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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2440 del 20 dicembre 2013
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a Poliambulatorio Arcella di Enrico Rubaltelli e c.- s.a.s. sito in via T.Aspetti, 106 Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale in oggetto già accreditata con dgr 3074/10.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. 281128 del 2.7.2013; parere del Direttore Generale dell'Aulss competente prot. reg. 312785 del 23.7.2013; rapporto di verifica prot. reg. 446175 del 17.10.2013
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 796, della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) e s.m., in base al quale cessavano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, si è altresì provveduto ad adottare i provvedimenti finalizzati all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che ne avevano fatto richiesta.
In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3074/10 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla SocietàPoliambulatorio Arcella di Enrico Rubaltelli e c.- s.a.s.
Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n.22, si deve procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:
A seguito, tuttavia, della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.
In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.
Dalla documentazione agli atti risulta che :
Premesso quanto sopra si propone di rinnovare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.
Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;
VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;
VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;
VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;
VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";
VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";
VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";
VISTA la dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".
VISTA la dgr n. 3074 del 14.12.2010;
VISTE le ddgr n. 441 del 10.4.2013 e n.1145 del 5.7.2013;
VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;
VISTO il parere espresso dall'Azienda Sanitaria n. 16 prot. reg. 312785 del 23.7.2013;
VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 prot. reg. 446175 del 17.10.2013;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;
delibera
(seguono allegati)
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