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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 16 febbraio 2021


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 02 febbraio 2021

Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Note per la trasparenza

con la presente deliberazione viene aggiornato l’elenco dei soggetti che compongono il “Gruppo Regione del Veneto” con riferimento all’esercizio 2020. Nell’ambito di tale Gruppo, vengono ulteriormente individuati i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, il cui bilancio deve essere consolidato con quello regionale come previsto dal principio contabile applicato All.4/4 del D. Lgs. 118/2011.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Ai sensi dell’art. 68, D.Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato delle Regioni deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo, pertanto entro il 30.09.2021 con riferimento all’esercizio 2020.

Per la predisposizione del Consolidato dell’esercizio 2019 la Regione del Veneto ha utilizzato il più lungo termine offerto dall’art. 110, comma 1, del D.L. 34/2020 che, causa emergenza sanitaria, ha differito il termine per l’approvazione al 30 novembre.

Il Principio Contabile applicato riguardante il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3 prevede, quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Ai sensi degli artt. 11 ter, quater e quinques, D.Lgs. 118/2011, nonché dal citato Principio Contabile applicato All.4/4, al paragrafo 2 del richiamato Allegato, “costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” (GAP):

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati,  dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”.

Gli enti strumentali vengono distinti dalla norma in:

  • enti strumentali controllati, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

  • enti strumentali partecipati, come definiti dall’art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopra esposte per gli enti strumentali controllati. Per le fondazioni, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione (paragrafo 4.4 del principio contabile concernente il bilancio consolidato – All.4/4).

3. Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Le società sono distinte in:

  • società controllate, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato.

  • Società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 %, o al 10 % se trattasi di società quotata.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza prevedendo che gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 % per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 %, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 %.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Per le Regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della Regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Il Tavolo tecnico operativo, costituito con DGR 1639/2017, ha svolto l'istruttoria di verifica e aggiornamento degli elenchi dei soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto come da ultimo definiti con DGR 1428/2020.

Nel rispetto dei principi di continuità, di costanza e di comparabilità dei dati nel tempo, al fine dell'inclusione nel GAP delle associazioni e fondazioni, sono stati presi a base gli esiti dell'attività di censimento eseguito l'esercizio precedente, mantenendo la valutazione di “strumentalità” già effettuata ai fini del Bilancio consolidato 2019 e stabilita dalla DGR 1415/2019 che prevede di tenere conto delle attività svolte da tali enti in correlazione con le funzioni istituzionali della Regione del Veneto, delle finalità contenute nei rispettivi statuti e della quota dei rappresentanti di nomina regionale negli organi direttivi dell’Ente.

Per la determinazione della quota di partecipazione alla Fondazione Milano Cortina 2026, si è ritenuto più appropriato utilizzare, anziché la quota dei rappresentanti di nomina regionale, la percentuale della quota versata da Regione sul totale del patrimonio versato dai soci fondatori pari al 16,67%.

Si è poi provveduto alla determinazione della soglia di irrilevanza e alla verifica dei bilanci irrilevanti per l’individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento.

Il Tavolo Tecnico Operativo, al termine dell’istruttoria, ha quindi individuato:

  • i soggetti di cui all’elenco 1 – Gruppo Amministrazione Pubblica (Allegato A)
  • la soglia di irrilevanza e i soggetti i cui bilanci sono risultati irrilevanti al fine del consolidamento (Allegato B);
  • i soggetti di cui all’elenco 2 – Perimetro di consolidamento (Allegato C).

Tali elenchi saranno definiti e confermati nel provvedimento di adozione del Bilancio consolidato 2020, restando salve le eventuali revisioni che risultassero necessarie agli stessi elenchi, a seguito del recepimento di dati contabili e informazioni riferiti all’esercizio 2020 degli organismi interessati, ad oggi non disponibili.

Oltre alle partecipazioni di cui all’Allegato A, la Regione detiene le seguenti ulteriori partecipazioni societarie dirette non classificabili come società controllate (ex art 11-quater, D.Lgs. 118/2011) o società partecipate (ex art 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011):

  • Veneto Nanotech scrl in concordato preventivo, quota partecipazione 76,67%;
  • Autovie Venete spa, quota di partecipazione 4,83%;
  • Veronafiere spa , quota partecipazione 0,16%;
  • Finest spa, quota partecipazione 14,87%.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 8, D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che il rendiconto consolidato delle Regioni comprenda anche i risultati della gestione del consiglio regionale, il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma.

Sarà cura del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti Locali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017, la definizione e trasmissione ai componenti facenti parte il perimetro di consolidamento, delle direttive di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento così come previsto dal principio contabile applicato All.4/4 par. 3.2.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42” e s.m.i;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” s.m.i;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la DGR 1639 del 12.10.2017 “D.Lgs. 118/2011 “Istituzione tavolo tecnico operativo afferente al bilancio consolidato della Regione del Veneto”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B e C formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del Gruppo Regione del Veneto, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, gli organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate come da Allegato A;
  1. di escludere dal perimetro di consolidamento i soggetti i cui bilanci sono risultati irrilevanti come da verifica espressa nella tabella Allegato B;
  1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2020 come da Allegato C;
  1. di demandare al Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017:

- la trasmissione della presente deliberazione ai soggetti di cui all’Allegato A per gli adempimenti previsti al punto 3.2 dell’Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” al D.Lgs. 118/2011;

- la definizione e trasmissione ai componenti facenti parte il perimetro di consolidamento, delle direttive di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento;

- ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;

  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_95_21_AllegatoA_440758.pdf
Dgr_95_21_AllegatoB_440758.pdf
Dgr_95_21_AllegatoC_440758.pdf

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