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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 29 ottobre 2013


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1768 del 03 ottobre 2013

Ditta C.G.A. scarl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi, denominato "COPPINE" e composto dalle cave "FANCON", "LAIN", "SAN PIETRO - EST" e "TIMONCHIO", in Comune di Malo (VI). (L.R. 44/1982).

Note per la trasparenza
Il provvedimento dispone l'autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato 'COPPINE' composto dalle cave "FANCON", "LAIN", "SAN PIETRO - EST" e "TIMONCHIO", in Comune di Malo (VI).

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "COPPINE" composto dalle cave "FANCON", "LAIN", "SAN PIETRO - EST" e "TIMONCHIO", in Comune di Malo (VI).

 

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

1.    di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 inerente la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominata Insieme estrattivo di Isola Vicentina", come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);

2.    di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato B), relativo all'insieme estrattivo "COPPINE" in Comune di Malo;

3.    di autorizzare la ditta C.G.A. S.c.a.r.l. (C.F. 00898570247), con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "COPPINE", in Comune di Malo, composto dalle cave "FANCON", "LAIN", "SAN PIETRO - EST"e "TIMONCHIO", individuate con linee di perimetro verde nelle planimetrie catastali delle relative tavole 1 della documentazione di progetto acquisita al prot. 213461 in data 21.05.2013, in conformità al progetto costituito dalla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 6) e con le prescrizioni sotto indicate;

4.    di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione dell'insieme "COPPINE" sotto il profilo del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistente sulle aree di cava "FANCON", "SAN PIETRO - EST" e "TIMONCHIO", dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

5.    di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 di cui al punto 4, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della L.R. 44/82, ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

6.    di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati dal Dirigente della Direzione Geologia e georisorse:

a.    documenti acquisiti al prot. 213461 del 21.05.2013:

-          All. A - relazione tecnica generale;

-          Tav. A - planimetria generale con individuazione dei siti di estrazione;

-          All. B - indagine ambientale;

-          All. C - piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

-          Tav. 1 - cava "FANCON", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;

-          Tav. 2 - cava "FANCON", stato originario, planimetria;

-          Tav. 3 - cava "FANCON", stato originario, sezioni;

-          Tav. 4 - cava "FANCON", stato di ripristino, planimetria;

-          Tav. 5 - cava "FANCON", stato di ripristino, sezioni;

-          Tav. 1 - cava "LAIN", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;

-          Tav. 2 - cava "LAIN", stato originario, planimetria;

-          Tav. 3 - cava "LAIN", stato originario, sezioni;

-          Tav. 4 - cava "LAIN", stato di ripristino, planimetria;

-          Tav. 5 - cava "LAIN", stato di ripristino, sezioni;

-          Tav. 1 - cava "SAN PIETRO - EST", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;

-          Tav. 2 - cava "SAN PIETRO - EST", stato originario, planimetria;

-          Tav. 3 - cava "SAN PIETRO - EST", stato originario, sezioni;

-          Tav. 4 - cava "SAN PIETRO - EST", stato di ripristino, planimetria;

-          Tav. 5 - cava "SAN PIETRO - EST", stato di ripristino, sezioni;

-          Tav. 1 - cava "TIMONCHIO", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;

-          Tav. 2 - cava "TIMONCHIO", stato originario, planimetria, sezioni;

-          Tav. 3 - cava "TIMONCHIO", stato di ripristino, planimetria, sezioni;

b.       documenti acquisiti al prot. 700420 del 11.12.2007:

- relazione paesaggistica, cava "FANCON";

c.       documenti acquisiti al prot. 285475 del 22.05.2007:

-          relazione paesaggistica, cava "SAN PIETRO - EST";

d.       documenti acquisiti al prot. 149289 del 14.03.2007:

-          relazione paesaggistica, cava "TIMONCHIO";

e. documenti acquisiti al prot. 19554 del 16.01.2012:

-          asseverazione di non incidenza ambientale, cava "FANCON";

-          asseverazione di non incidenza ambientale, cava "LAIN";

-          asseverazione di non incidenza ambientale, cava "SAN PIETRO - EST";

-          asseverazione di non incidenza ambientale, cava "TIMONCHIO";

7.       di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da "argilla per laterizi", per un volume pari a mc 21.666 per cava "FANCON", mc 114.811 per cava "LAIN", mc 127.971 per cava "SAN PIETRO - EST" e mc 55.955 per cava "TIMONCHIO";

8.       di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dell'insieme "COPPINE" acquisito al prot. 213461 del 21.05.2013 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

9.       di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 1382 del 14.06.2005 di autorizzazione alla coltivazione della cava "FANCON", n. 2552 del 04.08.2000 di autorizzazione alla coltivazione della cava "LAIN" e n. 1084 del 06.05.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava "SAN PIETRO", per la porzione EST;

