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Bur n. 88 del 09 ottobre 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 75 del 17 settembre 2007

Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini. Aggiornamento codifica a settembre 2007.

Il Dirigente

Visti la Dgr n. 1361 del 7/05/2004, la Dgr n. 4047 del 22 dicembre 2004, il proprio Decreto n. 81 del 9/08/2005 e il relativo allegato A) recante l’elenco, aggiornato ad agosto 2005, della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica;

rilevata la necessità di procedere ai seguenti aggiornamenti e rettifiche:

  • individuare il codice 6R3 quale codice di esenzione per le prestazioni di assistenza farmaceutica di cui all’art. 23, comma 3) della Legge Finanziaria Regionale n. 2 del 19/02/2007 e relativa Dgr di attuazione n. 2049 del 3/07/2007, che hanno previsto l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per i tutti i farmaci inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale (farmaci di fascia A ex L. 537/94 e s.m.) a favore dei soggetti residenti nel Veneto affetti da Sindrome di Sjogren il cui reddito ISEE per anno solare rientri nel limite massimo pari ad € 29.000,00 ed in possesso di esenzione per patologia 030 rilasciata a seguito di certificazione di diagnosi della malattia da parte di uno specialista reumatologo; il codice 6R3 individuerà quindi, esclusivamente a favore dei soggetti con codice patologia 030 (certificata dallo specialista reumatologo) con reddito ISEE superiore a € 12.000 e fino a € 29.000,00, l’esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per tutti i farmaci di fascia A) non correlati alla patologia 030.
  • sostituire il codice “3D1 - soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall’art. 3 c. 3 della L. n. 104/92” con il codice “6D1 - soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall’art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 che accedono alle prestazioni odontoiatriche”, nonché integrare e modificare i corrispondenti campi successivi come segue:
    • aggiungere nel campo Note: “Per le prestazioni odontoiatriche come previste al punto 1.2 dell'allegato 1 della Dgr n. 2227/2002”, trattandosi non di un codice di esenzione, ma di un codice di accesso alle cure odontoiatriche come da Dgr n. 2227/2002;
    • sostituire nel campo “Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato” la dicitura “MMG e Medici specialisti” con la dicitura “Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP”.

Ritenuta infine l’opportunità di precisare che il codice “6F1” corrispondente a “prestazioni di cui all'art. 19 della Legge Finanziaria Regionale anno 2005 (ex art. 19 L.R. n. 9/2005 e Dgr n. 961/2005)”, non è più in vigore dal giorno successivo al 31/12/2006.

Decreta

1.      di integrare in aggiornamento l'Allegato A) del proprio precedente Decreto n. 81 del 9 agosto 2005, includendo la seguente ulteriore categoria di soggetti a favore dei quali sono erogate prestazioni farmaceutiche in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa, con il relativo codice di esenzione, da riportare in ricetta secondo le istruzioni regionali diramate in materia di compilazione della ricetta:

Tipologia di esenzione

Codice

Farmaceutica Soggetto incaricato dell’immissione del dato

Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato

Note

soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) superiore a € 12.000,00 e fino a € 29.000,00 in possesso di esenzione per patologia cronico invalidante 030 certificata da uno specialista reumatologo.

(ex D. Lgs. n. 109/1998 e DPCM n. 242/2001).

6R3

MMG e

Medici specialisti

-

Per le sole prestazioni

farmaceutiche di cui alla L. Finanziaria Reg.le anno 2007 ( art. 23, c. 3, L.R. n.2/2007 e Dgr n. 2049 del 3/07/2007).

2.      di sostituire, per le motivazioni in premessa indicate, il codice “3D1” relativo a “soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall’art. 3 c. 3 della L. n. 104/92” con il codice “6D1” relativo a “soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall’art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 che accedono alle prestazioni odontoiatriche” e di integrare e modificare i corrispondenti campi successivi come segue:

Tipologia di esenzione

Codice

Farmaceutica Soggetto incaricato dell’immissione del dato

Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato

Note

soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall’art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 che accedono alle prestazioni odontoiatriche

 6D1

 -

 

Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP

 

Per le prestazioni odontoiatriche come previste al punto 1.2 dell'allegato 1 della Dgr n. 2227/2002

 

3.      di approvare l’Allegato A) del presente atto, recante “Codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica che prevedono l’utilizzo del ricettario regionale - aggiornamento a Settembre 2007”, contenente gli aggiornamenti sopra richiamati, in sostituzione dell’elenco di codifica regionale di cui al proprio precedente Decreto n. 81 del 9/08/2005;

4.      di dare atto, infine, che il codice “6F1” corrispondente a “prestazioni di cui all'art. 9 della Legge Finanziaria Regionale anno 2005 (ex art. 19 L.R. n. 9/2005 e Dgr n. 961/2005)”, non è più in vigore dal giorno successivo al 31/12/2006.

 Rupolo

(seguono allegati)

DPPSS75_ALL_200560.pdf

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