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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 29 ottobre 2013


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1769 del 03 ottobre 2013

Ditta C.G.A. scarl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi, denominato "SAN MARCO" e composto dalle cave "ANTONIAZZI", "VISAN AMPLIAMENTO", e "POIANA", in Comune di Isola Vicentina (VI). (L.R. 44/1982).

Note per la trasparenza
Il provvedimento dispone l'autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "SAN MARCO" composto dalle cave "ANTONIAZZI", "VISAN AMPLIAMENTO", e "POIANA", in Comune di Isola Vicentina (VI).

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "SAN MARCO" composto dalle cave "ANTONIAZZI", "VISAN AMPLIAMENTO", e "POIANA", in Comune di Isola Vicentina (VI).

 

 La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1.       di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 inerente la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominata Insieme estrattivo di Isola Vicentina", come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);

2.       di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato B), relativo all'insieme estrattivo "SAN MARCO" in Comune di Isola Vicentina;

3.       di autorizzare la ditta C.G.A. scarl (C.F. 00898570247), con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "SAN MARCO", in Comune di Isola Vicentina, composto dalle cave "ANTONIAZZI", "VISAN AMPLIAMENTO" e "POIANA", individuate con linee di perimetro verde nelle planimetrie catastali delle relative tavole 1 della documentazione di progetto acquisita al prot. 213474 in data 21.05.2013, in conformità al progetto costituito dalla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 6) e con le prescrizioni sotto indicate;

4.       di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione dell'insieme "SAN MARCO" sotto il profilo del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistente sulle aree di cava "POIANA" e "ANTONIAZZI", dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

5.       di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 di cui al punto 4, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della L.R. 44/82, ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

6.       di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati dal Dirigente della Direzione Geologia e georisorse:

a.       documenti acquisiti al prot. 213474 del 21.05.2013:

-          All. A - relazione tecnica generale;

-          Tav. A - planimetria generale con individuazione dei siti di estrazione;

-          All. B - indagine ambientale;

-          All. C - piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

-          Tav. 1 - cava "ANTONIAZZI", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;

-          Tav. 2 - cava "ANTONIAZZI", stato originario, planimetria;

-          Tav. 3 - cava "ANTONIAZZI", stato originario, sezioni;

-          Tav. 4 - cava "ANTONIAZZI", stato di ripristino, planimetria;

-          Tav. 5 - cava "ANTONIAZZI", stato di ripristino, sezioni;

-          Tav. 6 - cava "ANTONIAZZI", stato di attuale, planimetria;

-          Tav. 7 - cava "ANTONIAZZI", stato di attuale, sezioni;

-          Tav. 1 - cava "AMPL. VISAN", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;

-          Tav. 2 - cava "AMPL. VISAN", stato originario, planimetria;

-          Tav. 3 - cava "AMPL. VISAN", stato originario, sezioni;

-          Tav. 4 - cava "AMPL. VISAN", stato di ripristino, planimetria;

-          Tav. 5 - cava "AMPL. VISAN", stato di ripristino, sezioni;

-          Tav. 1 - cava "POIANA", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;

-          Tav. 2 - cava "POIANA", stato originario, planimetria;

-          Tav. 3 - cava "POIANA", stato originario, sezioni;

-          Tav. 4 - cava "POIANA", stato di ripristino, planimetria;

-          Tav. 5 - cava "POIANA", stato di ripristino, sezioni;

b.       documenti acquisiti al prot. 16197 del 11.01.2007 per cava "ANTONIAZZI":

- relazione paesaggistica;

c.       documenti acquisiti al prot. 29409 del 20.01.2012 per cava "POIANA":

-          relazione paesaggistica;

d. documenti acquisiti al prot. 19554 del 16.01.2012:

-          asseverazione di non incidenza ambientale, cava "ANTONIAZZI";

-          asseverazione di non incidenza ambientale, cava "VISAN AMPLIAMENTO";

-          asseverazione di non incidenza ambientale, cava "POIANA";

7.       di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da "argilla per laterizi", per un volume pari a mc 150.204 per cava "ANTONIAZZI", mc 28.319 per cava "VISAN AMPLIAMENTO" e mc 29.278 per cava "POIANA";

8.       di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dell'insieme "SAN MARCO" acquisito al prot. 213474 del 21.05.2013 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

9.       di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione n. 2560 del 07.07.1998 di autorizzazione alla coltivazione della cava "ANTONIAZZI";

10.   di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni generali per l'insieme estrattivo "SAN MARCO":

a.       la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 133.000,00 (centotrentatremila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b.       la ditta deve stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con il Comune di Isola Vicentina la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato C) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

c.       prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a 1,5 m, apponendo appositi cartelli ammonitori di pericolo;

d.       all'interno dell'insieme estrattivo può essere attivata una sola cava per volta e l'avvio della coltivazione di una cava è subordinato all'avvenuta ricomposizione della cava precedente e alla contestuale presentazione di domanda di estinzione;

e.       il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;

f.        il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

g.       deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scoli esistenti o la creazione di nuovi scoli circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;

h.       le scarpate finali di cava devono essere sagomate con angolo, rispetto all'orizzontale, non superiore a 15°;

i.         è vietato l'asporto del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento essendo detto materiale destinato esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava;

j.         la ditta deve concordare con l'Amministrazione Comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre a eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;

k.       la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2025;

11.   di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "ANTONIAZZI":

a. la ditta deve abbattere il diaframma con la limitrofa cava "POIANA", raccordando le quote finali di ricomposizione del fondo cava;

b. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla, costituente lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, in esubero rispetto alle esigenze ricompositive e per un volume massimo di mc 7.061, potrà essere asportato dall'area di cava;

12.   di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "VISAN AMPLIAMENTO":

a. la ditta deve coltivare la cava anche eliminando i setti di separazione con le aree scavate limitrofe e raccordando morfologicamente, a fine lavori di ricomposizione, il fondo cava con le aree contermini;

b. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla, costituente lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, in esubero rispetto alle esigenze ricompositive e per un volume massimo di mc 3.206, potrà essere asportato dall'area di cava;

13.   di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "POIANA":

a. la ditta deve abbattere il diaframma con la limitrofa cava "ANTONIAZZI", raccordando le quote finali di ricomposizione del fondo cava;

b. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla, costituente lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, in esubero rispetto alle esigenze ricompositive e per un volume massimo di mc 13.384, potrà essere asportato dall'area di cava;

14.   di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale Geologia e georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

15.   di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

16.   di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

17.   di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10) lettera a) del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali presentati a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 2560/1998 per la cava "ANTONIAZZI", per l'importo di € 238.982,31 (n. dep. PT0032521 della SIC Società Italiana Cauzioni spa, bolletta n. 0301319 del 30.10.2003 per € 217.118,76; bolletta n. 0500613 del 23.05.2005 per € 9.987,46; € 11.876,09 non costituiti) nonché di restituire alle ditte i relativi atti di fideiussione;

18.   di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 300,00 (trecento/00), dando atto che la ditta ha già effettuato il versamento dell'intera somma alla Tesoreria Regionale in data 07.01.2004;

19.   di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

20.   di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Isola Vicentina, alla Provincia di Vicenza;

21.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

22.   di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

23.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

24.   di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

25.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

26.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto;

Allegati (omissis)

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