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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 16 agosto 2019


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 30 luglio 2019

Linee di indirizzo e indicazioni operative per la gestione transitoria delle azioni di coordinamento e controllo in ordine alle attività degli organismi gestionali degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.

Note per la trasparenza

Nell'ambito della fase transitoria di gestione delle funzioni in materia di caccia sino all’avvio del nuovo modello organizzativo, previsto per il 1 ottobre 2019, si rende necessario prevedere, per uno specifico ambito di tali funzioni, la definizione di idonee misure e modalità attuative. In riferimento alle fattispecie procedurali e procedimentali connesse alla costituzione, surroga di singoli componenti, scioglimento e commissariamento di Comitati Direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia e di Comprensori Alpini, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 24 della L. R. n. 50/1993, al Titolo I e II del Regolamento di Attuazione del vigente PFVR 2007/2012, approvato con L. R. n. 1/2007 e delle pertinenti norme della L. n. 157/1992, si ritiene di demandare, nell’ambito della medesima fase transitoria, l’adozione dei provvedimenti necessari al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con l’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», si prevede - in attuazione delle pertinenti disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» - la suddivisione del territorio soggetto a gestione programmata della caccia ed escluso dalla Zona Faunistica delle Alpi in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC); si tratta di una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

Gli organi gestionali dell’ATC sono individuati, a mente del comma 3 del medesimo articolo 21, nel Presidente, nel Comitato Direttivo e nell’Assemblea dei soci, ai quali si affianca, con un ruolo di controllo rispetto ai bilanci, alle entrate ed alle spese, il Revisore Unico dei Conti, mentre il successivo comma 5 dispone in ordine alla composizione ed alla nomina del Comitato Direttivo.

Le procedure per la designazione e la nomina dei singoli componenti il Comitato Direttivo e per la costituzione dello stesso sono previste, in corso di vigenza del PFVR 2007-2012, approvato con L. R. n. 1/2007, dal comma 2 dell’articolo 5 della medesima legge regionale, che fissa in novanta giorni dalla data di validità del PFVR il termine entro il quale deve essere costituito il Comitato Direttivo.

Il Regolamento di Attuazione del predetto PFVR prevede, al comma 2 dell’articolo 12, le procedure da attivare in caso di «inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del comitato direttivo», che prevedono lo scioglimento del Comitato Direttivo e la nomina di un commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.

Il successivo articolo 24 della L. R. n. 50/1993 dispone in materia di Comprensori Alpini (CA), ovvero di strutture gestionali del tutto analoghe agli ATC e che svolgono la propria attività sul territorio soggetto a gestione programmata della caccia compreso nella Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), con una delimitazione territoriale, della complessiva ZFA e dei singoli CA, che deriva dalle previsioni del PFVR.

Il comma 3 ed il comma 5 del medesimo articolo 24 allineano, rispettivamente, il novero degli organi gestionali in cui si articola il CA e la composizione del Comitato Direttivo alle stesse previsioni normative previste per gli ATC.

In ragione della specificità della ZFA e dell’attribuzione di tale specificità ad un preciso ruolo di delega amministrativa in capo alle Amministrazioni provinciali ricadenti, del tutto o in parte, nella medesima zona faunistica, le norme e disposizioni inerenti le modalità di costituzione del Comitato Direttivo e quelle relative all’esercizio di funzioni di controllo e, ove necessario, di nomina di un commissario, pur essendo del tutto sovrapponibili a quelle previste per gli ATC, trovano diversa ed autonoma collocazione nell’ambito di specifici regolamenti provinciali, soggetti ad approvazione da parte del pertinente organo consiliare.

Per entrambi i contesti gestionali, sia per gli ATC che per i CA, le procedure di costituzione degli attuali Comitati Direttivi risalgono alla fase di avvio del vigente strumento pianificatorio regionale – ovvero il PFVR 2007/2012 - e, pertanto, ad una fase temporale in cui era vigente una piena delega, sia gestionale che amministrativa, in capo a province e Città metropolitana di Venezia; analogamente, anche le procedure di controllo, verifica e coordinamento dell’attività dei predetti Comitati Direttivi, nonché l’avvio di eventuali gestioni in regime commissariale, fanno riferimento al medesimo quadro di delega.

