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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 151 del 31 dicembre 2019


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1917 del 17 dicembre 2019

Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte per effetto del D.lgs. n. 502/1992. Art. 33, L.R. 30/2016 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità con le quali -  ai sensi del comma 1 bis dell’art. 33 della L.R. 30/2016 e s.m.i. - effettua il riparto delle risorse o provvede al pagamento diretto delle sopravvenienze passive, per mantenere indenni le Aziende Asl dagli oneri afferenti le rispettive ex gestioni liquidatorie cessate.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’articolo 33, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e s.m.i. stabilisce che “Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all’articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie mantenendo la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell’articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.”

La chiusura delle gestioni liquidatorie, nei termini stabiliti da tale norma, produce una serie di effetti tra i quali – in particolare – il subentro con decorrenza 1/1/2017 delle Aziende Ulss territorialmente competenti in seguito alla riforma di cui alla L.R. 19/2016,  nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie, inclusa la legittimazione attiva e passiva per le controversie riguardanti debiti e crediti delle rispettive gestioni liquidatorie. La norma in ogni caso, in adempimento alla normativa nazionale (art. 2 c. 14, legge n. 549/1995 e art. 6, c. 1, legge n.724/1994) ed in continuità con le precedenti disposizioni regionali, stabilisce la separazione contabile e la segregazione patrimoniale dell’azienda sanitaria subentrante.

Infatti anche in precedenza alle disposizioni dell’art. 33 della L.R. 30/2016, la Giunta Regionale in riferimento alle vertenze per responsabilità civile e ad altre pendenze contrattuali in sofferenza, con deliberazione n. 2910 del 14 settembre 2000, aveva disciplinato una procedura di anticipazione di risorse finanziarie a favore delle Gestioni Liquidatorie delle disciolte UU.LL.SS.SS, stabilendo nel contempo che la Regione avrebbe provveduto al ristoro delle stesse sulla base di apposita richiesta da parte del Commissario Liquidatore/Direttore Generale dell'Azienda  attestante i pagamenti effettuati a favore della Gestioni Liquidatorie.

A questo fine, con deliberazione n. 2048 del 13 dicembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione delle situazioni debitorie e creditorie delle Aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie delle disciolte ex UU.LL.SS.SS. al 31/12/2015, riconoscendo a tale data un credito delle aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie per Euro 17.483.252,78 e un debito della aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie per Euro 4.272.275,14. Tale deliberazione ha dato atto altresì che nel periodo 2012-2015 si è reso necessario anticipare, in via eccezionale e provvisoria, un importo complessivo di euro 3.904.490,08, mediante l'utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale in adempimento, tra l'altro, a sentenze giudiziali ormai definitive ed esecutive.

Successivamente, sulla base di tale ricognizione, la L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 35,  ha autorizzato la Giunta regionale a trasferire alle Aziende sanitarie come riformate ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L.R. 19/2016 un importo complessivo di euro 12.218.432,56 nel triennio 2018-2020 a ristoro degli oneri sostenuti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie; la medesima legge regionale ha altresì statuito che, con riguardo agli oneri relativi all’anno 2017, si debba provvedere secondo un regime di contabilità separata, come previsto dall’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

In questo quadro, al fine di aggiornare i saldi delle suddette partite creditorie e debitorie delle Aziende sanitarie verso le rispettive gestioni liquidatorie alla luce dell’eventuale insorgere di ulteriori posizioni debitorie, il Direttore dell’Area Sanità e Sociale nel corso dell’esercizio 2018 ha disposto lo svolgimento di un’apposita ricognizione, della cui esecuzione è stata incaricata Azienda Zero.

Occorre considerare peraltro che sulla questione il legislatore regionale è intervenuto con la disposizione dell’art. 25 della Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”, che ha modificato il sopra citato articolo 33 aggiungendo un ulteriore comma che stabilisce l’istituzione del “… Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Con il predetto fondo la Giunta regionale provvede al riparto a favore delle aziende sanitarie indicate al comma 1 o al pagamento diretto delle sopravvenienze passive.

