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Bur n. 102 del 12 dicembre 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 172 del 28 novembre 2008

Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini. Aggiornamento codifica a dicembre 2008.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1.      di aggiornare l'Allegato A) del proprio precedente Decreto n. 104 del 12 dicembre 2007, includendovi la seguente ulteriore tipologia di esenzione:

-          in attuazione della Legge regionale n. 15 del 7/11/2008, i soggetti affetti da malattia celiaca, residenti nella Regione del Veneto, regolarmente certificati ai sensi della vigente normativa, ai quali a decorrere dal 1/01/2009 sono erogabili, quale livello di assistenza aggiuntivo, “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”, con il relativo codice di esenzione, da riportare in ricetta secondo le istruzioni regionali diramate in materia di compilazione della ricetta; 

Tipologia di esenzione

Codice

Farmaceutica Soggetto incaricato dell’immissione del dato

Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato

Note

soggetti affetti da malattia celiaca certificata ai sensi delle vigenti normative statale e regionale e residenti nel Veneto (Lr n. 15/2008).

659

-

MMG e

Medici specialisti

 

Per le prestazioni specialistiche amb.li appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. In vigore dal 1/1/2009 ex Lr n. 15/2008.

 

2.      di approvare l’Allegato A) del presente atto, recante “Codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica che prevedono l’utilizzo del ricettario regionale - aggiornamento a dicembre 2008”, contenente gli aggiornamenti sopra richiamati, in sostituzione dell’elenco di codifica regionale di cui al proprio precedente Decreto n. 104 del 12/12/2007;

3.      di dare atto che qualora la “malattia celiaca” venga riconosciuta a livello nazionale quale malattia cronico-invalidante, “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti” saranno erogate in esenzione quale livello essenziale di assistenza con il codice unico di esenzione che sarà individuato a livello nazionale. 

Rupolo

Allegato A 

Codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica che prevedono l’utilizzo del ricettario regionale

- Aggiornamento a dicembre 2008 - 

Tipologia di esenzione

Codice

Farmaceutica Soggetto incaricato dell’immissione del dato

Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato

Note

 

codice delle patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni;

“i primi 3 caratteri del codice di esenzione”

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

partono da 001 e arrivano a 056 

Vedi Nota (*)

 

codice delle patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279;

“i 6 caratteri del codice di esenzione”

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

partono da RAnnnn e arrivano a RQnnnn

 

prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 co. 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).

R99999

-

Medici specialisti

 

 

invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 co. 1 lett. a del D.M. 01.02.1991) e perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenza.

3G1

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 co. 2 lett. a del D.M. 01.02.1991);

 3G2

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 co. 1 lett. b del D.M. 01.02.1991);

 3L1

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 co. 1 lett. b del D.M. 01.02.1991);

3L2

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 co. 2 lett. b del D.M. 01.02.1991);

3L3

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 co. 2 lett. c del D.M. 01.02.1991);

INAIL

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 co. 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);

3M1

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 co. 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);

3M2

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 co. 2 lett. d del D.M. 01.02.1991);

3M3

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

invalidi civili al 100% di invalidità con o senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 co. 1 lett. "d" ed "e" del D.M. 01.02.1991);

3C1

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 co. 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);

3C2

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998);  

3C3

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);

3N1

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);

3S1

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommini-strazione di emoderivati -  (ex art. 1 co. 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998);

3T1

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente pari o superiore all' 80% in base alla L. n. 302/90 - come modificata dalla L. n.206/2004 - (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998);

vittime “del dovere e categorie equiparate” con invalidità permanente pari o superiore all' 80% individuate dalla L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e dal D.P.R. n. 243 del 7/07/2006;

3V1

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998 e L. n.206/2004);

vittime “del dovere e categorie equiparate” con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime “del dovere e categorie equiparate” (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e D.P.R. n. 243 del 7/07/2006);

3V2

MMG e

Medici specialisti

MMG e

Medici specialisti

 

 

soggetti obiettori di coscienza (combinato disposto ex art. 6 co.1 e 4 Dec.Leg.vo 230/98 e art. 68 L. n. 448/98)

3O1

 

MMG e

Medici specialisti

esenzione valida per il periodo di svolgimento del servizio civile

 

esente per stato di gravidanza

(ex D.M. del 10/08/1998):

 

 

 

 

 

- in epoca pre-concezionale;

400

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

- in gravidanza ordinaria; 

oppure à .

