Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 04 febbraio 2020


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 21 gennaio 2020

Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) finalizzata alla collaborazione interistituzionale sui temi del mercato e delle politiche del lavoro e della previdenza complementare.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) finalizzata alla collaborazione interistituzionale sui temi del mercato e delle politiche del lavoro e della previdenza complementare.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) è Organo di rilievo costituzionale (art. 99 della Costituzione) che, tra le proprie attribuzioni, ha quella di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale. Il CNEL, in attuazione dell’art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, raccoglie e aggiorna la contrattazione collettiva nei settori pubblico e privato, sia a livello nazionale che decentrato. Inoltre, il CNEL, in attuazione dell’art. 10, lett. c), della legge, n. 936/1986, predispone e approva rapporti sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, e sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte e favorendone l’elaborazione univoca.

Il CNEL considera la questione dei lavori connessi alle nuove tecnologia (la cosiddetta gig economy) e dei “nuovi lavori” in generale uno dei più rilevanti settori di analisi e ricerca per sviluppare proposte che assicurino le giuste tutele in coerenza con le esigenze di settori produttivi in costante evoluzione.

Il CNEL, inoltre, considera la previdenza complementare un istituto essenziale per la tutela dei lavoratori e per il sistema del welfare italiano, che merita un costante lavoro istituzionale di analisi e approfondimento al fine di aggiornarne contenuti, modelli e funzioni in coerenza della ratio ispiratrice delle norme istitutive.

La Regione Veneto, con legge regionale 2017, n. 15, che ha assorbito e abrogato la precedente legge regionale n. 10/2007, ha definito una nuova strategia regionale in materia di welfare territoriale.  L’obiettivo non è più limitato ad una azione di promozione e sviluppo della previdenza complementare, seppur ancora prioritario, ma mira a realizzare, con l’apporto delle parti sociali, sistemi regionali di welfare integrato, attraverso il riconoscimento, il sostegno e il monitoraggio delle forme di welfare collettive. Per realizzare gli obiettivi della LR n. 15/2017 la Regione si sta avvalendo dell’ente strumentale Veneto Lavoro, presso il quale, come previsto dall’art. 55 della LR n. 45/2017, è stata istituita una apposita Unità Operativa “Veneto Welfare”.

Pertanto, da parte sua, la Regione ha l’interesse ad avviare, anche avvalendosi di Veneto Lavoro, una collaborazione interistituzionale con il CNEL sui temi di comune interesse nel campo del mercato e delle politiche del lavoro, con specifico riguardo ai “nuovi lavori”, ed alla previdenza complementare.

La Regione ed il CNEL, anche tenendo conto dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’esercizio delle rispettive finalità istituzionali in ambiti di interesse comune, intendono potenziare le sinergie fra Istituzioni e Organismi pubblici, nonché la condivisione delle rispettive esperienze e delle informazioni elaborate, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni.

Per perseguire tali finalità, nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali, è dunque opportuno sottoscrivere una Convenzione, di durata triennale, finalizzato alla collaborazione interistituzionale sui temi del mercato e delle politiche del lavoro e della previdenza complementare da parte della Regione del Veneto e del CNEL.

Lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e CNEL finalizzato alla collaborazione interistituzionale sui temi del mercato e delle politiche del lavoro e della previdenza complementare, che si propone all’approvazione della Giunta è contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, e sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge regionale 2017, n. 15;

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
  2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) finalizzata alla collaborazione interistituzionale sui temi del mercato e delle politiche del lavoro e della previdenza complementare, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, e che sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato;
  3. di incaricare la Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_49_20_AllegatoA_412847.pdf

Torna indietro