La suddetta norma, disponeva la copertura finanziaria degli oneri del Fondo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l’esercizio 2019,  a carico delle risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

Con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e con  Decreto 28 dicembre 2018, n. 12 “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”, il Segretario Generale della Programmazione ha approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, individuando i centri di responsabilità titolari della gestione delle risorse stanziate sui capitoli di entrata e di spesa e, altresì, individuando i capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario. Nell’ambito di tale perimetro è stato istituito il capitolo di spesa 103824 “Fondo cause pendenti gestioni liquidatorie – Trasferimenti correnti (Art. 33, L.R. 30/12/2016)” con uno stanziamento di euro 23.469.780,12 per l’esercizio 2019.

Successivamente, il comma 5, dell’art. 1 della Legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 ha novellato la previsione normativa di cui all’art. 25 della L.R. 43/2018 che disponeva la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all’istituzione del Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss, di cui sopra, stabilendo che a tali oneri si debba far fronte con le risorse accantonate del risultato di amministrazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018, sul capitolo di spesa 103921 “Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss” – di seguito, per brevità, denominato fondo di accantonamento - per un importo di euro  23.469.780,12 per l’esercizio 2019.

A fronte di tale fondo di accantonamento sul bilancio di previsione, nell’esercizio corrente è stato istituito – ai fini della gestione - il capitolo di spesa 104064 “ Risorse regionali destinate alle cause pendenti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex-Ulss (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n. 30)”,  in gestione ordinaria, sul quale vengono stanziate, previa variazione di bilancio con prelevamento dal capitolo di spesa 103921, le somme necessarie a dare copertura finanziaria agli oneri di cui sopra.

Il quadro di riferimento attuale - per ciò che qui interessa - può essere sintetizzato come segue:

  • le gestioni liquidatorie delle disciolte Ulss sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016;
  • le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie;
  • le Aziende Sanitarie territorialmente competenti mantengono la gestione contabile e patrimoniale connessa alle ex Gestioni Liquidatorie separata rispetto alla gestione ordinaria;
  • la Regione mantiene indenni le Aziende Sanitarie dagli oneri derivanti dalle cessate Gestioni Liquidatorie.

La predisposizione di un apposito fondo di accantonamento di risorse regionali, a complemento di quelle già stanziate con L.R. 45/2017, quindi, rende completamente operativa ed effettiva a regime la condizione di segregazione patrimoniale con la quale si intende mantenere indenni le Aziende territorialmente competenti, dagli oneri sopravvenienti dal subentro nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie cessate.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone la definizione delle modalità operative con le quali la Giunta regionale -  ai sensi del comma 1 bis dell’art. 33 della L.R. 30/2016 e s.m.i. - effettua il riparto delle risorse a favore delle aziende sanitarie, o provvede al pagamento diretto delle sopravvenienze passive, per mantenere indenni le Aziende Asl dagli oneri afferenti le rispettive ex gestioni liquidatorie cessate.

Gestione da parte delle Aziende subentrate

La cessazione delle gestioni liquidatorie ed il subentro nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali da parte delle competenti aziende, comporta in capo alle stesse la gestione dei pagamenti e degli incassi dei debiti e crediti - in essere o sopravvenienti - nonché l’adozione delle azioni necessarie alla tutela delle ragioni delle gestioni liquidatorie cessate, incluse quelle di rivalsa verso soggetti coobbligati in solido. Le aziende subentrate rilevano tale gestione in una apposita contabilità, separata da quella ordinaria, preordinata a determinare gli oneri afferenti le gestioni liquidatorie. Di tali oneri - per l’importo effettivamente imputabile alle stesse - la Regione mantiene indenni le aziende sanitarie subentrate, per mezzo delle risorse stanziate sul bilancio regionale.

