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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 17 aprile 2020


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 07 aprile 2020

Definizione delle modalità operative per l'accesso alla disponibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'attuazione di politiche rivolte al contrasto della violenza contro le donne. Legge regionale n. 39/2017, articolo 46 e Legge regionale n. 5/2013, articolo 2.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le modalità operative per consentire ai Comuni, alle Aziende ULSS e alle Associazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne, l’accesso all’offerta degli alloggi residenziali adibiti a finalità sociali, secondo quanto disposto dall’articolo 46 della L.R. n. 39/2017. Si provvede contestualmente all’attivazione di un Gruppo di lavoro dedicato alla valutazione della sostenibilità e alla programmazione di settore dei servizi garantiti dalla “Rete antiviolenza” costituita dai centri antiviolenza e relativi sportelli e dalle case rifugio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Nel corso degli anni la Regione del Veneto ha sostenuto la realizzazione di una rete di strutture per supportare le donne vittima di violenza.

Tali iniziative sono state negli anni oggetto di crescenti finanziamenti sia regionali che statali.

In particolare, la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, come modificata dalla Legge regionale 21 giugno 2018, n. 22, prevede, all’articolo 2 comma 1, che la Regione promuova attività di sostegno alle citate strutture finanziando gli Enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche.

Tali iniziative si sono concretizzate nel sostegno delle attività di centri antiviolenza e case rifugio, strutture rivolte alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori.

Contestualmente, con Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito con modifiche nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, lo Stato ha da parte sua attivato una serie di misure per contrastare il fenomeno della violenza.

In particolare, l’articolo 5-bis prevede che le risorse stanziate siano ripartite annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro Delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, e del numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio già esistenti in ogni Regione.

Negli ultimi anni la “Rete antiviolenza”, costituita dai centri antiviolenza, dagli sportelli antiviolenza e dalle case rifugio, si è sviluppata e progressivamente consolidata.

Per garantire il suo funzionamento con risorse adeguate, a partire dal riparto statale dell’annualità 2019, l’obbligo di prevedere investimenti per nuove strutture è stato espunto dalla norma, consentendo alle singole regioni di destinare le provvidenze alla gestione delle strutture esistenti.

Tale indirizzo è stato confermato anche per la programmazione del corrente anno dal “Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne” previsto dall’articolo 8 della L.R. n. 5/2013 che, riunitosi in data 27 gennaio 2020, ha confermato la necessità di procedere, in parallelo all’attività di finanziamento ordinario delle strutture esistenti, anche all’avvio di un processo più generale di pianificazione dei servizi di assistenza nel delicato settore in questione.

Sotto questo profilo, ed in termini generali, già con Deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 9 aprile 2019 la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per la predisposizione del Piani di zona 2020-2022” stabilendo che il tema specifico della violenza di genere sia ricondotto al processo di formazione dei Piani di zona all’interno dell’area di intervento “Famiglia, infanzia, minori in condizioni di disagio, donne e giovani”, secondo le modalità descritte nel medesimo documento.

Un altro importante elemento che concorre al complessivo rafforzamento dei servizi della “Rete antiviolenza” è stato introdotto dall’articolo 46 della Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017.

La norma ha previsto che i Comuni, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, possano riservare ogni anno fino al 2 per cento degli alloggi del contingente disponibile a favore delle Aziende ULSS o dei Servizi sociali comunali per far fronte a situazioni di fragilità sociale.

Tra i destinatari delle assegnazioni di alloggi pubblici figurano inoltre anche i Soggetti del Terzo settore inseriti nella rete territoriale dei servizi sociali, incluse le strutture individuate dalla Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

Al fine di attivare il percorso appena descritto, la norma richiede la presentazione da parte del Soggetto interessato di un progetto socio-assistenziale che deve essere richiamato in uno specifico accordo di programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della suddetta autorizzazione, il Comune o l’Ater proprietari dell’immobile e l’Azienda ULSS, garantendo la partecipazione del soggetto del Terzo settore sopra menzionato.

Viste le richieste pervenute da parte di diversi soggetti interessati a promuovere iniziative di utilizzo degli immobili pubblici ricorrendo alle procedure descritte dall’articolo 46 della L.R. n. 39/2017, al fine di perseguire la completezza istruttoria del procedimento, che si conclude con l’approvazione dell’atto autorizzativo di competenza della Giunta regionale, con il presente provvedimento si propone di approvare:

  • lo schema di predisposizione del progetto socio-assistenziale per l’avvio di una nuova casa rifugio e delle correlate azioni per il contrasto della violenza contro le donne ed il reinserimento delle vittime di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  • lo schema di Accordo di programma ex articolo 46 L.R. n. 39/2017 tra la Regione del Veneto-Direzione Lavori pubblici ed Edilizia, l’Azienda ULSS, il Comune o (qualora proprietario dell’immobile), l’ATER della provincia di riferimento, e il Comitato dei Sindaci di Distretto in relazione all’impegno di adesione al Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 15 giugno 2018, di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Elementi essenziali del citato progetto socio-assistenziale, di cui all’Allegato A sono i seguenti:

1) la segretezza dell’ubicazione dell’immobile, al fine di tutelare le ospiti e i loro figli;

2) la collocazione dell’immobile in siti caratterizzati da elevati standard di sicurezza, quali le aree di pregevole qualità urbana (ad es. centri storici o ambiti urbani con elevati standard di servizi), o la prossimità ai presidi delle forze dell’ordine, nonché la presenza di caratteristiche tipologiche adeguate alle finalità della Casa rifugio.

