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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 16 gennaio 2018


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2185 del 29 dicembre 2017

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Limiti di emissione allo scarico del depuratore di Campalto in Comune di Venezia.

Note per la trasparenza

VERITAS S.p.A. gestisce il depuratore di Campalto. L’impianto risente del valore di fondo naturale di Arsenico presente nei suoli e nelle acque di falda. Sulla base della Legislazione vigente e dello Studio ALINA predisposto da ARPAV, viene fissato il limite di emissione dell’Arsenico allo scarico del depuratore.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- DD.MM. 23.04.1998, 30.07.1999.
- Nota ARPAV 29.10.2014, prot:107577 (trasmissione Studio “Analisi dei Livelli di Fondo Naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee nella falda superficiale dell’acquifero differenziato del Bacino Scolante in Laguna di Venezia (Bacino Deposizionale del Brenta) - ALINA”).
- Decreto Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 29.05.2017, prot. n. 309 (approvazione Verbale Conferenza di Servizi Decisoria SIN Venezia-Porto Marghera 10.04.2017).
- Nota VERITAS S.p.A. 22.06.2017, prot. n. 40880/2017/UB/gm.
- Parere C.T.R.A. 20.07.2017, n. 4029.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legislazione Speciale per Venezia ha come finalità la salvaguardia fisica, ambientale, architettonica, artistica e storico-culturale di Venezia e della sua Laguna; vengono stabiliti gli obbiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi organi competenti: lo Stato, la Regione ed i Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti.

Alla Regione, in particolare, sono affidati i compiti relativi al disinquinamento delle acque ed alla tutela ambientale nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia.

Per quanto concerne i reflui liquidi, i Decreti Interministeriali 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 26.05.1999 e 30.07.1999 hanno aggiornato la normativa relativa alla qualità delle acque in Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante, sostituendo le Tabelle allegate al D.P.R. 20.09.1973, n. 962, con i limiti di concentrazione allo scarico in acque superficiali. Le disposizioni ministeriali sono state recepite dalla Regione del Veneto nel Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla D.C.R. n. 107/2009.

Il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito limiti particolarmente restrittivi per gli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del Bacino Scolante.

Lo stesso Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi (ex art. 1, punto 3) nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i relativi limiti di accettabilità allo scarico.

Il D.M. 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

Si evidenzia che il D.M. 30.07.1999, per quanto attiene ai limiti allo scarico previsti per le sostanze indicate nella Tabella A, Sezioni 3 e 4 (e solo per esse), prevede che il valore limite di concentrazione allo scarico della specifica sostanza inquinante deve essere rispettato immediatamente a valle dell’applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione economicamente sostenibile, al netto delle concentrazioni registrate nelle acque di prelievo.

Tale principio è richiamato anche all’art. 101, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006, in forza del quale la verifica sugli scarichi inquinanti deve essere effettuata scomputando dalla concentrazione al momento dello scarico quella esistente al punto di prelievo.

Per quanto attiene agli scarichi delle acque reflue, disciplinati al Capo II, art. 124 e segg. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm. e ii., la L. 11.11.2014, n. 164, all’art. 7, comma 1, lettera l) prevede che le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio; qualora gli impianti siano già in esercizio, la stessa norma prevede che le Regioni possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.  

Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali 23.04.1998 e 30.07.1999, la D.G.R. 22.06.2001, n. 1634 ha previsto che i titolari degli impianti pubblici di depurazione, che recapitano i reflui nella rete idrografica del bacino scolante, dovessero presentare alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento, indicando i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento alla normativa in argomento. Nel periodo transitorio all’adeguamento, gli impianti dovevano continuare a rispettare i valori-limite indicati nelle Tabelle allegate al D.P.R. n. 962/1973 e recepite nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (approvato con il P.C.R. 01.09.1989, n. 962), oppure limiti diversi, più restrittivi, eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.

Le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della gestione degli impianti pubblici di depurazione recapitanti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, hanno ottemperato alle indicazioni della Giunta Regionale ed hanno provveduto ad inviare in Regione gli elaborati progettuali relativi agli interventi di adeguamento.