Sulla base di tale presupposto, quindi, le Aziende debbono provvedere al pagamento dei debiti delle Gestioni Liquidatorie, utilizzando prioritariamente le disponibilità liquide riferite alle stesse gestioni liquidatorie, facendo ricorso per la parte eccedente ad anticipazioni con disponibilità liquide proprie, laddove ciò sia possibile e non pregiudizievole del rispetto dei tempi degli altri pagamenti in scadenza. In tal caso la Giunta regionale - previa comunicazione da parte dell’azienda - provvederà al pagamento diretto laddove ciò sia compatibile con le scadenze richieste; diversamente, per evitare oneri aggiuntivi e sempre nel presupposto del ristoro delle relative risorse,  la Regione potrà valutare di richiedere il pagamento in anticipazione ad Azienda Zero con proprie disponibilità liquide.

Una tale modalità procedurale risulta opportuna e necessaria al fine di garantire il rispetto delle scadenze dei pagamenti, così da evitare, specie laddove le posizioni passive derivino da provvedimento giudiziali ormai consolidati e spesso connotati da esecutività, un aumento degli oneri. Inoltre, va evidenziato che con tale modalità procedurale, viene evitata nel contempo l’immobilizzazione di risorse presso le aziende che deriverebbe dal versamento anticipato di un ammontare stimato di fondi liquidi.

Occorre ricordare, infatti, come meglio evidenziato in seguito, che gli oneri delle gestioni liquidatorie cessate sono spesso conseguenti a contenziosi avviati nei confronti delle disciolte Aziende Ulss e tuttora pendenti; in ragione di ciò, la loro esatta determinazione e la relativa scadenza non è determinata né appare agevolmente prevedibile.

Già in precedenza la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2910 del 14/9/2000, aveva autorizzato tale modalità per analoghe considerazioni.

Oneri potenziali derivanti dal contenzioso delle cessate gestioni liquidatorie

In merito alle posizioni e ai procedimenti che hanno determinato – e che potenzialmente determineranno - l’insorgere delle pendenze passive riferite alle gestioni liquidatorie, occorre considerare quanto segue.

Nella maggioranza dei casi, le posizioni debitorie risultano derivare da contenziosi tuttora pendenti instaurati nei confronti delle disciolte Ulss che, in ragione del subentro, vedono ora coinvolte le attuali aziende. Vi sono altresì contenziosi che vedono chiamata in causa anche la Regione in solido con le Gestioni liquidatorie ed altri che coinvolgono anche ulteriori enti e/o soggetti (ad esempio il Ministero della Salute) anche in via di regresso.

Ad accentuare l’eterogeneità delle posizioni debitorie derivanti dai contenziosi in argomento, si aggiunge il diverso stato e grado del giudizio degli stessi. Mentre difatti per taluni contenziosi le posizioni possono ritenersi ormai definite essendo intervenute sentenze definitive, in altri casi sono ancora esperibili rimedi giudiziali. Il fatto che taluni contenziosi dai quali discendono posizioni debitorie a carico delle Gestioni Liquidatorie (e talora anche della Regione) non sono ancora giunti a definizione, fa sì che tali posizioni, per quanto accertate, risultino di fatto non certe ma meramente potenziali.

Conseguentemente appare opportuna l’acquisizione di ogni utile elemento informativo per programmare i pagamenti dei debiti e delle sopravvenienze che divengono liquide ed esigibili in ciascun esercizio.

A questo fine, pertanto, le Aziende Ulss predispongono, in coordinamento con i competenti uffici dell’Avvocatura regionale, la situazione dei contenziosi in essere, effettuando una previsione – per quanto possibile sulla base dell’iter processuale dei contenziosi e/o delle eventuali procedure stragiudiziali -  dell’importo dei pagamenti previsti nell’esercizio successivo.

Inoltre, al fine di valutare la congruità della copertura finanziaria del Fondo di accantonamento , le Aziende subentrate - in coordinamento con l'Avvocatura regionale - nel caso di  insorgenza di nuovi contenziosi che coinvolgono le cessate gestioni liquidatorie, ovvero nel caso di cessazione per sentenze favorevoli alle stesse, provvedono a darne tempestiva comunicazione all’Area Sanità e Sociale.

Per la gestione degli adempimenti che derivano dai contenziosi in essere che coinvolgono in via solidale Regione e enti del SSR subentrati alle cessate gestioni liquidatorie, si propongono le modalità operative di seguito indicate.