Al fine di garantire il rispetto dell’elemento essenziale di cui al punto 1) viene disposta la clausola di riservatezza per l’atto autorizzativo, per gli accordi di programma tra i predetti soggetti e naturalmente per il progetto socio-assistenziale.

La clausola prevede il divieto di rendere in qualsiasi modo pubbliche le informazioni relative all’ubicazione dell’immobile oggetto dell’Accordo, o di qualsiasi elemento utile al suo riconoscimento.

In relazione invece all’elemento essenziale di cui al citato punto 2) viene introdotto l’obbligo in capo alla Direzione Lavori pubblici ed Edilizia, di acquisire i pareri di competenza della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR e della Direzione Servizi Sociali in ordine alla congruità del progetto socio assistenziale presentato alle norme di settore.

L’attivazione della possibilità di inserire gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel più ampio contesto della “Rete antiviolenza” determinerà evidentemente impatti in termini gestionali ed economici, i quali andranno valutati con estrema attenzione al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema, in relazione all’effettiva domanda di servizio.

I report realizzati dall’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale nel corso degli anni danno infatti evidenza di una situazione molto differenziata delle case rifugio nel territorio, contribuendo a rendere particolarmente complessa la lettura e la comprensione del fenomeno.

Le case rifugio operative secondo gli elenchi approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 789 in data 11 giugno 2019 sono 22, di cui 5 gestite da Enti pubblici e 17 da Soggetti privati. Le province di Vicenza (7 strutture) e Padova (6 strutture) sono i territori con maggiore dotazione di case rifugio, seguono Venezia (3), Verona e Treviso (2 ciascuna), Belluno e Rovigo (una ciascuna).

Il costante aumento dei centri antiviolenza, degli sportelli antiviolenza e delle case rifugio, stimabile ad oltre il 10% su base annua, determina la necessità di dar corso ad un’articolata riflessione sull’organizzazione della “Rete” in relazione ai bisogni di assistenza, ed in particolare alla necessità di garantire un intervento tempestivo ed efficace che può trovare risposta nell’ambito di una programmazione cui vanno ricondotte le risorse.

A tale scopo con la presente deliberazione si propone l’attivazione di uno specifico Gruppo di lavoro dedicato alla valutazione della sostenibilità dei servizi garantiti dalla “Rete antiviolenza” nonché alla specifica programmazione di settore.

Il Gruppo di lavoro in parola, il quale entro 180 giorni dalla sua costituzione avrà il compito di redigere un primo documento di indirizzo che individui elementi utili alla suddetta programmazione, sarà composto da rappresentanti delle strutture regionali aventi specifiche competenze in materia, ovvero: dalla Direzione Relazioni Internazionali Comunicazioni e SISTAR con ruolo di coordinamento, dalla Direzione Servizi Sociali e dalla Direzione Lavori pubblici ed Edilizia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;

VISTA la L.R. del 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;

VISTO il DL 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 15 giugno 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 9 aprile 2019;

VISTO l’articolo, 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.

delibera

  1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema del progetto socio-assistenziale (Allegato A) e lo schema di Accordo di programma (Allegato B), da utilizzare per la formulazione delle istanze di concessione di immobili residenziali pubblici secondo quanto previsto dall’articolo 46 della L.R. n. 39/2017, da parte dei Comuni, delle Aziende ULSS e delle Associazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavori pubblici ed Edilizia della sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui al precedente punto 2., che avverrà, a pena di nullità, con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, autorizzandolo ad apportarvi le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
  4. di stabilire che ai fini della predisposizione del provvedimento autorizzativo di competenza della Giunta regionale, la Direzione Lavori pubblici ed Edilizia acquisirà i pareri di competenza della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR e della Direzione Servizi Sociali in ordine alla congruità del progetto socio assistenziale alle norme di settore;
  5. di dare atto che il procedimento ex articolo 46 della L.R. n. 39/2017 è integralmente sottoposto alla clausola di riservatezza, comprendente il progetto socio-assistenziale (Allegato A) e l’Accordo di programma (Allegato B);
  6. di attivare un Gruppo di lavoro dedicato alla valutazione della sostenibilità dei servizi garantiti dalla “Rete antiviolenza” nonché alla specifica programmazione di settore composto da rappresentanti delle strutture regionali aventi specifiche competenze in materia, ovvero dalla Direzione Relazioni internazionali, Comunicazioni e SISTAR con ruolo di coordinamento, dalla Direzione Servizi Sociali e dalla Direzione Lavori pubblici ed Edilizia;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 33/2013;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_422_20_AllegatoA_418267.pdf
Dgr_422_20_AllegatoB_418267.pdf

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