L’impianto di depurazione di Campalto, in Comune di Venezia, della potenzialità di circa 130.000 A.E. (Abitanti Equivalenti), si trova nella parte del bacino deposizionale del Brenta incluso nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, con recapito delle acque depurate nel Canale Osellino ed è soggetto alla disciplina degli scarichi sancita dalla Legge Speciale per Venezia, molto più restrittiva di quella prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. A tutt’oggi, in base alle richieste dell’Ente Gestore, VE.R.I.T.A.S. S.p.A., sono già state concesse dalla Giunta Regionale, previa acquisizione del Parere della C.T.R.A., diverse proroghe all’adeguamento dello scarico, riassunte nell’Allegato A al presente Provvedimento.

Le campagne di indagine (di ARPAV e del Gestore del Servizio Idrico Integrato), effettuate nel triennio 2009-2017 sui reflui recapitati all’impianto di Campalto, hanno evidenziato buone riduzioni dei microinquinanti (elencati nella Tabella A, sez. 4 “Elementi tossici e nocivi” del D.M. 30.07.99) allo scarico del depuratore, tranne che per l’oligoelemento arsenico, per il quale il D.I. 30.07.99 ha fissato il limite di concentrazione di 1µg/litro, di un ordine di grandezza inferiore a quello fissato per le acque destinate al consumo umano, pari a 10 μg/litro, indicato dal D.L.vo 02.02.2001 n. 31.

Tale valore di concentrazione è risultato difficilmente raggiungibile, in termini tecnici, anche applicando le migliori tecnologie disponibili richiamate nel D.M. 26.05.1999 e nella letteratura tecnico-scientifica di settore, la cui adozione comporterebbe peraltro oneri economici insostenibili, con pesanti ripercussioni sulle tariffe delle utenze. Si osserva che valori così restrittivi si ottengono con molta difficoltà anche negli impianti di potabilizzazione delle acque.

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., facendo riferimento ai risultati della analisi dei parametri chimici allo scarico del depuratore nel periodo 2001-2017, pone in rilievo che l’impianto di Campalto non potrà raggiungere allo scarico una concentrazione minore od eguale ad 1 µg/litro di arsenico, come invece prevista dalla normativa speciale.

Questo aspetto tecnico-gestionale è stato evidenziato nella documentazione progettuale allegata alle istanze di proroga dei termini per l’adeguamento allo scarico del Depuratore e sottoposte alla valutazione della C.T.R.A. (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) del 04.12.2003 ed in tutte le adunanze successive dell’organo tecnico consultivo regionale, così come evidenziato nell’allegato progettuale “Interventi di miglioramento dell’impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione UV. 2^ Fase – Chiariflocculazione. Lotto A”.

La problematica è stata più volte illustrata nelle sedute della C.T.R.A., ed in tale sede l’Ente Gestore ha evidenziato che la presenza dell’arsenico nelle acque reflue è dovuta alle infiltrazioni delle acque parassite nella rete fognaria. Le acque potabili, sulla scorta dei dati di ARPAV, per il bacini idraulici con recapito dei reflui a Campalto, non presentano tracce di arsenico.

La presenza di arsenico (e dei metali in generale) nelle acque reflue come tipologia contaminante, oltre che dagli scarichi domestici (metabolismo umano, smaltimento improprio di vernici e prodotti chimici), può derivare anche da acque meteoriche di dilavamento, oltre che dalla presenza del fondo naturale di As nei suoli e nelle acque di falda.

La presenza naturale dell’arsenico nelle falde della media e bassa pianura veneta è nota da molti anni in ragione della particolare situazione chimica e fisica dei suoli.