Per il caso di contenziosi non ancora giunti a definizione, l’Avvocatura Regionale e gli Uffici legali delle Aziende Ulss, si raccorderanno direttamente tra loro concordando, di volta in volta, le azioni più opportune, notiziandone l’Area Sanità e Sociale.

Per quanto riguarda invece i contenziosi per i quali si sia giunti a definizione, specie per il caso che veda soccombenti Regione Veneto e Gestioni Liquidatorie, l’Avvocatura Regionale e gli Uffici legali delle Aziende Ulss, si raccorderanno direttamente tra loro, per definire e concordare le azioni necessarie e opportune riferite sia ai possibili seguiti processuali del contenzioso in questione, sia preordinate a determinare in via definitiva, anche in presenza di ulteriori parti soccombenti nonché di soggetti verso i quali avviare azioni di rivalsa, gli importi da corrispondere a parte vittoriosa in via definitiva.

Sulla scorta di tali determinazioni l’azienda sanitaria provvederà a comunicare all’Area Sanità e Sociale la disponibilità a corrispondere quanto giudizialmente disposto anche per le quote imputabili a Regione Veneto/Gestione Liquidatoria, ovvero ad evidenziare l’indisponibilità.

Ricognizione periodica.

Annualmente in sede di adempimenti per la redazione del bilancio consolidato degli enti del SSR, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 e dalla L.R. 19/2016, Azienda Zero, sulla base dei dati di consuntivo acquisiti dalle aziende, effettua una apposita ricognizione con la quale indica:

  • i crediti delle aziende per pagamenti di debiti afferenti le gestioni liquidatorie per l’importo effettivamente imputabile alle stesse, pagati anticipatamente dalle aziende e rilevati negli appositi conti dei rispettivi Stati Patrimoniali aziendali;
  • eventuali debiti e crediti delle gestioni liquidatorie cessate, rilevati coerentemente con la separazione contabile e la segregazione patrimoniale prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
  • la  situazione relativa agli oneri potenziali, specificamente per quanto riguarda il contenzioso in essere.

A tale scopo Azienda Zero sottopone alle aziende sanitarie la compilazione di appositi modelli di rilevazione, i cui contenuti riepilogativi sono opportunamente sottoscritti dai Direttori Generali e dai Collegi Sindacali.

Rimborso degli oneri anticipati dalle Aziende e pagamenti diretti

La Giunta regionale mantiene indenni le Aziende Asl subentrate dagli oneri derivanti dalle cessate gestioni liquidatorie, mediante le risorse accantonate sull’apposito fondo di bilancio. 

Nel caso di pagamenti effettuati in anticipazione in base alle modalità sopra indicate, la Giunta regionale determina le somme da rimborsare alle Aziende Asl, sulla scorta di apposita richiesta di rimborso da parte di queste ultime.

In tale richiesta, il Direttore Generale dovrà attestare:

  • che il pagamento effettuato è riferito a oneri derivanti dalla cessata gestione liquidatoria alla quale l’azienda è subentrata;
  • che tale pagamento è avvenuto per un importo effettivamente e definitivamente imputabile a carico della stessa Azienda/Gestione liquidatoria, in quanto non sussistono presupposti per azioni di regresso verso terzi;
  • che tale pagamento non è stato già oggetto di rimborso da parte di Regione o di altri soggetti (ad esempio, per il caso di azioni di regresso attivate che abbiano già avuto esito positivo) .

Occorre considerare peraltro che, nel corso del corrente esercizio, in conseguenza di sentenze di condanna esecutive, relative a contenziosi già instaurati in precedenza con le Gestioni Liquidatoria delle disciolte Ulss, si sono registrati oneri sopravvenienti per un importo complessivo di euro 915.745,41.

A fronte della notifica di tali sentenze, l’Avvocatura Regionale, in raccordo con gli Uffici legali delle Aziende Ulss, ha provveduto ad attuare quanto necessario per determinare gli importi da corrispondere a parte vittoriosa in via definitiva, considerati gli importi a carico delle altre parti soccombenti e di quelli a carico di altri soggetti in rivalsa.

