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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 20 febbraio 2024


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 86 del 12 febbraio 2024

Bilancio consolidato 2023. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Note per la trasparenza

con la presente deliberazione viene aggiornato l’elenco dei soggetti che compongono il “Gruppo Regione del Veneto” con riferimento all’esercizio 2023. Nell’ambito di tale Gruppo, vengono ulteriormente individuati i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, il cui bilancio deve essere consolidato con quello regionale come previsto dal principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Ai sensi dell’art. 68, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 la Regione redige il bilancio consolidato con i propri enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che costituiscono il “Gruppo della Regione” che deve essere approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo, pertanto entro il 30.09.2024 con riferimento all’esercizio 2023.

Gli artt. 11-ter, 11-quarter e 11-quinques del medesimo decreto definiscono i criteri di individuazione degli organismi strumentali, degli enti strumentali controllati e partecipati e delle società controllate e partecipate.

Il principio contabile applicato riguardante il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3 prevede, quale attività preliminare al consolidamento dei bilanci del gruppo, che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

  1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

Tali elenchi, e i relativi aggiornamenti, vengono approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Lo stesso principio contabile individua due fattispecie che consentono di escludere gli enti e le aziende dal perimetro di consolidamento. In particolare:

  1. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 % per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell’Attivo,

- Patrimonio Netto,

- Totale dei Ricavi Caratteristici.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

In caso contrario la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

  1. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Il Tavolo tecnico operativo, costituito con DGR n. 1639/2017, ha svolto l'istruttoria di verifica e aggiornamento degli elenchi dei soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto nel rispetto dei principi di continuità, di costanza e di comparabilità dei dati nel tempo.

In particolare, sono stati presi in considerazione gli enti e le società come da ultimo definiti con DGR n. 278/2023 confermati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 26/09/2023 di approvazione del bilancio consolidato 2022, nonché i risultati dei processi di razionalizzazione delle società partecipate e gli esiti dell’attività di censimento annuale.

Per le partecipazioni in fondazioni e associazioni, è stato applicato quanto disposto dal principio contabile di cui all' Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che la quota di partecipazione sia determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione. Inoltre, per valutare la strumentalità di tali enti, si è adottato quale indice sintetico la soglia del 20% della suddetta quota di partecipazione, ai fini della loro inclusione nel GAP, in analogia alla definizione di “società partecipate” ai sensi dell’art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, operando tuttavia talune eccezioni in relazione alla significatività della contribuzione regionale ovvero all’impatto e al ruolo che la fondazione o associazione ha nel territorio veneto.

Di seguito le principali variazioni rispetto alla precedente definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP):

  • Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.: in attuazione della D.G.R. n. 1437/2022 di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi della Legge della Regione del Veneto n. 30/2016 e della Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25/2016, al fine del trasferimento della concessione autostradale da S.p.A. Autovie Venete a Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., i rispettivi pacchetti azionari regionali detenuti in S.p.A. Autovie Venete (4,83%) sono stati conferiti in Autostrade Alto Adriatico S.p.A. A conclusione delle operazioni societarie la quota regionale posseduta in Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è scesa dal 33% al 9,48%;
  • Veneto Sviluppo S.p.A.: in attuazione della L.R. 4 luglio 2023, n. 14, la partecipazione regionale in Veneto Sviluppo S.p.A. è passata dal 51% al 100% per effetto della riduzione del capitale sociale per consentire l’uscita dei soci privati. Inoltre, sempre in attuazione della succitata norma regionale, è avvenuto il conferimento a Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla Regione in FINEST S.p.A. e in Veneto Innovazione S.p.A., sulla quale la Regione del Veneto esercita un controllo analogo a cascata;
  • FINEST S.p.A.: a seguito del conferimento del pacchetto azionario regionale a Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della L.R. 14/2023, Finest S.p.A. è divenuta partecipazione regionale indiretta per una quota pari al 20,44%, (14,868% Regione Veneto + 5,57% Veneto Sviluppo S.p.A.);
  • in merito alle Fondazioni e Associazioni, a seguito della ricognizione annuale eseguita a dicembre 2023, entrano nel Gruppo: “Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona”, “Associazione Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale La Vigna”, “Fondazione Oderzo Cultura Onlus”. Esce dal Gruppo la “Fondazione Arena di Verona”;
  • con riferimento al Gruppo intermedio “Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario – Veneto Agricoltura”, si segnala l’inserimento nel Gruppo di ANARSIA (Associazione Nazionale delle Agenzie Regionali per lo Sviluppo e l’Innovazione Agronomiche Forestali).

Il Tavolo Tecnico Operativo, al termine dell’istruttoria, ha quindi individuato:

  • i soggetti di cui all’elenco 1 – Gruppo Amministrazione Pubblica (Allegato A);
  • la soglia di irrilevanza e i soggetti i cui bilanci sono risultati irrilevanti al fine del consolidamento (Allegato B);
  • i soggetti di cui all’elenco 2 – Perimetro di consolidamento (Allegato C).

Le eventuali revisioni ai suddetti elenchi che risultassero necessarie per il recepimento di dati contabili e/o informazioni riferite all’esercizio 2023 ad oggi non disponibili, saranno recepite nel provvedimento di adozione del bilancio consolidato dell’esercizio 2023.

Oltre alle partecipazioni di cui all’Allegato A, la Regione detiene direttamente la partecipazione societaria di Veneto Nanotech S.c.r.l. (in concordato preventivo, quota partecipazione 76,66%) non classificabile come società controllata (ex art 11-quater, D.Lgs. n. 118/2011) o società partecipate (ex art 11-quinquies, D.Lgs. n. 118/2011).

Per quanto riguarda S.p.A. Autovie Venete, a far data dal conferimento azionario avvenuto in data 20/03/2023, ex L.R. n. 30/2016, la quota posseduta da Regione cambia da partecipazione diretta del 4,83% a partecipazione indiretta del 6,83% (tramite Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. che ne detiene il 72,06%).

In considerazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che il rendiconto consolidato delle Regioni comprenda anche i risultati della gestione del Consiglio regionale, il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma.

Sarà cura del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti Locali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR n. 1639/2017, la definizione e trasmissione ai componenti facenti parte il perimetro di consolidamento, delle direttive di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento così come previsto dal principio contabile applicato Allegato 4/4, par. 3.2., del D.Lgs. n. 118/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42” e s.m.i;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” s.m.i;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la DGR n. 1639 del 12.10.2017 “D.Lgs. 118/2011 “Istituzione tavolo tecnico operativo afferente al bilancio consolidato della Regione del Veneto”;

VISTA la DGR n. 278 del 21.03.2023 “Bilancio consolidato 2022. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;

VISTA la DCR n. 97 del 26.09.2023 “Bilancio consolidato 2022”;

VISTA la DGR n. 1535 del 12.12.2023 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2022. Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016”.

delibera

  1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del Gruppo Regione del Veneto, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, gli organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di escludere dal perimetro di consolidamento i soggetti i cui bilanci sono risultati irrilevanti come da verifica espressa nella tabella Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di individuare, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2023 come da Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di demandare al Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR n. 1639/2017:
  • la trasmissione della presente deliberazione ai soggetti di cui all’Allegato A per gli adempimenti previsti al punto 3.2 dell’Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” al D.Lgs. n. 118/2011:
  • la definizione e trasmissione ai componenti facenti parte il perimetro di consolidamento, delle direttive di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento;
  • ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_86_24_AllegatoA_523631.pdf
Dgr_86_24_AllegatoB_523631.pdf
Dgr_86_24_AllegatoC_523631.pdf

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