401 --> 441

-

MMG e

Medici specialisti

così composto:              4 + settimana di gravidanza

 

 

   490 (**) 

-

MMG

Vedi Nota (**)

 

- in gravidanza a rischio;

450

-

Medici specialisti

 

 

prestazioni di approfondimento diagnostico correlate a campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 co. 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998):

 

 

 

 

 

- citologico;

5A5

-

Medici specialisti

 

 

- mammografico;

5A6

-

Medici specialisti

 

 

- colon-retto;

5A7

-

Medici specialisti

 

 

esente per prestazione finalizzata alla diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 co. 4 della L. 388/2000);

 

 

 

 

 

- citologico;

5B1

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

- mammografico;

5B2

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

- colon-retto;

5B3

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

 prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 co. 4 della L. 388/2000);

 

 

 

 

 

- citologico;

5B5

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

- mammografico;

5B6

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

- colon-retto;

5B7

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

prestazioni specialistiche finalizzate ad atti di donazione erogate in contesto ambulatoriale (ex art. 1 co. 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998);

5C1

-

MMG e

Medici specialisti

Per le prestazioni specialistiche strettamente connesse a verificare l'idoneità del donatore alla donazione secondo quanto definito dai rispettivi protocolli

 

prestazioni svolte nell’ambito dell’attività di medicina scolastica, comprensive dei successivi accertamenti richiesti per il completamento dell’iter diagnostico (ex art. 1 co. 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 –prima parte -);

5D1

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

prestazioni rivolte a soggetti appartenenti a categorie a rischio infezione HIV (ex art. 1 co. 5 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte -);

5E1

-

MMG e

Medici specialisti

 

 

prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 co. 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte);

5F1

-

Medico specialista nell’area di Igiene e Sanità Pubblica

 

 

prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche, finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche dal Responsabile Igiene Sanità Pubblica aziendale (ex art. 1 co. 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – seconda parte);

5G1

-

Medico specialista nell’area di Igiene e Sanità Pubblica

 

 

prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche finalizzate all’avvia-mento al lavoro derivanti da obblighi di Legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 co. 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte -);

5H1

-

Medico specialista nell’area della Prevenzione

 

prestazioni finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per minori e disabili (ex D.G.R. n.489/2004)

5I1

-

Medico specialista nell’area della Medicina dello Sport

Per le prestazioni specilalistiche come richiamate nella DGR n.2227/2002 (sono esclusi dall'esenzione gli ulteriori accertamenti di approfondimento) 

prestazioni finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità all'adozione di minori (D.G.R. n.489/2004 e D.G.R. n.329/2005)

5I2

-

MMG e

Medici specialisti

 

prestazioni finalizzate alla prevenzione della TBC (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998)

5L1

-

MMG e

Medici specialisti

 

prestazioni finalizzate alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili - MST (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998)

5M1

-

MMG e

Medici specialisti

 

prestazioni rivolte ai soli soggetti che svolgano lavoro di assistenza a soggetti in condizioni di “dipendenza assistenziale” (badanti-assistenti familiari), individuate dalla D.G.R. n. 3731 del 20/11/2007 nell’ambito delle: 

 - prestazioni finalizzate alla prevenzione della TBC (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998) ovvero:

90.70.3 Intradermoreazioni con PPD, CANDIDA, STREPTOCHINASI e MUMPS - per test –

90.77.4 test di stimolazione linfocitaria con antigeni specifici 

 - prestazioni finalizzate alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili - MST (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998) ovvero:

91.10.2 Treponema Pallidum Anticorpi (E.I.A.) 

5N1

-

MMG

Medico specialista nell’area della Prevenzione

Codice di esenzione riferibile ai soli soggetti e alle sole prestazioni individuate dalla D.G.R. n. 3731 del 20/11/2007,

secondo il Protocollo ivi allegato.

 

prestazioni collegate al monitoraggio delle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria (art. 4 bis L.n.27/2001)

5BK1

-

MMG e

Medici specialisti

 

prestazioni collegate al monitoraggio delle condizioni sanitarie dei familiari che convivono o hanno convissuto con cittadini italiani che hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria (art. 4 bis L.n.27/2001)

5BK2

-

MMG e

Medici specialisti

 

soggetti di età compresa da 0-16 anni che accedono ai "Programmi di tutela della salute in età evolutiva"

6B1

-

Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP

Per le prestazioni odontoiatriche come previste al punto 1.1 dell'allegato 1 della DGR n. 2227/2002

soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall’art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 che accedono alle prestazioni odontoiatriche.