Con la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" si è adottato un primo quadro normativo in tema di riordino delle funzioni non fondamentali in capo a province e Città metropolitana di Venezia, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (c. d. "legge Delrio").

Tali disposizioni prevedono, in particolare, che le province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia, quali enti di area vasta, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione. Le predette funzioni non fondamentali, che comprendono anche quelle ricomprese nella L. R. n. 50/1993, continuano ad essere esercitate da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia, avvalendosi a tal fine del personale trasferito nella dotazione organica regionale e distaccato presso i precitati Enti con oneri a carico della Regione, fatta eccezione per il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale in materia venatoria ed ittica (articoli 5 e 9, commi 5 e 7 della L. R. n. 19/2015).

Fermo restando l'impostazione di fondo della legge regionale n. 19/2015, che mira contestualmente a conservare lo status quo circa l'assetto delle funzioni, alla salvaguardia dei quadri occupazionali del personale coinvolto dalla «riforma Delrio» ed al mantenimento di un invariato assetto di controllo e gestione delle risorse faunistiche e di erogazione di servizi all’utenza, l'obiettivo finale che la Giunta regionale si è da subito prefissata di perseguire si incentra sull'esigenza di avviare celermente ed organicamente un processo di riorganizzazione delle funzioni conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia in ottica di efficientamento, la cui gestione ricade sotto la regia regionale e in sinergia con le Amministrazioni locali coinvolte.

Successivamente, è intervenuta la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", la quale, con gli articoli da 1 a 6, ha definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio processo di riordino normativo delle funzioni in parola, in attuazione a quanto previsto dalla citata L. R. n. 19/2015 e recependo le indicazioni formulate dalle Strutture regionali interessate in sinergia con gli Assessorati di riferimento, nonché gli indirizzi condivisi tra la Regione e gli Enti interessati, finalizzato a realizzare un sistema integrato di governance locale, che prevede la riallocazione in capo alla Regione di una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle province ed alla Città metropolitana di Venezia e individuate nell'Allegato A del medesimo Collegato, ossia le funzioni in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici (articolo 1, comma 1 della L. R., n. 30/2016), nonché le funzioni di controllo e vigilanza connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali (articolo 6 della medesima L. R. n. 30/2016).

L'articolo 2 della predetta L. R. n. 30/2016 prevede i seguenti strumenti attuativi:

  • predisposizione di uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa regionale di settore;
  • adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo connesso all'esercizio delle funzioni riallocate in Regione, in ottica di efficientamento.

Nelle more del riordino normativo e organizzativo in parola ed al fine di assicurare efficienza e continuità alle funzioni svolte ed ai servizi erogati all’utenza, continua ad operare il regime transitorio già previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ulteriormente confermato dall’articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 la quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, ha disposto che, fino alla concreta adozione dei provvedimenti attuativi di natura sia legislativa che amministrativa, le province e la Città metropolitana di Venezia debbano continuare ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione.

Più di recente, con la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 3016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" è stato operato il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale n. 30/2016 e il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

Con il predetto intervento legislativo è stato quindi compiuto il primo passaggio procedurale previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 30/2016, ovvero quello attinente al versante normativo del complessivo processo di riordino.

In ordine al secondo strumento attuativo previsto dalla L. R. n. 30/2016, la Giunta regionale, con separati provvedimenti ha già provveduto:

  • all’adozione del modello organizzativo funzionale alla gestione – a regime – della materia di cui trattasi, in riferimento all’attività di gestione ed amministrazione, che viene ad essere strutturata su un livello centrale ed un livello territoriale, orientata al mantenimento del medesimo presidio territoriale e di un invariato livello di erogazione di servizi all’utenza;
  • all’avvio di un regime convenzionale (ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990) tra Regione e province e Città metropolitana di Venezia finalizzato all’efficace ed efficiente gestione della fase transitoria in ordine all’attività di vigilanza venatoria, sino alla definitiva costituzione e avvio di attività del Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della L. R. n. 30/2016.

