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Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale

Bur n. 85 del 29 agosto 2014


Materia: Referendum

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 31 luglio 2014

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiunta dal comma 6 dell'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e poi modificata dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 89).

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Vista la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiunta dal comma 6 dell’articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e poi modificata dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, secondo cui le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i limiti e le prescrizioni riguardanti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio;

Considerato che l’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sancendo il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, richiede che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare uguale giustificazione in interessi di rango costituzionale;

OSSERVATO che la suddetta disposizione si pone in continuità con l’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale, in attuazione di tale principio, dispone l’abrogazione delle norme che “…impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità…”;

Rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 8 del 2013, ha chiarito che “… i principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni seguitino ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche, essendo anzi richiesto che tutti gli enti territoriali diano attuazione ai principi dettati dal legislatore statale”;

Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 299 del 2012, ha altresì chiarito che la liberalizzazione dell’orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica;

Ritenuto che in tale contesto normativo, la vigenza della lettera d-bis) del comma 1 del menzionato articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, costituisca ostacolo all’esercizio della potestà legislativa regionale in materia di orari degli esercizi commerciali, laddove tale esercizio sia giustificato a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario richiedere l’espunzione dall’ordinamento giuridico della citata lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006, attraverso la richiesta di referendum abrogativo della medesima, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione;

Visto l’articolo 75 della Costituzione;

Visto il titolo secondo della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 29 aprile 2014;

Udita la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo PETTENÒ, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, aggiunta dal comma 6 dell’articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e poi modificata dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza i limiti e le prescrizioni riguardanti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio.

La Regione del Veneto con l’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 aveva disciplinato gli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio. Con sentenza n. 65 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto articolo in quanto, introducendo una serie di limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura delle attività di commercio al dettaglio, si poneva in contrasto con il menzionato articolo 3, comma 1, lettera d bis), del decreto-legge 14 luglio 2006, n. 223.

L’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sancendo il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, richiede che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare uguale giustificazione in interessi di rango costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2012). In continuità con la suddetta disposizione si pone l’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, che, in attuazione di tale principio, dispone l’abrogazione delle norme che “…impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità…”. La Corte Costituzionale con sentenza n. 8 del 2013 ha chiarito che “… i principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni seguitino ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche, essendo anzi richiesto che tutti gli enti territoriali diano attuazione ai principi dettati dal legislatore statale”. La Corte Costituzionale con sentenza n. 299 del 2012 ha altresì chiarito che “La liberalizzazione dell’orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica”.

In tale contesto normativo, emerge chiaramente come la vigenza della lettera d bis) del comma 1 del menzionato articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 costituisca ostacolo all’esercizio della potestà legislativa regionale in materia di orari degli esercizi commerciali, laddove tale esercizio sia giustificato a tutela dei predetti interessi costituzionalmente rilevanti. Pertanto, si rende opportuno e necessario proporre, attraverso lo strumento del referendum abrogativo, l’espunzione dall’ordinamento giuridico della citata lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006.

A tal fine l’articolo 75 della Costituzione prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge. La legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, all’articolo 29, stabilisce che nel caso di richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente. A sua volta l’articolo 30 della citata legge stabilisce che la deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione.

Pertanto, si propone al Consiglio, nell’esercizio delle prerogative consiliari di cui all’articolo 44, comma 4, del vigente Regolamento consiliare:

-      di approvare la richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, della lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiunta dal comma 6 dell’articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e poi modificata dall’articolo 31, comma 1, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

-      di designare, con successiva e separata votazione, i delegati effettivo e supplente;

-      di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale a trasmettere ai Consigli delle altre Regioni la richiesta di referendum abrogativo, con l’invito ad adottare il medesimo atto.

La Prima Commissione nella seduta del 29 aprile 2014, ha approvato all’unanimità con i voti dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, Misto, PDL-Forza Italia per il Veneto, Nuovo Centro Destra, Forza Italia, PDV, IDV, Federazione della Sinistra veneta-PRC, la proposta condizionata oggi in esame.”;

con votazione palese,

delibera

1)    di richiedere, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352, l’indizione del referendum abrogativo in ordine alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiunta dal comma 6 dell’articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e poi modificata dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21;

2)    di formulare, conseguentemente, il seguente quesito:

“Volete che sia abrogata la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiunta dal comma 6 dell’articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e poi modificata dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21,” di cui si riporta il testo:

“d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;

3)    di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale a trasmettere ai Consigli delle altre Regioni la richiesta di referendum abrogativo, con l’invito ad adottare il medesimo atto;

4)    di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

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