10.   di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni generali per l'insieme estrattivo "COPPINE":

a.       la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b.       la ditta deve stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con il Comune di Malo la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato C) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

c.       prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a 1,5 m, apponendo appositi cartelli ammonitori di pericolo;

d.       all'interno dell'insieme estrattivo può essere attivata una sola cava per volta e l'avvio della coltivazione di una cava è subordinato all'avvenuta ricomposizione della cava precedente e alla contestuale presentazione di domanda di estinzione;

e.       il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;

f.        il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

g.       deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scoli esistenti o la creazione di nuovi scoli circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;

h.       le scarpate finali di cava devono essere sagomate con angolo, rispetto all'orizzontale, non superiore a 15°;

i.         è vietato l'asporto del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento e del materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato al banco di argilla, essendo detto materiale destinato esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava;

j.         la ditta deve concordare con l'Amministrazione comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre a eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;

k.       la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2025;

11.   di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "FANCON":

a. la ditta non può effettuare lavori di escavazione prima delle 7:00 del mattino e non può protrarre i medesimi lavori oltre il tramonto;

b. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla, costituente lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, in esubero rispetto alle esigenze ricompositive e per un volume massimo di mc 10.834, potrà essere asportato dall'area di cava;

c. è vietato, in fase di sistemazione ambientale, l'uso di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici;

12.   di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "LAIN":

a. a integrazione del materiale associato destinato alla ricomposizione ambientale della cava è consentito l'utilizzo di materiale provenienti dall'esterno della cava costituiti da terre da scavo per un quantitativo massimo di mc 5.194, purché le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;

13.   di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "SAN PIETRO - EST":

a. a integrazione del materiale associato destinato alla ricomposizione ambientale della cava è consentito l'utilizzo di materiale provenienti dall'esterno della cava costituiti da terre da scavo per un quantitativo massimo di mc 5.194, purché le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;

b. è vietato alla ditta di eseguire i lavori di estrazione i mappali n. 51 e 52 e, in fase di sistemazione ambientale, la ditta deve raccordare la scarpata di ricomposizione con quella del torrente Timonchio;

c. la ditta deve realizzare, a fine lavori di sistemazione ambientale, lungo il lato meridionale della cava, un fosso di raccolta delle acque di capacità di 150 mc per ettaro di scavo;

14.   di stabilire a carico della ditta l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "TIMONCHIO":

a. a integrazione del materiale associato destinato alla ricomposizione ambientale della cava è consentito l'utilizzo di materiale provenienti dall'esterno della cava costituiti da terre da scavo per un quantitativo massimo di mc 17.285, purché le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;

b. la ditta deve realizzare l'ambito da destinare a bosco arboreo-arbustivo nella fascia di rispetto dall'argine del torrente, a potenziamento del corridoio ecologico, anche se di minore superficie, circa il 10% (dell'area di cava), con densità di impianto di 3000 p.te/ha, utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone ovvero valutare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, la possibilità di interessare ambiti, anche alternativi alla cava, al fine di realizzare la zona boscata, analoga a quella prevista per la cava ma che abbia una maggiore efficacia per il raggiungimento delle medesime finalità;

c. la ditta deve realizzare l'area boscata adottando le modalità eventualmente indicate dal Servizio Forestale Regionale di Vicenza, comunicando pertanto al medesimo Servizio la data di inizio dei lavori di piantagione;

d. la ditta deve realizzare, al posto dei due pozzi disperdenti, una trincea drenante opportunamente collocata e dimensionata al fine di garantire il corretto drenaggio delle acque meteoriche;

15.   di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale Geologia e georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

16.   di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

17.   di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

18.   di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10) lettera a) del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 1382/2005 per la cava "FANCON", per l'importo di € 27.554,13 (n. dep. PT0604950 della Atradius Credit Insurance N.V., bolletta n. 0021547 del 04.12.2009), nonché di restituire alla ditta il relativo atto di fideiussione;

19.   di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10) lettera a) del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali presentati a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 2552/2000 per la cava "LAIN", per l'importo di € 295.515,11 (n. dep. 913-415556 della Banca Intesa spa., bolletta n. 0000996 del 21.11.2001 per € 258.228,45; bolletta n. 0300258 del 28.5.2003 per € 13.686,11; bolletta n. 0501079 del 09.08.2005 per € 12.508,07; bolletta n. 0701341 del 24.09.2007 per € 11.092,48) nonché di restituire alle ditte i relativi atti di fideiussione;

20.   di svincolare, dopo l'avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al punto 10) lettera a) del presente provvedimento e del deposito cauzionale stabilito dalla D.G.R. n. 1486 del 12.08.2013 per l'insieme "SORAN" comprendente la cava "SAN PIETRO - OVEST", i precedenti depositi cauzionali presentati a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 1084/2002 per la cava "SAN PIETRO", per l'importo di € 441.587,58 (n. dep. PT0032528 della Atradius Società Italiana Cauzioni spa., bolletta n. 0301315 del 30.10.2003 per € 387.343,00; bolletta n. 0500506 del 17.05.2005 per € 17.430,44; bolletta n. 0701366 del 25.09.2007 per € 15.786,16; € 21.027,98 non costituiti) nonché di restituire alle ditte i relativi atti di fideiussione;

21.   di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 300,00 (trecento/00), dando atto che la ditta ha già effettuato il versamento dell'intera somma alla Tesoreria Regionale in data 30.08.2006;

22.   di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

23.   di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Malo, alla Provincia di Vicenza, al Servizio Forestale Regionale di Vicenza;

24.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

25.   di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

26.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

27.   di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

28.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

29.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto;

Allegati (omissis)

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