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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 28 gennaio 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2443 del 20 dicembre 2013

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale al dott. Federico Marmo sito in viale Stazione 22 Montegrotto Terme (PD). Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3000/10. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 288032 del 5.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 477147 del 5.11.2013.

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3000/10.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di accreditamento prot. reg. 288032 del 5.7.2013;
parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013;
rapporto di verifica prot. reg. 477147 del 5.11.2013.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3000/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale al dott. Federico Marmo.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1.      possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2.      coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3.      rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;

4.      verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

-         la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

-         l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 312785 del 23.7.2013 parere favorevole in merito al permanere della coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

-         la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 477147 del 5.11.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 97/100;

-         il legale rappresentante della struttura istante ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;

-         dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale;

-         nella seduta del 29.11.2013 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in oggetto compatibilmente con le risultanze istruttorie, acquisita in tale sede la conferma del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr n. 3000 del 14.12.2010;

VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 477147 del 5.11.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013.

delibera

  1. di rinnovare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, al dott. Federico Marmo sito in viale Stazione 22 Montegrotto Terme (PD) come da scheda soggetto accreditato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  1. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
  1. di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;
  1. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  1. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
  1. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;
  1. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
  1. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
  1. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  1. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
  1. di delegare il Segretario regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2443_AllegatoA_266230.pdf

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