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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 4 del 23 gennaio 2007
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005 – Norma Transitoria n. 2. Pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale. 2° semestre 2006.
Il Dirigente
Visto l’art. 63, comma 1° dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23.03.2005 (per brevità: vigente A.C.N),. in base al quale: “ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende…”;
Richiamata, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale integrativo del vigente A.C.N., reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30.12.2005;
Visto il comma 2° della norma transitoria n. 2, del vigente A.C.N., in base al quale, nell’anno successivo all’entrata in vigore dello stesso, per l’attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti si utilizzano: la graduatoria redatta ai sensi D.P.R. n. 270/2000 e i criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N.;
Ricordato che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente A.C.N., il citato Accordo regionale integrativo ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell’Accordo collettivo nazionale in esame;
Dato atto che la graduatoria unica regionale per la medicina generale relativa all’anno 2006, da utilizzare per l’attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 18 agosto 2006;
Preso atto delle richieste di pubblicazione di incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto per il secondo semestre 2006, elencati nel prospetto riepilogativo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
Visto il vigente A.C.N., il quale nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all’art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali;
Visto l’Accordo Regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto adottato con D.G.R. n. 4395 del 31 dicembre 2005 con il quale si è stabilito, in attuazione dell’art. 63, comma 2 lett. a) del sopraccitato A.C.N., che l’attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste negli articoli successivi;
Vista la D.G.R. n. 398 del 1° marzo 2001 con la quale si è individuato nell’Azienda U.L.S.S. 6 di Vicenza il soggetto responsabile dell’espletamento della procedura di assegnazione degli incarichi vacanti, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente A.C.N.;
Visto il comma 7 dell’art. 16 del vigente A.C.N., come integrato per la disciplina in oggetto dal citato accordo regionale integrativo, il quale dispone che l’attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999);
Rilevato che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare di quanto disposto dall’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorre all’assegnazione degli incarichi solo per trasferimento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 63, comma 3 del vigente A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, all’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’allegato B) o all’allegato C) al presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
Decreta
Rupolo
(seguono allegati)
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