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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 27 gennaio 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2680 del 29 dicembre 2014

Accordo tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione, nei confronti dei cittadini residenti in Veneto, delle prestazioni di protonterapia.

Note per la trasparenza

Viene approvato l'accordo tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione, nei confronti dei cittadini residenti in Veneto, delle prestazioni di protonterapia da parte del Centro di Protonterapia di Trento.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. cita: "Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale".

L'art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regione) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale.

L'art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regione con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, conferma i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute 2010-2012.

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento dei tumori, esso costituisce una priorità di intervento per il servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013" approvato in Conferenza Stato-Regione in data 10 febbraio 2011 - parte integrante del Piano Sanitario Nazionale - vengono riconosciute accanto alla radioterapia convenzionale le tecniche speciali praticate in centri di standard tecnologico più elevato.

All'interno di tale contesto normativo si inserisce la proposta di accordo tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione, nei confronti dei cittadini residenti in Veneto, delle prestazioni di protonterapia da parte del Centro di Protonterapia di Trento, attivo dal 16 settembre 2014.

Dal punto di vista clinico la protonterapia costituisce un trattamento radiante di precisione effettuato con particelle pesanti (protoni) e rivolto a pazienti affetti da patologie tumorali; l'erogazione della terapia richiede una apparecchiatura di produzione delle particelle (ciclotrone) ed un sistema di trasporto del fascio e di rilascio sul paziente (gantry) complesso, costoso e tecnologicamente avanzato. Le caratteristiche fisiche dei fasci di protoni sono tali da poter rilasciare la dose con estrema precisione sul target risparmiando i tessuti sani circostanti consentendo di irradiare con estrema precisione e con dosi più elevate il tumore riducendo l'esposizione ai tessuti normali. Queste caratteristiche peculiari permettono in sostanza di incrementare il controllo di malattia e/o ridurre gli effetti collaterali (tossicità).

In linea di principio è trattabile qualsiasi tumore con potenziali vantaggi dosimetrici (e probabilmente clinici). In particolare, visto l'impegno tecnologico ed economico che comporta un centro di protonterapia, il bersaglio principale è rappresentato da neoplasie complesse e di difficile irradiazione o usualmente poco rispondenti con le tecniche tradizionali, o dove il risparmio dei tessuti sani circostanti, particolarmente delicati, sia di vitale importanza.

Inoltre, l'impegno tecnologico ed economico da una parte e la necessità di perfezionare e migliorare i protocolli diagnostico terapeutici dall'altro comportano che il bacino di utenza di un centro di protonterapia sia molto ampio, sovraregionale. Ciò spinge nella direzione, peraltro auspicata dal legislatore nazionale come sopra riportata, di realizzare tra i soggetti cui compete l'erogazione dell'assistenza sanitaria, quelle forme di collaborazioni che sappiano raggiungere risultati comuni quali garantire un servizio sanitario qualificato nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Le prestazioni di protonterapia, però, non sono attualmente ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. Quindi, fermo restando la competenza della Provincia Autonoma di garantire ai propri residenti le prestazioni in parola, queste se erogate a cittadini residenti in altre regioni italiane, quali il Veneto, non possono venire remunerate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale attraverso il procedimento della mobilità interregionale; e possibile però, attraverso un apposito accordo e previa autorizzazione, regolarne l'addebito attraverso il sistema della fatturazione diretta nei confronti dell'Azienda Ulss di residenza del paziente.

Considerato che la promozione di politiche collaborative tra la Province autonome di Trento e la Regione del Veneto, oltre che per affrontare le problematiche specifiche delle aree di confine - così come disposto con la DGR n. 1746 del 3 ottobre 2013 - è opportuna anche per integrare i rispettivi servizi sanitari e quindi per qualificare la rispettiva offerta sanitaria, si propone, con il presente atto di approvare lo schema tipo di accordo per l'erogazione delle prestazioni di protonterapia di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto.

Nello schema di accordo, in sintesi, viene previsto che l'accesso ai trattamenti di protonterapia dei pazienti residenti nella Regione Veneto, di regola erogati in regime ambulatoriale, è preventivamente autorizzato dall'Istituto Oncologico Veneto di Padova (IOV) sulla base dei criteri clinici di inclusione allegati allo schema medesimo. Il compito affidato allo IOV è coerente con la qualifica ed il ruolo assegnati all'Istituto con la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e con la DGR n. DGR n. 2067 del 19 novembre 2013 e tale affidamento risulta necessario anche in considerazione della peculiare natura della terapia protonica. Le tariffe di remunerazione delle prestazioni sono quelle determinate dalla Provincia Autonoma di Trento, con la deliberazione n. 1524/2014, con un abbattimento del 20%.

La durata dell'accordo è biennale a decorrere al 1 gennaio 2015 ed è previsto che lo stesso si risolva prima della scadenza nel caso in cui le prestazioni oggetto dell'accordo medesimo vengano inserite nei livelli essenziali di assistenza.

Si dà atto che l'accordo sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto l'art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, lo schema di accordo tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione, nei confronti dei cittadini residenti in Veneto, delle prestazioni di protonterapia, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;
  2. di approvare che l'accordo di cui al punto 1. ha validità biennale e decorre dal 1 gennaio 2015;
  3. di dare atto che l'accordo di cui al punto 1. sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato;
  4. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  5. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  7. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2680_AllegatoA_290142.pdf

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