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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 08 settembre 2020
Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in materia di formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Art. 6, comma 3, del d.lgs del 30.12.1992, n. 502 s.m.i..
Con il presente provvedimento si procede all’approvazione del testo di protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona riguardante la disciplina dei rapporti in materia di formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione tramite i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, da applicarsi a decorrere dall’a.a. 2020/2021.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la formazione degli operatori sanitari infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate, e per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d’intesa per l’espletamento dei corsi di studio.
A partire dall’anno accademico 1994/1995 la Regione del Veneto ha avviato con le Università degli Studi di Padova e di Verona un rapporto di collaborazione per la formazione dei predetti operatori mediante i corsi di diploma universitario, ora corsi di laurea. Detto rapporto di collaborazione formativa è stato disciplinato fino all’a.a. 2013/2014 da atti convenzionali adottati con provvedimenti di Giunta regionale n. 3358/96, n. 1286/97, integrati con deliberazione n. 4491/98.
A decorrere dall’anno accademico 2014/2015 il rapporto di collaborazione tra la Regione e gli Atenei di Padova e di Verona è stato disciplinato dal “Protocollo d’intesa per la formazione delle professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000” il cui schema è stato adottato con provvedimento di Giunta regionale n. 581 del 05/05/2016. Il testo è stato sottoscritto in data 7 luglio 2016 ed infine è stato rinnovato dalle parti prorogandone la vigenza dal primo triennio sino all’anno accademico 2019/2020.
Decorsi sei anni accademici dall’adozione del Protocollo d’Intesa innanzi citato, è stata convenuta l’attuale idoneità ed efficacia dell’architettura complessiva del rapporto di collaborazione ivi delineato, che vede definita una valida organizzazione del sistema formativo universitario all’interno delle aziende sanitarie coinvolte e una altrettanto efficace gestione sia delle risorse umane che delle risorse finanziarie necessarie a garantire il pieno svolgimento dei corsi di studio.
Pertanto, con nota prot. n. 385 del 13/7/2020 e nota prot. n. 264984 del 16/7/2020 rispettivamente l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona hanno confermato il contenuto del testo del protocollo d’intesa già adottato nel 2016, incluse alcune variazioni aventi lo scopo di efficientare ulteriormente il rapporto e riguardanti l’articolo 4 - “Sedi delle attività formative” e l’articolo 14 - “Durata”, comunicate con nota regionale prot. n. 306431 del 03/8/2020.
In sintesi, e per quel che riguarda gli elementi più significativi dell’intesa, il protocollo così delineato disciplina il rapporto tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona per l’attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dalla Regione.
Tenuto conto che i corsi di studio sono organizzati secondo l’ordinamento universitario e fanno parte dell’offerta formativa delle Università, i principi fondanti del protocollo d’intesa sono i seguenti:
Per lo svolgimento delle funzioni didattiche dei corsi di studio, espressione del fabbisogno regionale, attivati presso le sedi centrali delle Università di Padova e di Verona, la Regione del Veneto assicura con proprie risorse:
Per lo svolgimento delle funzioni didattiche dei corsi di studio attivati presso le aziende ULSS - poli didattici decentrati, la Regione del Veneto assicura con proprie risorse:
L’importo complessivo annuale massimo delle obbligazioni di spesa, la cui copertura è posta a carico della Regione del Veneto, è fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Le aziende U.L.S.S. - poli didattici decentrati - presso le quali sono attivati i corsi di laurea delle professioni sanitarie delle Università degli Studi di Padova e di Verona, sono riportati nei provvedimenti di Giunta regionale che annualmente definiscono lo stanziamento delle risorse, analogamente ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrali attivati dall’Università degli Studi di Padova e di Verona presso la propria sede, coincidente rispettivamente con le sedi dell’Azienda Ospedale Università di Padova e l’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona.
Il protocollo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione, con decorrenza dall’anno accademico 2020/2021, si rinnova di anno in anno, sino al 30 settembre 2030, garantendo in ogni caso la conclusione dei cicli già attivati dei corsi di studio. Le parti possono manifestare disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza annuale, ferma restando l’obbligatorietà della conclusione dell’iter formativo dei corsi già iniziati.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone per l’approvazione lo schema di “Protocollo d’intesa, tra la Regione del Veneto, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona per la formazione delle professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000” riportato all’ALLEGATO A il quale forma parte integrante del presente provvedimento, suscettibile di modificazioni ed integrazioni non aventi carattere sostanziale. La sottoscrizione in forma elettronica del protocollo d’intesa viene demandata al Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
VISTO l’art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 s.m.i. ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la L. n. 251/2000 recante la “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;
VISTA la L. n. 43/2006 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali";
VISTA la L. n. 3/2018 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
delibera
(seguono allegati)
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