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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 20 novembre 2017


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 del 07 novembre 2017

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone una serie di azioni al fine di garantire, nel rispetto delle finalità di cui al Capo I della legge regionale n. 14/2017, la corretta applicazione delle disposizioni relative alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana sostenibile.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Tale legge segna l’inizio di un nuovo percorso che, in vista dell’obiettivo comunitario del 2050 di azzerare il consumo, mira ad una progressiva riduzione dell’uso del suolo per finalità insediative e infrastrutturali, promuovendo nel contempo azioni volte alla riqualificazione edilizia, ambientale e urbana e alla rigenerazione sostenibile.

Nella nuova normativa, speciale importanza rivestono infatti il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati e la promozione della qualità urbana ed architettonica e, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici.

Le disposizioni dettate dagli articoli 5 “Riqualificazione edilizia ed ambientale”, 6 “Riqualificazione urbana” e 7 “Rigenerazione urbana sostenibile” rivestono, quindi, un ruolo fondamentale nell’apparato della legge, segnando il passaggio dall’urbanistica dell’espansione all’urbanistica della riqualificazione e della rigenerazione del tessuto insediativo esistente.

Tra le azioni contemplate dalle sopra citate disposizioni, particolare rilievo rivestono gli interventi di demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado come pure di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, nonché gli interventi di recupero, di riqualificazione e destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente. Tali ultimi interventi devono essere attuati mediante il miglioramento della qualità edilizia in relazione alla qualità architettonica e paesaggistica, alla qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia, all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, all’eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche e all’incremento della sicurezza sotto il profilo, statico e antisismico, idraulico e geologico.

Grande rilevanza hanno altresì gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, in particolare quelli che riguardano aree caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, e che sono volti principalmente all’integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane.

Il perseguimento degli obiettivi sopra descritti, riguardando molteplici aspetti, richiede innanzitutto un coordinamento interdisciplinare al fine di avviare in tempi brevi una serie di azioni che garantiscano, nel rispetto delle finalità di cui al Capo I della legge regionale n. 14/2017, una immediata e corretta applicazione delle disposizioni sopra riportate.

Ciò anche in vista del provvedimento con cui, come stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera b della citata L.R. 14/2017,  la Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, stabilirà “i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, nel rispetto delle specifiche finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), nonché gli strumenti e le procedure atti a garantire l’effettiva partecipazione degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 7”.

Si propone, pertanto, la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro interdisciplinare interno all'Amministrazione, formato da rappresentanti delle Strutture regionali nelle materie di urbanistica, pianificazione territoriale e paesaggio, difesa del suolo, ambiente, infrastrutture, sistemi informativi sviluppo e tutela del territorio, con il compito di  individuare le politiche  e gli strumenti per concorrere al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione edilizia e ambientale e  rigenerazione urbana. L’individuazione dei componenti del gruppo sarà effettuata, con successivo provvedimento, dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, demandando altresì il coordinamento dei lavori del suddetto gruppo al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

A supporto dell’attività del gruppo di lavoro, si ritiene inoltre opportuno autorizzare l’acquisizione di alcuni servizi specialistici volti a consentire la predisposizione di un programma di azioni per l’attuazione delle disposizioni relative alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana sostenibile.

Le professionalità, che devono offrire i servizi specialistici da acquisire, dovranno avere particolare e comprovata conoscenza nelle materie relative alla pianificazione territoriale e urbanistica, tutela del Paesaggio e delle reti ecologiche, riqualificazione e rigenerazione degli ambiti urbanizzati e del tessuto insediativo esistente.

In particolare i servizi dovranno fornire studi di fattibilità per:

  • rilevazione di aree dismesse dei Comuni particolarmente degradate e meritevoli di riqualificazione;
  • definizione di progetto-pilota per la riqualificazione di un’area degradata;
  • ricognizione di buone pratiche di interventi di riqualificazione nel contesto italiano ed europeo;
  • redazione di linee guida per definire i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione (art. 4 c. 2 lett. B della L.R. 14/2017).

I servizi da acquisire riguarderanno, pertanto, aspetti tecnici e giuridici, anche con riferimento all’individuazione di edifici e/o altri manufatti assoggettabili, in sede di prima applicazione, agli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale di cui all’articolo 5, nonché alla redazione di progetti e studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria relativi a possibili interventi di rigenerazione urbana sostenibile.

Per l’acquisizione dei suddetti servizi, si autorizza il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i, con una spesa massima prevista pari a euro a 36.500,00, IVA esclusa.

La copertura finanziaria è disposta a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103445 “Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)”.

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Al fine dell’assunzione delle obbligazioni, si autorizza il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale a procedere alla richiesta della necessaria variazione di bilancio compensativa.

Alla conclusione dei servizi, gli esiti delle attività svolte saranno oggetto di apposita sperimentazione; potrà anche essere valutata dal gruppo di lavoro l’opportunità di avviare una sperimentazione con Comuni che già stanno affrontando le tematiche qui esaminate.

Le risultanze degli affidamenti costituiranno inoltre la base per la predisposizione da parte della Direzione Pianificazione Territoriale del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b da sottoporre, previa acquisizione del parere della Seconda commissione consiliare, all’approvazione della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54  “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’ ”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di Previsione 2017-2019”;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2017, n. 108 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019”;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare la costituzione, per le motivazioni in premessa, di un Gruppo di Lavoro interdisciplinare interno all'Amministrazione, formato da rappresentanti delle strutture regionali nelle materie di urbanistica, pianificazione territoriale e paesaggio, difesa del suolo, ambiente, infrastrutture, sistemi informativi sviluppo e tutela del territorio, con il compito di individuare le politiche e gli strumenti per concorrere al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione urbana;
  3. di demandare al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con successivo provvedimento, l'individuazione del Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale al coordinamento del Gruppo di Lavoro di cui al punto 2;
  5. di autorizzare l’acquisizione dei servizi specialistici per la fornitura di studi di fattibilità per:
  • rilevazione di aree dismesse dei Comuni particolarmente degradate e meritevoli di riqualificazione;
  • definizione di progetto-pilota per la riqualificazione di un’area degradata;
  • ricognizione di buone pratiche di interventi di riqualificazione nel contesto italiano ed europeo;
  • redazione di linee guida per definire i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione (art. 4 c. 2 lett. B della L.R. 14/2017);
  1. di autorizzare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’individuazione degli operatori economici ai quali affidare i suddetti servizi, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
  2. di determinare in euro 44.530,00 (IVA e ogni onere incluso) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per l’acquisto dei servizi di cui al punto 4 del dispositivo, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103445 “Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione (art. 10, L.R. 06/06/2017, n. 14)”;
  3. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il capitolo di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  4. di autorizzare, al fine dell’assunzione delle obbligazioni, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale a procedere alla richiesta della necessaria variazione di bilancio compensativa;
  5. di dare atto che le spese di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 33/2013;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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