Il Piano Direttore 2000 che détta le linee-guida per il disinquinamento della Laguna di Venezia (approvato dalla D.C.R. 01.03.2000, n. 24), al capitolo B4 “Stato di qualità delle falde e rapporti con la Laguna”,  al sottoparagrafo B4.2 (Considerazioni sulla qualità delle acque sotterranee), evidenzia che, per poter formulare giudizi certi sul rapporto idrogeologico ed idrochimico tra Bacino Scolante (BSL), gronda lagunare e Laguna, vi è la necessità di acquisire nuovi dati mediante l’avvio di indagini approfondite riferite principalmente allo studio dettagliato dei motivi sedimentologico-deposizionali, allo stato di qualità delle falde superficiali, all’eventuale utilizzo  (soprattutto) in agricoltura delle acque della prima falda, all’esame delle opere che hanno modificato l’assetto naturale dell’area lagunare.

In tempi più recenti, lo studio ARPAV “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto” (2016), per l’intero bacino deposizionale del Brenta, individua un valore di fondo per la matrice solida di 46-47 mg/kg. Si osserva che in tale area il contenuto di arsenico è più alto nei suoli a tessitura fine (con maggior contenuto di argilla) caratteristici delle aree morfologicamente depresse e gradualmente più basso nei suoli a tessitura più grossolana.

Con riferimento alla matrice solida, sulla scorta dell’art. 240, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 152/2006 (Parte IV, Titolo 5°), la D.G.R. 04.06.2013, n. 819, ha definito i valori di fondo naturale di alcuni metalli e metalloidi (tra i quali l’arsenico) nei suoli dell’area compresa nel Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), sulla base dello studio scientifico predisposto da ARPAV.

Considerata la rilevanza della problematica relativa alle acque di falda del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, la Direzione Regionale Progetto Venezia ha a suo tempo provveduto, avvalendosi di ARPAV, ad elaborare il progetto “A.Li.Na.” concernente “L’Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee nella falda superficiale dell’acquifero differenziato del bacino scolante in Laguna di Venezia (bacino deposizionale del Brenta)”.

Gli esiti dell’indagine scientifica, sono stati successivamente sottoposti dalla Regione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con istanza di modifica del limite di concentrazione allo scarico del depuratore di Campalto.

Il programma delle indagini dell’ARPAV è stato sottoposto alla Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera nell’adunanza istruttoria del 06.02.2009 ed in sede di Conferenza di Servizi Decisoria del 27.02.2009 (ex art. 252, comma 4, D.L.vo n. 152/2006; art. 14-ter, L. n. 241/1990). Il MATTM, con il successivo Decreto Direzione Generale Qualità della Vita 02.03.2009, prot. n. 8105, prendeva atto, con richiesta di integrazioni, dello Studio A.LI.NA.

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione 27.07.2011 n. 45, approvava e finanziava il sopra citato “Progetto ALINA”.

La D.G.R. 07.02.2012, n. 162, nel far propria la decisione del Consiglio, provvedeva ad incaricare  ARPAV. dell’attuazione del progetto ALINA, autorizzando la stessa Agenzia ad effettuare rilievi sperimentali per la determinazione, tra gli altri parametri, anche della concentrazione di fondo naturale dell’arsenico nel bacino idraulico-fognario della terraferma veneziana con recapito al depuratore di Campalto.

ARPAV, con nota 29.10.2014, prot. n. 107577, ha trasmesso l’elaborato A.Li.Na. definitivo per il Bacino deposizionale del Brenta, con richiesta di proroga delle attività investigative al 30.06.2016.  

Con riferimento alla matrice liquida, l’elaborazione statistica dei dati di campionamento, effettuata ai percentili superiori per la definizione dei valori di fondo, porta al 90° percentile un valore di 74 µg As/litro. Nell’indagine si evidenzia che i valori analitici riscontrati denotano una “presenza pressoché diffusa dell’As nelle acque di falda analizzate”.

I risultati del progetto ALINA (presentazione dati e determinazione dei livelli di fondo, datato ottobre 2014) sono stati trasmessi dalla Regione al MATTM con nota 07.01.2015, prot. n. 3501, ed esaminati dalla Segreteria Tecnica congiunta – Porto Marghera dell’11.02.2015 (convocata dal MATTM con nota del 26.01.2015, prot. 0000609), che si esprimeva nei seguenti termini.

