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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 07 aprile 2020
Approvazione dei criteri di individuazione degli alberghi/hotel, idonei ad ospitare persone malate in caso di carenza di posti letto negli ospedali pubblici regionali, con procedura di affidamento regionale di servizi alberghieri, a seguito di circostanze di somma urgenza dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.lgs. n. 50/2016 art. 163.
Si approvano i criteri per individuare gli alberghi/hotel, dove ospitare persone malate in caso di carenza di posti letto negli ospedali pubblici regionali e la procedura di affidamento di servizi alberghieri con somma urgenza per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto ha determinato la rapida occupazione di molti posti letto negli ospedali pubblici del Veneto da parte di persone contagiate.
Nell’ipotesi di un futuro aumento del numero di ricoverati negli ospedali, con conseguente carenza di posti letto ospedalieri, è necessario ed urgente per la Regione ricercare nuovi spazi idonei ad ospitare persone malate al di fuori degli ospedali, anche al fine di evitare una ulteriore diffusione del contagio.
Si ritiene che l’ospitalità di persone malate possa quindi avvenire in strutture ricettive presenti nel territorio regionale e classificate, ai sensi degli articoli 24, 25, 31 e 32 della L.R. n. 11/2013, nelle tipologie degli alberghi/hotel, la cui attività è consentita dall’Allegato 1 del DPCM 20 marzo 2020.
L’art.163 del D.lgs. n.50/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, consente, in questo caso alla Regione di procedere all’affidamento di servizi alberghieri, per far fronte a situazioni di somma urgenza, che non possono altrimenti attendere.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra infatti tra le situazioni indicate dall’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, che comprende anche quelle previste dal comma 1, lettera c), dell’articolo 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, come, ad esempio, nel caso di: “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.
Al fine dell’individuazione degli alberghi/hotel, il requisito della classificazione, ex L.R. n. 11/2013, non è però sufficiente, in quanto va considerata anche l’idoneità tecnica delle strutture e la disponibilità dei titolari ad ospitare persone malate, che saranno rilevati mediante apposita scheda ricognitiva , di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Per la ricognizione dei requisiti di idoneità e disponibilità degli alberghi/hotel classificati, da effettuarsi, per ragioni di necessità ed urgenza, si propone che questa avvenga per il tramite delle associazioni degli albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale: Confturismo Veneto, Federturismo Veneto, Assoturismo Veneto alle quali sarà notificata la presente deliberazione a cura della Direzione Turismo.
Le suddette associazioni di categoria più rappresentative dei titolari delle strutture ricettive alberghiere, sulla base di un formale scambio di note con la Regione Veneto, si attiveranno - anche per il tramite delle proprie emanazioni territoriali - per l’individuazione di una lista di alberghi/hotel aventi le caratteristiche richieste, da attestarsi mediante la compilazione della citata scheda ricognitiva, con priorità per le strutture ricettive presenti nelle aree di Venezia-Mestre, Padova, Treviso, Verona.
Le schede ricognitive compilate e sottoscritte dai propri associati, dovranno essere inoltrate con un unico invio dalle suddette Associazioni, unitamente ad un elenco di tutti gli alberghi/hotel oggetto delle schede, entro tre giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, alla Direzione Protezione civile e Polizia locale all’indirizzo pec protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it.
Gli alberghi/hotel individuati dovranno essere collocati in un raggio di massimo 20 chilometri dalla struttura sanitaria individuata nel territorio per il trattamento di persone positive a COVID-19.
La Direzione Protezione Civile e Polizia locale è incaricata di individuare, nel rispetto della citata distanza massima, nonché secondo i criteri di cui all’art. 1 della Legge n. 241/1990, tra gli alberghi/hotel, oggetto delle schede ricognitive e dell’elenco inviato dalle Associazioni alberghiere, quelli maggiormente idonei ad ospitare persone malate.
L’affidamento di servizi alberghieri, in caso di somma urgenza ai sensi dei commi 6 e 9 dell’art. 163 del D.lgs.n.50/2016, per la gestione dell’ospitalità di persone malate negli alberghi che saranno individuati sarà disciplinata da apposita convenzione, il cui schema, Allegato B, viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per la sua approvazione.
La durata della convenzione con i titolari degli alberghi/hotel, della cui sottoscrizione si propone venga incaricato il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia locale, è stabilita sino al 31 luglio 2020, termine finale dello stato di emergenza epidemiologica di sei mesi oggetto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. E’ fatta salva la possibilità di recesso anticipato senza dover alcun indennizzo, previa comunicazione della Direzione Protezione Civile e Polizia locale, da inviare via pec al titolare della struttura ricettiva, qualora prima del 31 luglio 2020 non risultino più carenze di posti letto negli ospedali pubblici siti nel territorio dell’ASL competente dove è ubicato l’albergo/hotel.
Gli alberghi saranno utilizzati dalla Direzione Protezione Civile e Polizia locale con la formula “vuoto per pieno” al prezzo provvisorio di € 50 giornalieri per camera, ogni onere incluso.
Alla convenzione, si applica il comma 9 dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 che, con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi, così dispone: “ove non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.
Si propone infine di rinviare ad un successivo provvedimento, dopo che la Direzione Protezione Civile e Polizia locale avrà acquisito, tramite le suddette schede ricognitive le informazioni necessarie per quantificare gli oneri complessivi da porre a carico della Regione, la determinazione dell'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della predetta Direzione entro l'esercizio finanziario corrente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI la L.R. 23 giugno 2011, n. 11/2013 e ss.mm.e ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n, 50 e ss.nmm.e ii.:
VISTO il DPCM 20 marzo 2020;
VISTO l’articolo 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.8.2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
delibera
(seguono allegati)
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