6D1

-

 Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP 

Per le prestazioni odontoiatriche come previste al punto 1.2 dell'allegato 1 della DGR n. 2227/2002

prestazioni di cui all'art.19 della Legge Finanziaria Regionale anno 2005 (ex art.19 L.R. n.9/2005 e D.G.R. n.961/2005)

6F1

-

MMG e

Medici specialisti

Per le prestazioni di cui alla DGR2883/2003 e

alla nota regionale del 11.04.2005 prot.n.261263/50.08.0

soggetti che accedono alle prestazioni di "Urgenze infettivo antalgiche"

6U1

-

P.S., Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP

Per le prestazioni odontoiatriche come previste al punto 1.3 dell'allegato 1 della DGR n. 2227/2002

soggetti donatori di sangue, midollo osseo e organo tra viventi in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 11/2007, accertati secondo il procedimento di cui alla D.G.R. n. 2992/2007 e per le sole prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dall’U.L.S.S. di residenza.

 

6T1

-

MMG e

Medici specialisti

Per le sole prestazioni

specialistiche della Branca 03 – Laboratorio del Nomenclatore Tariffario Regionale Ambulatoriale (ex L.R. n.11/ 2007 e D.G.R. n. 2992 del 25/09/2007).

In vigore dal 01/01/2008

soggetti affetti da malattia celiaca certificata ai sensi delle vigenti normative statale e regionale e residenti nel Veneto (L.R. n. 15/2008).

659

-

MMG e

Medici specialisti

 

Per le prestazioni specialistiche amb.li appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.   In vigore dal 1/1/2009 ex L.R. n. 15/2008

soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 8.500,00

(ex D. Lgs. n. 109/1998 e DPCM n. 242/2001) che accedono alle prestazioni odontoiatriche;

6R1

-

Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP

Per le prestazioni odontoiatriche (punto 1.2 dell'allegato 1 della DGR n. 2227/2002)

soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 12.000,00

(ex D. Lgs. n. 109/1998 e DPCM n. 242/2001);

6R2

MMG e

Medici specialisti

 

In vigore dal 01/04/2005

ex DGR n. 744/2005

soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) superiore a € 12.000,00 e fino a € 29.000,00 in possesso di esenzione per patologia cronico invalidante 030 certificata da uno specialista reumatologo.

 (ex D. Lgs. n. 109/1998 e DPCM n. 242/2001).

6R3

MMG e

Medici specialisti

 

Per le sole prestazioni

farmaceutiche di cui alla L. Finanziaria Reg.le anno 2007 (art. 23, c. 3, L.R. n.2/2007 e D.G.R. n. 2049 del 3/07/2007)

esente per reddito ed età(1)

(ex art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni);

7R2

-

Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP

 

esente per disoccupazione(2)– e loro familiari a carico -

(ex art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni);

7R3

-

Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP

 

esente per assegno (ex pensione) sociale(3) – e loro familiari a carico -

(ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 della L. 335/1995, art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni);

7R4

-

Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP

 

esente per pensione al minimo(4) – e loro familiari a carico - (ex art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni).

7R5

-

Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP

 

Note 

(*) In ragione della casistica che vede frequentemente la compresenza nello stesso soggetto delle patologie croniche e invalidanti – Diabete mellito con Affezioni del sistema circolatorio e Diabete mellito con l’Ipertensione, così come specificatamente definite nella classificazione in uso a livello regionale -, qualora se ne presenti la necessità, si autorizza la possibilità di evidenziare in ricetta, sia per le prescrizioni di assistenza specialistica che per le prescrizioni di assistenza farmaceutica, un unico codice risultante dall’associazione dei singoli codici dei due diversi gruppi: 

1° Patologia

2° Patologia

 

Codice unico

Diabete Mellito (cod. 013)

 

Soggetti affetti da malattie cardiache e del circolo polmonare (cod. A02)

 

013A02

Diabete Mellito (cod. 013)

Soggetti affetti da malattie cerebrovascolari (cod. B02)

 

013B02

Diabete Mellito (cod. 013)

Soggetti affetti da malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene e vasi linfatici (cod. C02)

 

013C02

Diabete Mellito (cod. 013)

Ipertensione arteriosa con danno d’organo (cod. 031)

 

013031

Diabete Mellito (cod. 013)

Ipertensione arteriosa senza danno d’organo (cod. A31)

 

013A31

(**) Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.

In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria, sarà di competenza della struttura erogatrice. 

(1) Sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini di età inferiore agli anni 6 o superiore agli anni 65, purché appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98.=.

(2) Sono esenti i cittadini disoccupati ed i familiari a loro carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente, non superiore a € 8.263,31.= aumentato a € 11.362,05.= in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46.= per ogni figlio a carico. 

(3) Sono esenti i cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale; l’esenzione si estende anche a familiari che risultano a loro carico. 

(4) Sono esenti i cittadini ultrasessantenni titolari di pensione al minimo, ed i familiari che risultano a loro carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 8.263,31.= aumentato a € 11.362,05.= in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46.= per ogni figlio a carico.

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