“La Segreteria Tecnica prende atto della presentazione e si riserva di esaminare la documentazione in maggior dettaglio in un successivo incontro. I presenti concordano sull’opportunità che gli esiti dello studio ARPAV (condotto in area esterna al SIN) vengano valutati anche in comparazione con gli scenari geologici, idrogeologici ed idrogeochimici che caratterizzano le aree interne al SIN”.

Gli esiti dell’indagine venivano quindi illustrati l’11.02.2015 alla Conferenza di Servizi Istruttoria, presso il MATTM ed alla C.T.R.A. del 18.06.2015 (Voto n. 3980/2015).

La Regione, con nota 18.11.2015, prot. n. 469248, ha trasmesso al MATTM lo studio “Idrogeologia del SIN di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee – Relazione definitiva”, che veniva esaminata nelle Conferenze di Servizi Istruttoria ed in quella Decisoria del 30.05.2016.

In tale sede (ex art. 252, D.L.vo n. 152/2006, Parte 4, Titolo 5), la Regione chiedeva di pervenire, nella successiva Conferenza di Servizi, a delle conclusioni anche sullo Studio ALINA (inerente ai valori di fondo naturale nelle acque sotterranee), già esaminato in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 26.02.2015, anche alla luce degli approfondimenti idrogeologici forniti.

Il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 30.05.2016 veniva approvato dal Decreto del Dirigente della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM 01.08.2016, prot. n. 0000398/STA, che faceva propria la seguente decisione della Conferenza di Servizi Decisoria:

“Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi Decisoria prende atto dell’elaborato “Idrogeologia del SIN di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee – relazione definitiva”. La Conferenza di Servizi Decisoria ritiene necessario che siano approfonditi gli aspetti rilevati da ISPRA e da ARPAV in fase di istruttoria nell’ambito di un apposito Tavolo Tecnico convocato dal MATTM. Nell’ambito di tale tavolo tecnico, potranno essere discusse anche le conclusioni del Progetto ALINA per l’individuazione dei valori di fondo e gli aspetti relativi al finanziamento delle attività di integrazione dello Studio”.

In attesa del completamento dell’iter di approvazione dello studio ALINA, VERITAS S.p.A., con note 11.07.2016, prot. n. 49099 e 11.11.2016, prot. n. 76882, ha trasmesso la Relazione ”Salvaguardia di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.1999. Deroga dei limiti di scarico del depuratore di Campalto limitatamente al parametro arsenico” (datata giugno 2016), integrata con l’Aggiornamento datato novembre 2016.

L’anzidetta documentazione è stata predisposta utilizzando i risultati sperimentali desunti dallo studio di ARPAV “ALINA”, integrato con i dati sperimentali sulla concentrazione delle acque di falda nei pozzi dei bacini idraulici tributari del depuratore di Campalto, forniti dall’ARPAV e dal Comune di Venezia.

Gli esiti delle analisi evidenziano l’effettivo contributo delle acque parassite ai livelli di concentrazione di arsenico totale nei reflui recapitati dalla rete fognaria al depuratore di Campalto, confrontati con il carico di arsenico del corpo idrico ricettore (il canale Marzenego-Osellino).

Le acque di falda che si infiltrano nella rete fognaria presentano una concentrazione di fondo medio naturale pari a 3,46 microgrammi di arsenico/litro e massimo naturale di arsenico pari a 7,27 microgrammi di arsenico/litro.

VERITAS S.p.A. ha quindi proposto che i citati valori vengano assunti quali nuovi limiti allo scarico per l'impianto di Campalto, previa apposita deroga del limite allo scarico in Laguna.

