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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 19 novembre 2013


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1940 del 28 ottobre 2013

Autorizzazione, ai sensi della lett. C dell'allegato A della DGR 258/2013, all'assunzione del Direttore generale di Veneto Acque S.p.A.

Note per la trasparenza
Con il presente provvedimento viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Acque S.p.A. a procedere per l'assunzione del Direttore generale della Società.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Acque S.p.A. a procedere per l'assunzione del Direttore generale della Società.

 

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Come noto, la Giunta regionale con la DGR n. 258 del 5 marzo 2013 ha fornito delle direttive alle società regionali per la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi di gestione, oltre che, per dare attuazione a leggi regionali e statali, andando a modificare ed integrare quanto già stabilito dalla Giunta regionale con precedenti provvedimenti ed in particolar modo con la DGR 2951/2010.

In materia di assunzioni del personale la lett. c dell'allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:

C-I. Per il triennio 2011-2013 le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un costo pari al massimo al 50 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

A partire dal 2013, tali società possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto, nel limite del 50% del costo sostenuto per le rispettive finalità nell'anno 2009.

La deroga ai succitati limiti, ove non sia in contrasto con la normativa vigente, può essere richiesta con comunicazione motivata esclusivamente qualora la mancata assunzione prefiguri un danno alla società o a eventuali suoi creditori e deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.

C-II. Le società adottano, sulla base dello schema allegato, un Regolamento per il reclutamento del proprio personale, che recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, dei principi di cui al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo citato nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008.

Con nota n. 363/2013 del 28 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Acque S.p.A. ha avanzato una richiesta di autorizzazione per avviare il procedimento di assunzione del nuovo Direttore Generale, in quanto l'attuale incarico viene in scadenza al 31/10/2013.

Lo statuto societario prevede infatti, all'ultimo comma dell'art. 18, che "Il Consiglio di Amministrazione può nominare, altresì, il Direttore Generale, avente i requisiti di capacità ed esperienza necessari, stabilendone il compenso e conferendogli l'attività gestionale-tecnico-amministrativa nonché l'organizzazione della Società in osservanza dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione."

In proposito, si rammenta che la Giunta regionale con DGR n. 672 del 17/4/2012, tenuto conto che in seguito alla modifica dello statuto societario di Veneto Acque S.p.A. veniva meno la necessità per la medesima di avere un amministratore delegato, aveva stabilito che "qualora il Consiglio di Amministrazione della Società ritenesse necessario nominare un Direttore Generale, di dare indicazione al medesimo organo di stabilire un compenso per la carica non superiore ad € 63.000,00 annui lordi".

Con successiva DGR n. 752 del 21/5/2013, in relazione alla scadenza dell'incarico di direttore generale assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/5/2012, la Giunta decideva di "rinviare qualsiasi pronunciamento in merito alla richiesta della Società, invitando, nel contempo, il Consiglio di Amministrazione a considerare una proroga di sei mesi dell'incarico dell'allora direttore generale, con relativo compenso proporzionato al tetto già fornito con DGR 672/2012".

A seguito della richiesta della Società, avanzata con la nota precedentemente citata, gli uffici regionali hanno predisposto un'apposita scheda istruttoria, contenente condizioni, presupposti e appositi criteri di valutazione, da compilare da parte della Società.

Con successiva nota n. 499/2013 del 13/9/2013 la Società trasmetteva, pertanto, agli uffici regionali la scheda compilata che si allega al presente provvedimento (Allegato A).

Sulla base di tale scheda e di altra documentazione in possesso degli uffici regionali si rappresenta quanto segue.

L'incarico in questione sarebbe a tempo determinato e avrebbe una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro per un compenso pari ad euro 63.000,00 lordi annui onnicomprensivi, salvo il rimborso per spese sostenute connesse all'espletamento del mandato con esclusione del rimborso per il raggiungimento del posto di lavoro.

Primariamente, va riscontrato se vi sia o meno la possibilità / necessità di chiedere l'autorizzazione in questione in base a quanto stabilito dalla direttiva in materia di assunzioni di personale di cui alla DGR 258/2013.

Considerato che la Società non rientra tra quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la stessa è partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto e che il costo del personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti a progetto previsto per il 2013 supera il 50% di quello del 2009, il caso in questione rientra in quelli in cui per poter procedere all'assunzione è necessaria un'autorizzazione da parte della Giunta regionale.

In proposito, per maggior chiarezza, bisogna ricordare che nel 2009 non vi era la figura del direttore generale ma quella dell'amministratore delegato e un costo relativo pertanto non imputabile a quello per il personale.

La società nella nota di trasmissione della scheda ha affermato, inoltre, che quella di direttore generale è "una figura indispensabile per garantire la gestione tecnico amministrativa aziendale".

Bisogna, a questo punto, rilevare se sono presenti i presupposti minimi per la concessione dell'autorizzazione e cioè se la Società si è dotata di un regolamento per l'adozione del personale e se vi è coerenza dell'attività che andrà a svolgere il direttore generale con l'oggetto sociale.

La Società, per il primo punto, ha dichiarato di aver adottato in data 7/6/2012 un proprio regolamento in linea con i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001.

Per quanto riguarda il secondo punto, la coerenza dell'attività da svolgere con l'oggetto sociale è già prevista dallo Statuto societario.

In merito ai criteri di valutazione, si evidenzia che se pure la Società ha chiuso l'ultimo bilancio in perdita, il budget approvato con DGR 752/2013 prevede una chiusura del 2013 con un utile di euro 89.000,00, inoltre con lo stesso provvedimento la Giunta ha preso atto del rispetto delle direttive da parte della Società e della corretta comunicazione delle deroghe effettuate per quanto riguarda il 2012.

Tutto ciò considerato, si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Veneto Acque S.p.A. a dotare la Società di un Direttore generale con contratto a tempo determinato per tre anni per un compenso massimo pari ad euro 63.000,00 lordi annui onnicomprensivi, tramite procedure che garantiscano il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge regionale 12/1998;

VISTA la DGR 258/2013;

VISTO lo statuto di Veneto Acque S.p.A.;

VISTO la nota di Veneto Acque S.p.A.n. prot. 363/2013 del 28 giugno 2013;

VISTO la nota di Veneto Acque S.p.A.n. prot. 499/2013 del 13 settembre 2013 e la scheda allegata (Allegato A);

VISTO il budget 2013 di Veneto Acque S.p.A.;

delibera

1.    di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Veneto Acque S.p.A., tenuto conto dell'assenza della figura di amministratore delegato, a dotare la Società di un Direttore generale con contratto a tempo determinato per tre anni per un compenso massimo pari ad euro 63.000,00 lordi annui onnicomprensivi, tramite procedure che garantiscano il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;

2.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4.    di pubblicare la presente deliberazione integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1940_AllegatoA_260915.pdf

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