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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 36 del 20 marzo 2008
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005. Pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale 1° e 2° semestre 2007.
Il Dirigente
Visto l’art. 63, comma 1° dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23.03.2005 (per brevità: vigente A.C.N),. in base al quale: “ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende…”;
Richiamata, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale integrativo del vigente A.C.N., reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30.12.2005;
Visto il comma 2° della norma transitoria n. 2, del vigente A.C.N., in base al quale, nell’anno successivo all’entrata in vigore dello stesso, per l’attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti si utilizzano: la graduatoria redatta ai sensi D.P.R. n. 270/2000 e i criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N.;
Ricordato che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente A.C.N., il citato Accordo regionale integrativo ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell’Accordo collettivo nazionale in esame;
Dato atto che la graduatoria unica regionale per la medicina generale relativa all’anno 2007, da utilizzare per l’attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 18 del 29 febbraio 2008;
Preso atto delle richieste di pubblicazione di incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto per il primo e secondo semestre 2007, elencati nel prospetto riepilogativo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
Visto il vigente A.C.N., il quale nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all’art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali;
Visto l’Accordo Regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto adottato con D.G.R. n. 4395 del 31 dicembre 2005 con il quale si è stabilito, in attuazione dell’art. 63, comma 2 lett. a) del sopraccitato A.C.N., che l’attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste negli articoli successivi;
Vista la D.G.R. n. 398 del 1° marzo 2001 con la quale si è individuato nell’Azienda U.L.S.S. 6 di Vicenza il soggetto responsabile dell’espletamento della procedura di assegnazione degli incarichi vacanti, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente A.C.N.;
Visto il comma 7 dell’art. 16 del vigente A.C.N., come integrato per la disciplina in oggetto dal citato accordo regionale integrativo, il quale dispone che l’attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999);
Rilevato che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare di quanto disposto dall’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorre all’assegnazione degli incarichi solo per trasferimento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 63, comma 3 del vigente A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, all’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato B) o all’Allegato C) al presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
Decreta
Rupolo
(seguono allegati)
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