Gli studi e le indagini, sulle problematiche connesse alla presenza dell’arsenico nelle matrici solida e liquida, gli esiti dell’indagine “ALINA”, il Decreto del MATTM 01.08.2016, prot. n. 0000398/STA e le richiamate istanze di VERITAS S.p.A. sono state illustrati alla C.T.R.A. nell’adunanza del 30.11.2016, che ha ritenuto meritevole di accoglimento, con il Voto n. 4013, l’istanza di concessione di una ulteriore proroga di un anno (dal 31.12.2016 al 31.12.2017) dei termini per l’adeguamento dello scarico del depuratore di Campalto al D.M. 30.07.1999, per il solo parametro arsenico.

La D.G.R. 07.02.2017, n. 118, faceva proprio il Parere C.T.R.A. n. 4013/2016, fissando fino al 31.12.2017, il limite medio annuo di emissione per l’arsenico, allo scarico del depuratore di Campalto, pari a 5 µg/litro.

Le Conferenze di Servizi Istruttoria (del 10.04.2017) e Decisoria (del 10.04.2017), prendevano atto che la documentazione scientifica predisposta da ARPAV è stata valutata positivamente da ISPRA, evidenziando che la metodologia utilizzata nello Studio ALINA si basa su dati storici ed appare adeguatamente documentata.

In sede di tali Conferenze di Servizi. il MATTM ha chiarito che i valori di fondo individuati nello Studio ALINA saranno, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., sostitutivi delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee soggiacenti al SIN di Venezia-Porto Marghera e che la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, valuterà l'estensione di tali valori di fondo al Bacino Scolante.

Il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 10.04.2017 veniva approvato, con tutte le determinazioni, dal Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (del MATTM) 29.05.2017, prot. n. 309.

VERITAS S.p.A., con nota 22.06.2017, prot. n. 40880, sulla scorta dello Studio ALINA, delle proprie istanze 11.07.2016, prot. n. 49099, 11.11.2016, prot. n. 76882 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente  29.05.2017, prot. n. 309, ha chiesto che venga derogata in via definitiva la concentrazione allo scarico del parametro As, assumendo allo scarico un limite medio annuo di 4,46 µg/l ed un valore massimo di 7,27 µg/l per campionamenti medi ponderati sulle 24 ore.

L’istanza veniva illustrata alla C.T.R.A. nella seduta del 22.07.2017, che si esprimeva favorevolmente all’accoglimento con il Parere n. 4029 (Allegato A al presente provvedimento), fissando la seguente prescrizione:

“Allo scarico del depuratore, non dovrà essere superato il valore medio annuo della concentrazione di arsenico di 4,8 μg/litro ed il valore massimo in un campionamento medio ponderato sulle 24 ore non dovrà superare i 7,3 μg/litro, con la verifica di ARPAV”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RITENUTO di accogliere la richiesta di VERITAS S.p.A. del nuovo limite per l’arsenico allo scarico del depuratore di Campalto in Comune di Venezia sulla scorta del Parere espresso dalla C.T.R.A. 20.07.2017, n. 4029 (Allegato A al presente provvedimento).

EVIDENZIATO che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

VISTE   le Leggi 16.04.1973 n. 171; 29.11.1984 n. 798, art. 5, art. 21; 31.05.1995, n. 206, art. 2

VISTO   il D.P.R. 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 6, comma 3; art. 3, co. 31, art. 12;

VISTI i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 – limiti agli scarichi in Laguna di Venezia e bacino scolante;

VISTO il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi dei Decreti del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U. 19.08.1999, n. 158).

VISTA   la Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 – accoglimento ricorso Regione per l’approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;

VISTO il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 – T.U. ambiente; Capo II, art. 101, comma 6, art. 124; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5 –;

VISTE le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 e ss.mm.ii.; 07.01.2011, n. 1.

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Regionale:

- 01.03.2000 n. 24 – approvazione Piano Direttore 2000;

- 18.12.2002 n. 103 – individuazione soggetti attuatori e Schede di Progetto disinquinamento Bacino Scolante  Laguna di Venezia;

- 05.11.2009 n. 107 – approvazione del P.T.A.;

- 27.07.2011, n. 45 – riparto fondi CIPE; ex Deliberazione CIPE 31.07.2009 n. 31.

