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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 174 del 28 novembre 2008
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005. Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria. 1° e 2° semestre 2008.
Il Dirigente
Visto l’art. 34, 1° comma dell’ A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23.03.2005 - (per brevità: vigente A.C.N.), in base al quale:“ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al comitato aziendale, …sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33.”;
Richiamata, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale attuativo del citato A.C.N., reso esecutivo con la Dgr n. 4395 del 30.12.2005;
Ricordato che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente A.C.N., l’Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame;
Dato Atto che la graduatoria unica regionale per la medicina generale relativa all’anno 2008, da utilizzare per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 86 del 17 ottobre 2008;
Preso Atto delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti individuati alle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto per il primo e secondo semestre 2008, elencati nel prospetto riepilogativo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
Ricordato che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all’assegnazione degli incarichi di Medicina Generale (Assistenza Primaria) per la copertura delle zone dichiarati carenti sia svolta dall’Azienda Ulss 6 di Vicenza, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente A.C.N.;
Visto il comma 7 dell’art. 16 del vigente A.C.N., come integrato per la materia dalla disciplina recata dall’Accordo regionale, il quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici possessori del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del decreto legislativo 368 del 17 agosto 1999);
Rilevato che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare dell’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Decreta
Rupolo
Allegato A
Regione Veneto
Elenco degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto per il 1° e 2° semestre 2008.
Azienda Ulss - Zone carenti
Allegato B
TMG
Domanda di trasferimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria
1° e 2° semestre 2008
Raccomandata
Bollo
AL Direttore generale Azienda Ulss N. 6 Viale Rodolfi, 37 36100 - Vicenza
Il/La sottoscritto/a Dott. ______________________
(Cognome e Nome)
nato/a a _________________________ prov. ______ il __________
M __ F ____ codice fiscale ______________________
residente a ______________ prov. _____Via ________________ n. ________ CAP __________ Tel. ______________ Cell. ___________
chiede
in base a quanto disposto dell’art. 34, c. 2°, lett. a) dell’ACN per la Medicina Generale, reso esecutivo con Intesa della Conferenza Stato/Regioni rep.2272 del 23.03.2005, di essere trasferito (1) in una delle seguenti zone carenti delle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, pubblicate nel Bur n.86 del 17 ottobre 2008 (2):
AZIENDA Ulss
DISTRETTO
AMBITO TERRIT.
COMUNE
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione), sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso Dpr 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
______________ _______________________
data firma per esteso (*)
Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
___________________________________
(1) Ha titolo di concorrere per trasferimento il medico che risulti iscritto alla data di scadenza del presente bando, da almeno due anni nell’elenco di provenienza di un’Azienda Ulss del Veneto e da almeno quattro anni nell’elenco di provenienza di un’Azienda Ulss di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolga altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.
(2) Indicare espressamente le Aziende Ulss per le quali si intende concorrere per trasferimento, per ciascuna Azienda Ulss il Distretto e, qualora specificati, l’Ambito Territoriale e il Comune.
(*) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità
Avvertenze generali
Le domande di trasferimento nelle zone carenti di assistenza primaria, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata, alla Azienda Ulss n. 6 - Viale Rodolfi, 37 - 36100 - Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bur del presente avviso.
L’Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, provvederà all’individuazione degli aventi diritto, secondo i criteri di cui all’art. 34 dell’ACN per la Medicina Generale e le disposizioni in materia approvate con l’Accordo regionale di cui alla Dgr n. 4395 del 31.12.2005, anche per conto di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda in bollo, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 34, punto 9 dell’ACN, il medico già convenzionato per l’assistenza primaria che chiede l’assegnazione della zona carente per trasferimento e che accetta l’incarico relativo, decade dall’iscrizione negli elenchi dell’ambito territoriale di provenienza al momento dell’accettazione.
