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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 167 del 10 novembre 2020


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1428 del 26 ottobre 2020

Aggiornamento del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento definiti con DGR 1715/2019 ai fini della redazione del bilancio consolidato 2019.

Note per la trasparenza

Con DGR 1715/2019 sono stati definiti i soggetti facenti parte del Gruppo Regione del Veneto come stabilito dal D.Lgs. 118/2011, principio contabile applicato 4/4. Con la presente deliberazione, al fine della predisposizione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019, vengono aggiornati gli elenchi di definizione del GAP e del perimetro di consolidamento sulla base di elementi emersi dopo l’adozione della DGR 1715/2019.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L’art. 68, D.Lgs. 118/2011, dispone che il bilancio consolidato delle Regioni deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo. L’art. 110, comma 1, D.L. 34/2020 ha disposto che il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 è differito al 30.11.2020.

In fase di predisposizione del bilancio consolidato è emersa la necessità di verificare l’adeguatezza e l’aggiornamento dei contenuti della DGR 1715/2019 con la quale sono stati individuati, ai fini della redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019, i componenti del Gruppo Regione del Veneto ed il conseguente perimetro di consolidamento, ai sensi del D.Lgs 118/2011, Allegato 4/4, per tenere conto di eventi e valutazioni successivi all’adozione del provvedimento di Giunta succitato.

In data 14.07.2020, la Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) attraverso il proprio Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, ha comunicato, di non ritenersi ente controllato in quanto la Regione partecipa all’assemblea in qualità di concessionario ed esercita il proprio diritto di voto al pari di ogni altro concessionario. BIOCE è Organo unico di gestione della risorsa idromineraria istituito con Decreto 1586/1991 del Presidente della Regione e comprende l’ambito dei Comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia. L’assemblea di Gestione Unica è rappresentata dai titolari di concessioni minerarie e delibera sulle nomine degli organi, misure dei contributi etc. La Regione versa la quota associativa su tre concessioni in Battaglia Terme, detenute in compartecipazione al 90% dalla Regione e dal 10% dal Comune di Battaglia Terme.

La Fondazione La Biennale di Venezia, con nota 20.02.2020 prot. reg. 457, ha comunicato che la Fondazione non risulta essere in alcun modo partecipata, in controllo o vigilata dalla Regione, non disponendo essa di poteri di nomina di vertici o componenti degli organi della Fondazione. Il Presidente della Regione è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, così come disposto all’art. 9, D.Lgs. 19/1998, legge istitutiva della Fondazione, ma non è espressione della Regione. Il D.Lgs. 19/1998, modificato dal D.Lgs. 1/2004, ha rafforzato il controllo nazionale, disponendo che anche il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente della Fondazione, sia nominato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Il medesimo Ministero, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 19/1998, è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione La Biennale di Venezia. Alla luce di tale assetto normativo, nonché del riconoscimento alla Fondazione del preminente interesse nazionale ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 19/1998, la Fondazione non si configura quale ente strumentale della Regione, ex D.Lgs. 118/2011, come peraltro confermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 59/2000 in merito al ricorso proposto, il 12.03.1998, dalla Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8 e 9 del D.Lgs. 19/1998.

A seguito di quanto rappresentato dai due enti e tenuto conto degli approfondimenti svolti, il tavolo tecnico operativo costituito con DGR 1639/2017, in data 28.09.2020, come da verbale agli atti, ha proceduto ad una nuova analisi sulla natura di BIOCE e della Fondazione La Biennale di Venezia basata su maggiori elementi rispetto a quelli precedentemente analizzati. Il tavolo ha ritenuto di escludere tali enti dal Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto in entrambi i casi non si ravvisa alcuna forma di influenza in riferimento alla governance, alle quote possedute, a clausole statutarie, ai voti negli organi decisionali od alla presenza di contratti di servizio.

Inoltre, il tavolo operativo ha preso atto di ulteriori fatti intervenuti nell’ambito di alcune società, in particolare:

  • della conclusione della fusione per incorporazione di VI Holding srl in Veneto Innovazione spa, avvenuta con atto notarile in data 16.12.2019, con effetti giuridici dal 18.12.2019 ed effetti contabili al 01.01.2019;
  • della perdita della qualifica di gruppo intermedio di Sistemi Territoriali spa per mancanza dell’obbligo di presentazione del bilancio consolidato in conseguenza della cessione delle partecipazioni detenute in Infrastrutture Venete srl ed in Nord Est Logistica srl.

A seguito dell’ulteriore istruttoria da parte del tavolo tecnico operativo e dei fatti intervenuti come sopra descritti, gli elenchi sono stati aggiornati come da Allegati A e B contenenti: Elenco 1 Gruppo Amministrazione Pubblica ed Elenco 2 Perimetro di consolidamento.

A seguito della perdita della qualifica di gruppo intermedio di Sistemi Territoriali spa, si è reso necessario valutare l’eventuale consolidamento da parte della capogruppo Regione della partecipazione detenuta da Sistemi Territoriali spa in Veneto Logistica srl, controllata al 56.64% (dall’01.01.2020, per effetto della scissione di Sistemi Territoriali spa, tale partecipazione è stata trasferita nel patrimonio di Infrastrutture Venete srl).

E’ stata verificata la posizione di Veneto Logistica srl ed aggiornata la sommatoria complessiva delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti, al fine del rispetto del limite del 10% previsto dalla normativa.

Secondo il principio contabile All.4/4 al D.Lgs 118/2011 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 3% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

  • totale dell’attivo,
  • patrimonio netto,
  • totale dei ricavi caratteristici.

“La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 %, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 %”.

La valutazione di irrilevanza dei bilanci è espressa nella tabella Allegato C.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs 29.01.1998, n. 19 “Trasformazione dell’ente pubblico “La Biennale di Venezia” in persona giuridica privata denominata “Società di cultura La Biennale di Venezia”, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera b), L. 15.03.1997, n. 59”;

VISTO il D.Lgs. 08.01.2004, n. 1 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19/1998, n. 19 concernente La Biennale di Venezia, ai sensi dell’art. 1, L. 06.07.2002, n. 137”;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale 9-15.02.2000, n. 59, in merito alla "Società di cultura La Biennale di Venezia";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42” e s.m.i;

VISTO il D.L. 19.05.2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in L. 17.07.2020, n. 77;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” s.m.i;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il Decreto n. 1586 del 18.07.1991, del Presidente della Regione, “Istituzione ed attivazione della Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei. Art. 20, L.R. 10.10.1989, n. 40”;

VISTA la DGR 1639 del 12.10.2017 “D.Lgs. 118/2011 – Titolo I - Istituzione tavolo tecnico operativo afferente al bilancio consolidato della Regione del Veneto”;

VISTA la DGR 1715 del 29.11.2019 “Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

delibera

  1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B e C, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del Gruppo Regione del Veneto, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, i seguenti organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate, come da Allegato A;
  3. di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i seguenti componenti del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2019, come da Allegato B;
  4. di non consolidare i bilanci risultanti irrilevanti come da verifica espressa nella tabella Allegato C;
  5. di demandare alla Direzione Partecipazione Societarie ed Enti ed Enti regionali la comunicazione agli enti Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) e Fondazione La Biennale di Venezia dell’avvenuta loro esclusione dal Gruppo Amministrazione Pubblica per l’esercizio 2019;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1428_20_AllegatoA_432275.pdf
Dgr_1428_20_AllegatoB_432275.pdf
Dgr_1428_20_AllegatoC_432275.pdf

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