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 22.06.2001, n. 1634; 21.12.2001, n. 3749 – approvazione progetti adeguamento impianti ai DD.MM.; 31.12.2001, n. 4041; 18.04.2003, n. 1140;  30.12.2003, n. 4361; 06.02.04, n. 283 (Parere n. 3176/2003, proroga al 31.12.2005); 30.12.2005, n. 4370 (Parere n. 3348/2005, proroga al 31.12.2007); 22.01.2008, n. 75 (Parere n. 3471/2007); 27.01.2009 n. 102 (Parere n. 3560/2008); 27.01.2011 n. 70 (Parere 30.11.2010 n. 3698, proroga al 31.12.2012); 26.10.2011 n. 1714 (presa atto riparto ex DCR n. 45/2011); 07.02.2012 n. 162 (incarico A.R.P.A.V.); 11.12.2012, n. 2520 (Parere n. 3841/2012, proroga al 30.06.2015); 15.09.2015, n. 1202 (Parere n. 3980/2015); 07.02.2017, n. 118 (Parere CTRA 30.11.2016, n. 4013, proroga per l’arsenico fino al 31.12.2017).

VISTO il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000”, approvato dalla D.C.R. 01.03.2000, n. 24.

VISTO il “Piano di Tutela delle Acque”, Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 13, 22, 24, 25, 36 e l’Allegato "A" ( approvato con D.C.R. n. 107/2009).

VISTA  le note di A.R.P.A.V. 29.10.2014, prot. n. 107577, di trasmissione degli esiti del progetto ALINA; 10.10.2016, prot. n. 0095590, concernente la trasmissione di dati rilevati allo scarico dell’impianto di depurazione in località Campalto di Venezia, relativamente al periodo 2010-2016; 17.10.2016, prot. n. 98048/X.20.03 (esiti campionamenti a monte idrovora di Campalto).

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del SIN Venezia-Porto Marghera 10.07.2017.

VISTO il Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque  (MATTM) 29.05.2017, prot. n. 309.

VISTE le note di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. 11.07.2016, prot. n. 49099 e 11.11.2016, prot. n. 76882; 22.06.2017, prot. n. 40880.

VISTO il D.P.G.R. 29.06.2015 n. 99.

delibera

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto dello Studio predisposto da ARPAV “Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell’acquifero differenziato del Bacino Scolante in Laguna di Venezia (Bacino Deposizionale del Brenta). Presentazione dati e determinazione dei livelli di fondo”, datato ottobre 2014, trasmesso con nota 29.10.2014, prot. n. 107577, pubblicato nel sito web http//sistemavenezia.regione.veneto.it/content/bacino-scolante-nella-laguna-di-venezia.
  3. Di prendere atto del Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2017, prot. n. 309, che approva le determinazioni della Conferenza di Servizi Decisoria del SIN di Venezia – Porto Marghera del 10.04.2017.
  4. Di far proprio il Parere favorevole della C.T.R.A. (Allegato A al presente provvedimento), espresso nella seduta del 20.07.2017, n. 4029, concernente l’accoglimento dell’istanza, presentata da VERITAS S.p.A. (Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato nel Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”), di fissare un nuovo limite per l’arsenico allo scarico del depuratore di Campalto, in considerazione dei valori del fondo naturale.
  5. Allo scarico del depuratore di Campalto, in Comune di Venezia, dal 01.01.2018 dovranno essere rispettati i limiti fissati dalla Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999, ad eccezione del parametro arsenico, per il quale non dovrà essere superato il valore medio annuo della concentrazione di 4,8 μg/litro ed il valore massimo in un campionamento medio ponderato sulle 24 ore non dovrà superare i 7,3 μg/litro, con la verifica di ARPAV.
  6. Il presente provvedimento va trasmesso a VERITAS S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia,  all’A.R.P.A.V., alla U.O. Litorale Veneto, alla Direzione Difesa del Suolo, al Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”.
  7. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  8. Di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente Atto.
  9. Di pubblicare il provvedimento sul B.U.R.V.

(seguono allegati)

2185_AllegatoA_360357.pdf

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