Sulla scorta di tali determinazioni, l’Area Sanità e Sociale ha autorizzato il pagamento da parte delle aziende sanitarie subentrate, con risorse proprie in anticipazione per Regione Veneto e Gestione Liquidatoria fatto salvo il successivo rimborso per le quote effettivamente imputabili alle stesse, a carico del Fondo di accantonamento .

I pagamenti sono stati effettuati per un importo complessivo di euro 915.745,41, come di seguito indicato:

  • euro 152.655,99 dalla Azienda Ulss 3 “Serenissima”, in relazione agli esiti della sentenza n. 2417 del 4/9/2018, notificata con formula esecutiva il 16/1/2019;
  • euro 396.167,48 dalla Azienda Ulss 3 “Serenissima”, in relazione agli esiti della sentenza n. 23 del 03/01/2019;
  • euro 366.921,94 dalla Azienda Ulss 6 “Euganea”, in relazione agli esiti della sentenza n. 60 del 11/01/2019.

 A fronte di tali pagamenti, ai fini della copertura finanziaria delle somme da rimborsare alle aziende, si è provveduto a stanziare - per competenza e cassa - sul capitolo di spesa 104064 “ Risorse regionali destinate alle cause pendenti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex-Ulss (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n. 30)” del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, l’importo complessivo di euro 915.745,41, con variazione compensativa di pari importo dal fondo di accantonamento (capitolo 103921). Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, provvederà con propri atti all’impegno delle somme di cui sopra e al rimborso delle somme spettanti, sulla base delle richieste di rimborso formulate dalle aziende nei termini sopra indicati.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l’approvazione degli indirizzi e delle modalità sopra indicati, per la gestione da parte delle aziende sanitarie subentrate, degli oneri afferenti le rispettive ex gestioni liquidatorie cessate ed il loro ristoro da parte della Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell’art. 33 della L.R. 30/2016 e s.m.i..

Si propone di demandare al Direttore dell’Area Sanità e Sociale l’adozione, secondo gli indirizzi forniti dal presente atto, delle ulteriori misure e relativi provvedimenti che si rendono necessari in relazione all’operatività effettiva.

Si ritiene, infine, di incaricare l’Area Sanità e Sociale all’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n.19;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e s.m.i.

Vista la L.R. 45/2017

Vista la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43

Vista la Legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42

VISTA la Deliberazione n. 2910 del 14 settembre 2000

delibera

  1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare gli indirizzi per la gestione degli oneri afferenti le ex gestioni liquidatorie cessate da parte delle aziende sanitarie subentrate, ed il rimborso di tali oneri da parte della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 33, comma 1 bis, della L.R. 30/2016 e s.m.i.;
  3. di demandare al Direttore dell’Area Sanità e Sociale l’adozione, secondo gli indirizzi forniti dal presente atto, delle ulteriori misure e relativi provvedimenti che si rendono necessari in relazione all’operatività effettiva;
  4. di prendere atto che nel corso del corrente esercizio, in conseguenza di sentenze di condanna esecutive relative a contenziosi già instaurati in precedenza con le Gestioni Liquidatorie delle disciolte Ulss, si sono registrati oneri sopravvenienti per un importo complessivo di euro 915.745,41, i cui pagamenti sono stati effettuati dalle aziende sanitarie subentrate come di seguito indicato:
  • euro 548.823,47dalla Azienda Ulss 3 “Serenissima”;
  • euro 366.921,94 dalla Azienda Ulss 6 “Euganea”;
  1. di demandare al Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR l’impegno dell’importo di euro 915.745,41 sul capitolo di spesa 104064 “ Risorse regionali destinate alle cause pendenti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex-Ulss (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n. 30)” del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, preordinato al rimborso alle aziende sanitarie di cui al punto precedente delle somme spettanti, sulla base delle apposite richieste formulate dalle medesime aziende nei termini indicati nel presente provvedimento;
  2. di incaricare l’Area Sanità e Sociale all’esecuzione del presente atto;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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