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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 5 del 23 gennaio 2007
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005. – Norma Transitoria n. 2. Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria. 2° semestre 2006.
Il Dirigente
Visto l’art. 34, 1° comma dell’ A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23.03.2005 - (per brevità: vigente A.C.N.), in base al quale:“ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al comitato aziendale, …sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33.”;
Richiamata, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale attuativo del citato A.C.N., reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30.12.2005;
Ricordato che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente A.C.N., l’Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame;
Visto il 2° comma della norma transitoria n. 2 del vigente A.C.N. in base al quale, nell’anno successivo a quello di entrata in vigore dello stesso, per l’attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizzano: la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N.;
Dato atto che la graduatoria unica regionale per la medicina generale relativa all’anno 2006, da utilizzare per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 18 agosto 2006;
Preso atto delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti individuati alle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto per il secondo semestre 2006, elencati nel prospetto riepilogativo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
Vista la D.G.R. n. 398 del 1° marzo 2001 con la quale si è individuato nell’Azienda U.L.S.S. 6 di Vicenza il soggetto responsabile dell’espletamento della procedura di assegnazione degli ambiti territoriali carenti, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N.;
Visto il comma 7 dell’art. 16 del vigente A.C.N., come integrato per la materia dalla disciplina recata dall’Accordo regionale, il quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici possessori del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del decreto legislativo 368 del 17 agosto 1999);
Rilevato che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare dell’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 34, comma 13 dell’A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, all’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’allegato B) o all’allegato C) del presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
Decreta
Rupolo
(seguono allegati)
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