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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 90 del 06 novembre 2007
Pubblicazione zone carenti ordinarie relative al 1° e 2° semestre 2007 e zone carenti straordinarie. A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con intesa Stato-Regioni in data 15.12.2005 Rep. n. 2396- art. 33 e Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con Dgr n. 2667 del 7.08.2006.
Il Dirigente
Visto l’art. 33 - comma 1 dell’A.C.N. per la Pediatria di libera scelta reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15.12.2005 rep. n. 2396 in base al quale ciascuna Regione nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno pubblica nel Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati per l’assistenza primaria individuati dalle singole Aziende UU.LL.SS.SS. sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32;
Visto l'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con Dgr n. 2667 del 7.08.2006, che prevede la possibilità da parte delle Aziende Ulss di richiedere la pubblicazione di zone carenti straordinarie anche in deroga alle scadenze previste dall'art. 33 dell'A.C.N. per la Pediatria di libera scelta reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15.12.2005 rep. n. 2396.
Viste le richieste di pubblicazione di zone carenti ordinarie relative al 1° e 2° semestre 2007 individuate dalle Aziende Ulss nn. 1, 5, 13 e 19 rispettivamente in data 28/03/2007, 26/02/2007, 18/04/2007 e 24/09/2007 e di due zone carenti straordinarie individuate una dall'Azienda Ulss n. 7 e una dall'Azienda Ulss n. 21 rispettivamente in data 19/10/2007 e 08/10/2007, determinate d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Decreta
- di pubblicare nel Bur le zone carenti ordinarie relative al 1° e 2° semestre 2007 e le zone carenti straordinarie di pediatria di libera scelta di seguito riportate, con le Avvertenze Generali (Allegato A) e il fac-simile delle domande di partecipazione alla assegnazione dell'incarico (Allegati B e C), che costituiscono parte integrante del presente atto:
Azienda Ulss n. 1
Via Feltre, 57 - 32100 - Belluno
Distretto n. 1 - Ambito territoriale n. 4
Comuni di: Comelico Superiore, Danta di C., S. Nicolò di Comelico, S. Pietro di C., S. Stefano di C., Sappada
Azienda Ulss n. 5
Via Trento, 4 - 36071 - Arzignano - (VI)
Comune di Lonigo
Azienda Ulss n. 7
Via Lubin, 22 - 31053 - Pieve di Soligo (TV)
Distretto Socio Sanitario Nord - Ambito 2
Comune di Cordignano
Azienda Ulss n. 13
Via Mariutto, 76 - 30035 - Mirano (VE)
Distretto n. 2 - Area Sud
Con inserimento nel Comune di Mira
Azienda Ulss n. 19
Piazza degli Etruschi, 9 - 45011 - Adria (RO)
Ambito territoriale n. 1
Comune di Adria
Ambito territoriale n. 3
Comune di Porto Tolle
Azienda Ulss n. 21
Via C. Gianella, 1 - 37045 - Legnago (VR)
Ambito territoriale n. 2
Comuni di: Bogara, Gazzo V.se, Sorgà, Sanguinetto, Casaleone e Cerea
- con apertura dello studio medico nel Comune di Nogara
Avvertenze generali
I pediatri interessati potranno presentare, o spedire con Raccomandata, alle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie competenti indicate nel decreto, separate domande, in bollo, di partecipazione all'assegnazione dell’incarico - per trasferimento o per graduatoria - secondo il fac-simile Allegati B (per Trasferimento) e C (per Graduatoria). Il termine è di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURV. Per le domande spedite con raccomandata fa fede il timbro dell'Ufficio postale di partenza.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi:
a) per Trasferimento
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di famiglia della Regione Veneto e quelli già inseriti in un elenco di pediatria di altra Regione, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.
La data cui far riferimento per la maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di unico posto a livello Aziendale, per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento una sola volta nel corso dell'anno solare.
b) per Graduatoria
i medici iscritti nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta in corso di validità.
Per tale fattispecie, ai sensi dell'art. 33, co. 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15.12.2005 rep. n. 2396, i pediatri aspiranti all'incarico sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
- attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale;
- attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;
- attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della Regione Veneto da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al competente ufficio dell'Azienda indicata nel Decreto.
Nota bene
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici - art. 18, D.L.vo n. 196 del 30/06/2003: i dati personali che l’Amministrazione regionale acquisisce verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’art. 33 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15.12.2005 rep. n. 2396.
(seguono allegati)
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