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Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici - art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: i dati personali che l’Azienda Ulss 6 acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dagli articoli. 34 e 35 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Allegato C
IMG
Domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria
Al Direttore generale
Azienda Ulss N. 6
Viale Rodolfi, 37
36100 – Vicenza
Il/La sottoscritto/a Dott. ________________________
nato/a a ____________________ prov. _____ il______________
M ___ F ____ codice fiscale ______________________
residente a ________________ prov.____ Via ________________
n. _____ CAP __________ Tel. ___________ Cell. _______________
iscritto nella vigente Graduatoria Unica Regionale del Veneto - Anno 2008
in base a quanto disposto dell’art. 34, c. 2°, lett. b) dell’ACN per la Medicina Generale - reso esecutivo con Intesa della Conferenza Stato/Regioni rep.2272 del 23.03.2005 - di essere inserito in uno dei seguenti elenchi dei medici di assistenza primaria delle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, pubblicati nel Bur n.86 del 17 ottobre 2008 (1):
A tal fine, ai sensi dell’art.46 del Dpr 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso Dpr 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
Qualora la residenza attuale sia stata acquisita successivamente al 31.01.2005, dichiara, inoltre:
Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall’art. 16, p.7 e p.9 dell’ACN, di voler accedere alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
__________________________________
(3) Indicare espressamente le Aziende Ulss per le quali si intende concorrere, per ciascuna Azienda Ulss, il Distretto e, qualora specificati, l’Ambito Territoriale e il Comune. Se le righe non fossero sufficienti compilare e allegare un foglio a parte.
La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo Raccomandata, alla Azienda Ulss n. 6 - Viale Rodolfi, 37 - 36100 - Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bur del presente avviso.
L’Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al vigente Accordo Collettivo Nazionale e delle disposizioni in materia approvate con l’Accordo regionale di cui alla Dgr n. 4395 del 30.12.2005, provvederà alla individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Possono presentare domanda di inserimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2008.
Attenzione: l’art. 15, comma 11 dell’A.C.N. per la medicina generale reso esecutivo con Intesa Stato-Regioni rep. n. 2272 del 23. 03.2005, prevede che i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all’assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.
Si richiama pertanto l’attenzione dei medici interessati sul fatto che l’essere già convenzionato per l’assistenza primaria - alla data di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di assegnazione delle carenze per graduatoria, poichè, come detto, il vigente A.C.N. dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all’assegnazione di una nuova zona carente solo per trasferimento.
Es.: un medico convenzionato per l’assistenza primaria, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere per graduatoria all’assegnazione delle zone carenti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di cui all’art. 34, comma 2, lett. a).
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda in bollo, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto. Si raccomanda di scrivere in stampatello.
Alla domanda di inserimento va allegato il certificato di residenza con indicazione della data di acquisizione della stessa (giorno, mese, anno) oppure, ai sensi dell’art. 46 del “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al Dpr 445 del 28.12.2000, la dichiarazione sostitutiva (come da modello di domanda) attestante il possesso della residenza sempre con indicazione della data di acquisizione.
In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza.
Attenzione: in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili (art. 76 del Dpr 445/2000).
Si precisa che i 5 punti per la residenza nella “località carente” previsti dall’art. 34 punto 3, lett. b) del vigente Accordo Collettivo Nazionale saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’ambito territoriale, ove viene pubblicata la zona carente, individuato nel Distretto dalle UU.LL.SS.SS. in base ai parametri definiti dagli Accordi Regionali, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2008, ossia dal 31.01.2005.
Lo stesso termine vale per l’attribuzione dei 20 punti per la residenza nella Regione Veneto previsti dall’art. 34, punto 3, lett. c).
Ai sensi del sopracitato art. 34, p.3 dell’ACN il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
L’avviso di affissione, presso l’Azienda Ulss n. 6 dell’elenco dei medici aspiranti all’incarico, graduati nell’ordine risultante dai criteri previsti dall’art. 34 dell’ACN, verrà successivamente pubblicato nel Bur, a cura della stessa Azienda Ulss n. 6.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso di affissione decorrerà il termine di 15 giorni per l’esame dell’elenco suddetto trascorso il quale l’Azienda Ulss n. 6 procederà alla convocazione dei medici per l’accettazione degli incarichi.
La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all’incarico.
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Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici - art. 18, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: i dati personali che l’Azienda Ulss 6 acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dagli articoli 34 e 35 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
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