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Bur n. 25 del 13 marzo 2007


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 44 del 23 febbraio 2007

Presa d’atto accettazione della nomina da parte della sig.ra Marta Brigida a componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Belluno. L.R. 9 marzo 1995, n. 10, art. 12.

Il Dirigente

 

Premesso che ai sensi dell’art. 12 della l.r. 9 marzo 1995, n. 10 il Collegio dei revisori dei conti di ciascuna A.T.E.R. è nominato dalla Giunta regionale, è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei revisori, e il Presidente è nominato dalla Giunta regionale con il medesimo provvedimento;

che con Dgr n. 353 in data 24 febbraio 2006 sono stati nominati il Presidente e i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell’A.T.E.R. della provincia di Belluno;

che con Dgr n. 3989 in data 12 dicembre 2006 è stata accertata la decadenza del sig. Peraro Piersandro e del sig. Rainato Stefano, quali componenti supplenti di detto Collegio, con nomina in loro sostituzione del sig. Girardi Luciano e della sig.ra Marta Brigida;

Accertato l’avvenuto assolvimento da parte della sig.ra Marta Brigida, nata ad Auronzo di Cadore (BL) il 3 settembre 1961, degli adempimenti di cui all’art. 12 della l.r. 22 luglio 1997, n. 27;

Ritenuto di prendere atto dell’accettazione da parte della medesima della nomina quale componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell’A.T.E.R. della provincia di Belluno;

Vista la l.r. 9 marzo 1995 n. 10, nonché la l.r. 22 luglio 1997 n. 27

Decreta

1.      di prendere atto dell’accettazione da parte della sig.ra Marta Brigida, nata ad Auronzo di Cadore (BL) il 3 settembre 1961, della nomina in seno al Collegio dei revisori dei conti dell’A.T.E.R. della provincia di Belluno, quale componente supplente;

2.      di dare atto che il predetto Collegio dei revisori dei conti dura in carica per l’intera attuale legislatura e scade il 120° giorno successivo alla elezione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 3 della l.r. 27 del 1997;

3.      di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell’art. 2 della l.r. 8 maggio 1989, n. 14;

4.      di dare atto che avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al Tar per il Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bur o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

 

Rui

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