scelte dalle regioni”

Vista la L. 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” che, definendo la malattia celiaca come malattia sociale, prevede molteplici interventi atti a garantire un’ampia tutela ai soggetti affetti;
Vista la Lr 13 agosto 2004 n. 15 “Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto”;

Vista la Lr 7 novembre 2008, n. 15 “Interventi a favore dei soggetti celiaci”, che prevede la spendibilità dei buoni acquisto frazionati o altri documenti di credito, anche separatamente, presso qualsiasi farmacia ed esercizio commerciale abilitato del territorio regionale;

Vista la Dgr 2712 del 16 novembre 2010 “Dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine a favore di persone affette da celiachia in applicazione della L.R. 7 novembre 2008, n. 15 “Interventi a favore dei soggetti celiaci” che, in particolare, approva la disciplina transitoria recante i requisiti e gli adempimenti che regolano l’attività di distribuzione in argomento da parte degli esercizi commerciali;

Dato atto che la Giunta Regionale, con il sopra richiamato provvedimento, nelle more dell’approvazione del regime definitivo della disciplina a conclusione della prevista attività di monitoraggio da parte del Gruppo di lavoro di cui alla Dgr n. 4251 del 29.12.2009, ha demandato al Dirigente della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria l’adozione di ogni atto necessario alla migliore attuazione dell’attività, comprese le modifiche e/o integrazioni alla disciplina transitoria stessa;

Verificato che, a seguito di approfondimento in ordine alle modalità operative di applicazione delle disposizioni di cui alla richiamata Dgr 2712/2010, è emersa la necessità di integrare/modificare le stesse, introducendo:
- specifiche ipotesi di revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività in oggetto;
- le modalità di rimborso dei prodotti dispensati mediante i buoni acquisto;
- l’individuazione delle tipologie di esercizi commerciali per i quali è necessario organizzare l’apposito punto di informazione e controllo prima della cassa;
- la presenza di un referente per la gestione e dispensazione dei prodotti in oggetto, per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale;

Ritenuta opportuna, per un’applicazione uniforme in ambito regionale, la predisposizione di un modello di richiesta di autorizzazione da inoltrare da parte degli esercizi commerciali interessati e di un modello di autorizzazione per l’Azienda ULSS;

Ritenuto, altresì, opportuno informatizzare, tramite il portale web della Regione del Veneto, la gestione delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi commerciali dalle singole Aziende ULSS, al fine di agevolare le dovute verifiche da effettuarsi da parte delle stesse in sede di rimborso dell’onere relativo ai prodotti senza glutine del Registro Nazionale dispensati a carico del Servizio Sanitario;

SU conforme proposta del Servizio Farmaceutico che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

Decreta


1. di approvare, a parziale modifica ed integrazione della disciplina transitoria, di cui alla Dgr n. 2712 del 16 novembre 2010, gli Allegati A, A1 e A2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di attivare, tramite il portale web della Regione del Veneto, la gestione informatizzata, attraverso il collegamento in rete di tutte le Aziende ULSS del Veneto, delle autorizzazioni rilasciate dalle stesse agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate, con l’implementazione delle informazioni utili all’attività in oggetto.

Francesco Dotta

(seguono allegati)

Allegato A_231386.pdf
Allegato A1_231386.pdf
Allegato A2_231386.pdf

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