In attuazione del provvedimento concernente il nuovo modello organizzativo, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca assumerà la nuova denominazione di Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Per entrambi gli ambiti operativi dianzi-indicati, la data di attivazione è stata individuata al 1 ottobre 2019.

Pertanto, sino al 30 settembre 2019, per le medesime funzioni, permane la vigenza dell’attuale regime di governance, ovvero l’esercizio da parte di province e Città metropolitana di Venezia delle funzioni oggetto di prossima e completa riallocazione in capo alla Regione.

A seguito delle predette DGR connesse all’adozione del modello organizzativo e del regime convenzionale, si prevede, a mente dell'articolo 11 della L. R. n. 30/2018, l'adozione di un ulteriore provvedimento, con il quale la Giunta regionale darà avvio ad una ricognizione complessiva dei procedimenti in cui si articola la materia di cui trattasi, ai fini di un loro mantenimento al livello periferico oppure di una attribuzione al livello centrale oppure, infine, di una gestione condivisa tra i due livelli.

E’ evidente che l’arco temporale da qui e sino al predetto termine del 1 ottobre 2019 rappresenta, oltre che la fase prodromica delle attività finalizzate all’imminente avvio della prossima stagione venatoria 2019/2020 (di cui alla DGR n. 943 del 2 luglio 2020), uno spazio inadeguato rispetto all’eventuale avvio di procedimenti connessi alla regolare costituzione e attività degli organismi gestionali di ATC e CA.

A mero titolo di esempio, si rileva come anche la semplice surroga di un componente del Consiglio Direttivo prevede l’avvio un articolato iter, che deve garantire l’insediamento di un sostituto nel pieno rispetto dei requisiti di rappresentatività dell’Associazione di appartenenza e delle designazioni proposte dalla medesima Associazione; altresì, nelle fattispecie previste al comma 2 dell’articolo 12 del Regolamento di Attuazione del vigente PFVR 2007/2012, rilevano i tempi procedurali connessi all’esercizio della preliminare diffida, prodromica allo scioglimento del Comitato Direttivo ed alla nomina di un commissario. Infine, nel caso specifico della procedura di commissariamento, la necessità di pervenire all’individuazione e nomina di un commissario che, necessariamente, dovrà caratterizzarsi per un rapporto di carattere fiduciale con l’Amministrazione regionale, in quanto sarà questa a sostenere l’onere della parte più rilevante dell’intero procedimento, con la costituzione di un nuovo Comitato Direttivo.

Stante la limitata estensione dell’arco temporale in parola, il puntuale riparto di competenze, rispetto alle predette fattispecie, previsto per la fase transitoria in parola verrebbe a concretizzare un ulteriore onere procedurale in capo a province e Città Metropolitana di Venezia, onere che poi di fatto esiterebbe comunque con un trasferimento di tutti i procedimenti in corso, a far data dal 1 ottobre 2019, all’Amministrazione regionale.

In ragione di ciò, si ritiene necessario, quale misura anticipatoria al complessivo provvedimento di ricognizione procedurale e procedimentale ed attribuzione di procedure e procedimenti tra il livello centrale ed il livello territoriale del modello organizzativo dianzi-richiamato, da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 e dell’Allegato A alla L. R. n. 30/2016 e dell’articolo 11 della L. R. n. 30/2018, disporre quanto segue:

