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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 02 luglio 2021


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 797 del 22 giugno 2021

Attività antincendi boschivi: proroga della convenzione stipulata con le Organizzazioni di Volontariato e con l'Associazione Nazionale Alpini per le attività di antincendio boschivo. Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 6 - DGR 1158/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone la proroga della convenzione stipulata dalla Regione del Veneto con alcune Organizzazioni di Volontariato e con l’Associazione Nazionale Alpini per regolamentarne l’impiego nelle attività antincendi boschivi, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 1558.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi”, prevede che per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 la Regione possa avvalersi anche di Organizzazioni di Volontariato, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Il 10 ottobre 2016, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1558, lo schema di convenzione di durata quadriennale, tra la Regione del Veneto e le Organizzazioni di Volontariato antincendi boschivi, oltre che con l’Associazione Nazionale Alpini, per regolamentarne l’impiego nelle attività antincendi boschivi (AIB), prorogandone la validità, con deliberazione n. 863 del 2020.

Ciò premesso, in data 27 maggio 2021, una rappresentanza del Comitato Regionale dei Volontari AIB, costituito dai referenti provinciali delle Organizzazioni firmatarie della convenzione e da un rappresentante dell’Associazione Nazionale Alpini si è riunita, in forma ristretta considerato lo stato di emergenza da Coronavirus tutt’ora vigente, presso la sede della Direzione Protezione civile e Polizia locale, al fine di valutare la possibilità di procedere alla stipula di una nuova convenzione con la Regione del Veneto, per definire l’impiego dei volontari nelle attività antincendio boschivo.

Infatti, nonostante la proroga disposta con DGR n. 863/2020, il perdurare dell’emergenza non ha consentito di procedere alla redazione di un nuovo schema di convenzione, poiché quella approvata nel 2016, alla luce dell’intervento del Codice della Protezione Civile (D.Lgs n. 1/2018) e del regolamento per l’iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) avvenuto con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 2020, nonché per effetto del nuovo assetto organizzativo regionale in materia di antincendi boschivi, deve essere oggetto di attenta revisione.

In considerazione dell’esperienza dell’ultimo anno di emergenza, si ritiene opportuno definire anche il quadro di intervento delle Organizzazioni firmatarie della convenzione, anche negli altri scenari di protezione civile, nell’organizzazione ed intervento delle attività formative, esercitative e nelle prove di intervento.

Oltre a queste considerazioni, si tenga conto che è in corso, da parte della struttura regionale competente, una approfondita analisi dello stato di attuazione della convenzione stipulata nel 2016, con particolare riferimento ai contributi erogati dalla Regione del Veneto e alle diverse tipologie di intervento effettuate dalle Organizzazioni firmatarie, necessaria anche al fine di individuare altre Organizzazioni di Volontariato  che potrebbero contribuire agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende concedere un’ulteriore proroga della validità della convenzione, il cui termine viene ora fissato al 1° gennaio 2022, al fine di poter procedere alla completa revisione del testo per la nuova stipula.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2 comma 2. lett. f);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1558 del 10 ottobre 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 30 giugno 2020;

delibera

  1. Di approvare quanto riportato nelle premesse, parte sostanziale del presente provvedimento.
  2. Di concedere la proroga al 1° gennaio 2022, della validità della convenzione stipulata dalla Regione del Veneto con le Organizzazioni di Volontariato antincendi boschivi e con l’Associazione Nazionale Alpini, per regolamentare l'impiego del volontariato nelle attività connesse all'antincendio boschivo.
  3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  4. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell’esecuzione del presente atto.
  5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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