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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 08 ottobre 2013


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1686 del 24 settembre 2013

Ditta: Società Acquisti Costruzioni Ricostruzioni Immobili A.C.R.I. S.r.l. Rilascio della concessione di acqua termale da denominare "MARINA ZANCANARO" in comune di San Michele al Tagliamento (VE) - L.R.40/89.

Note per la trasparenza
Trasformazione in concessione di un permesso di ricerca di acqua termale rilasciato con D.G.R. n.3017 del 20.10.2009 e conclusosi favorevolmente.

Note per la trasparenza:

Trasformazione in concessione di un permesso di ricerca di acqua termale rilasciato con D.G.R. n.3017 del 20.10.2009 e conclusosi favorevolmente.

 

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1.         di prendere atto dell'avvenuta conclusione, con esito favorevole, dei lavori previsti dal permesso di ricerca di acqua termale denominato "Zancanaro Marina" in comune di San Michele al Tagliamento (VE) accordato con D.G.R. n. 3017 del 20.10.2009 alla sig.ra Zancanaro Marina residente a Padova (PD);

2.         di rilasciare alla ditta "Società Acquisti Costruzioni Ricostruzioni Immobili A.C.R.I. S.r.l " con sede a Padova, Via Galileo Galilei 5/A - C.F. e P. IVA la concessione di acqua termale denominata "MARINA ZANCANARO" sita in comune di San Michele al Tagliamento (VE) per la durata di anni 21, a decorrere dalla data del presente provvedimento;

3.         di individuare l'area della suddetta concessione, per un'estensione di 767.788 mq.(settecentosessanta settemilasettecentottantotto metri quadrati) pari in misura agraria a 76 ha,77 are e 88 centiare come delimitata con linea rossa tratteggiata sul piano topografico in scala 1: 5000 allegato al verbale di delimitazione, nelle premesse citato, che fa parte integrante presente deliberazione (allegato A);

4.       di stabilire e prescrivere un limite massimo di portata estraibile dai pozzi della concessione di cinque litri al secondo; tale portata, tuttavia, potrà essere adeguata dalla Giunta Regionale, sulla base di indagini idrogeologiche e prove in pozzo effettuate;

5.       di stabilire che le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n. 117, presentato e approvato con D.D.R. n.221 del 17.12.2009;

6.       di stabilire che il titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di concessione (allegato B), che costituisce parte integrante al presente provvedimento;

7.       di stabilire che il presente provvedimento costituisce titolo unico, a norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, per tutti gli aspetti già considerati nel permesso di ricerca, ma non costituisce titolo unico per ulteriori lavori al Programma generale di coltivazione presentato;

8.       di stabilire che la ditta dovrà trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro tre mesi dal rilascio della concessione, l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989. Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze;

9.       di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto di rilascio della concessione, alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

10.   di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;

11.   di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

12.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

13.   di incaricare per l'esecuzione del presente atto la Direzione Geologia e Georisorse;

14.   di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33;

15.   di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e di omettere gli allegati;

16.   di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n. 10 e al Sindaco del comune di San Michele al Tagliamento (VE);

17.   di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Allegati (omissis)

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