  • di definire un periodo di gestione transitoria per la gestione delle fattispecie procedurali e procedimentali connesse alla costituzione, surroga di singoli componenti, scioglimento e commissariamento di Comitati Direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia e di Comprensori Alpini, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 24 della L. R. n. 50/1993, al Titolo I e II del Regolamento di Attuazione del vigente PFVR 2007/2012, approvato con L. R. n. 1/2007 e delle pertinenti norme della L. n. 157/1992;
  • di individuare l’estensione temporale del periodo di gestione transitoria di cui al precedente capoverso tra la data di adozione del presente provvedimento (comunque successiva all’adozione dei provvedimenti di adozione del modello organizzativo e del regime convenzionale per l’attività di vigilanza in precedenza richiamati) ed il 30 settembre 2019;
  • di affidare la gestione ed il coordinamento del regime di gestione transitoria di cui trattasi al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, che comprende anche una rilevazione della consistenza e dello stato dei procedimenti tutt’ora pendenti in ordine alla costituzione, surroga di singoli componenti, scioglimento e commissariamento di Comitati Direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia e di Comprensori Alpini;
  • di disporre che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria procede, con propri provvedimenti, all’adozione di tutte le misure necessarie a dare piena ed efficace attuazione al regime di gestione transitoria in parola, in riferimento all’adozione di provvedimenti integrativi (rispetto ai provvedimenti di province e Città metropolitana di Venezia ad oggi in essere) o eventuali e necessari provvedimenti connessi a nuove procedure in riferimento alla costituzione, surroga di singoli componenti, scioglimento e commissariamento di Comitati Direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia e di Comprensori Alpini;
  • di prevedere, altresì, che il predetto Direttore darà applicazione ad eventuali norme o disposizioni adottate da parte di province e Città metropolitana in ordine all’attribuzione, a carico del Comitato Direttivo soggetto a scioglimento e conseguente successiva nomina di commissario, degli oneri economici per l’attività commissariale;
  • di dare atto che quanto disposto con il presente atto costituisce misura anticipatoria rispetto al provvedimento generale, di cui all’articolo 11 della L. R. n. 30/2018, concernente la complessiva rilevazione ed attribuzione di procedure e procedimenti tra il livello centrale ed il livello territoriale del modello organizzativo in premessa richiamato e adottato con precedente e distinto provvedimento della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 24/2019;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 «Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto»;

VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2007/2012, approvato (allegato A) con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 «Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012).»;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 «Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico, nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di definire un periodo di gestione transitoria per la gestione delle fattispecie procedurali e procedimentali connesse alla costituzione, surroga di singoli componenti, scioglimento e commissariamento di Comitati Direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia e di Comprensori Alpini, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 24 della L. R. n. 50/1993, al Titolo I e II del Regolamento di Attuazione del vigente PFVR 2007/2012, approvato con L. R. n. 1/2007 e delle pertinenti norme della L. n. 157/1992;

3. di individuare l’estensione temporale del periodo di gestione transitoria di cui al precedente capoverso tra la data di adozione del presente provvedimento (comunque successiva all’adozione dei provvedimenti di adozione del modello organizzativo e del regime convenzionale per l’attività di vigilanza in premessa richiamati) ed il 30 settembre 2019;

4. di affidare la gestione ed il coordinamento del regime di gestione transitoria di cui trattasi al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, che comprende anche una rilevazione della consistenza e dello stato dei procedimenti tutt’ora pendenti in ordine alla costituzione, surroga di singoli componenti, scioglimento e commissariamento di Comitati Direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia e di Comprensori Alpini;

5. di disporre che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria procede, con propri provvedimenti, all’adozione di tutte le misure necessarie a dare piena ed efficace attuazione al regime di gestione transitoria in parola, in riferimento all’adozione di provvedimenti integrativi (rispetto ai provvedimenti di province e Città metropolitana di Venezia ad oggi in essere) o eventuali e necessari provvedimenti connessi a nuove procedure in riferimento alla costituzione, surroga di singoli componenti, scioglimento e commissariamento di Comitati Direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia e di Comprensori Alpini;

6. di prevedere, altresì, che il predetto Direttore darà applicazione ad eventuali norme o disposizioni adottate da parte di province e Città metropolitana in ordine all’attribuzione, a carico del Comitato Direttivo soggetto a scioglimento e conseguente successiva nomina di commissario, degli oneri economici per l’attività commissariale;

7. di dare atto che quanto disposto con il presente atto costituisce misura anticipatoria rispetto al provvedimento generale, di cui all’articolo 11 della L. R. n. 30/2018, concernente la complessiva rilevazione ed attribuzione di procedure e procedimenti tra il livello centrale ed il livello territoriale del modello organizzativo in premessa richiamato e adottato con precedente e distinto provvedimento della Giunta regionale;

8. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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