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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 03 settembre 2013


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1509 del 12 agosto 2013

Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica del Comune di Meolo. Deliberazione di Giunta regionale del 18 giugno 2013, n. 63/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2013 ha espresso parere favorevole. Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011.

Note per la trasparenza
Autorizzazione al Comune di Meolo (VE) alla vendita agli assegnatari di n. 33 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione al Comune di Meolo (VE) alla vendita agli assegnatari di n. 33 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011.


L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Al fine di rinnovare e riqualificare il patrimonio abitativo pubblico, la Regione, con l'articolo 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, ha stabilito che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongano un piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 65, comma 1 quinquies, della l.r. 13 aprile 2001, n. 11, sulla base di criteri ed indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. La norma stabilisce che dalle operazioni di vendita siano esclusi gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo Comune.

Nel particolare, il comma 2 del citato articolo 6 della l.r. n. 7/2011 prevede che il piano straordinario di vendita predisposto dalle ATER e dai comuni, rechi l'elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono esclusi dall'elenco medesimo.

Il successivo comma 3 della medesima norma stabilisce che in deroga all'articolo 65, comma 1 bis, della l.r. n. 11/2001, il prezzo di cessione agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita sia pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così ridotto:

a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area A) "Area di protezione" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera A) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge;

b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area B) "Area sociale" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera B) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge;

c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area C) "Area di decadenza" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera C) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6 della l.r. n. 7/2011, al comma 6, dispone altresì che restino ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla data di entrata in vigore della legge in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera m), della l.r. n. 11/2001.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 6 stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dalla norma, si applichino le disposizioni di cui all'art. 65 della l.r. n. 11/2001.

Sulla base di tale previsione, il Comune di Meolo ha predisposto il proprio piano straordinario per la vendita agli assegnatari degli immobili ERP di proprietà realizzati prima del 31.12.1990, trasmettendo alla struttura regionale competente il provvedimento, del rispettivo Organo Istituzionale, di individuazione degli alloggi da alienare e degli alloggi esclusi.

L'Amministrazione regionale con nota prot. n. 546010, del 30.11.2012 e di sollecito n. 123957 del 21.03.2013 ha ritenuto opportuno, al fine di predisporre l'atto formale necessario, invitare il succitato Comune a fornire chiarimenti e/o integrazioni in merito.

Il Comune di Meolo con note del 15.04.2013, prot. n. 4440 e del 20.05.2013, prot. n. 5381 ha ottemperato a quanto richiesto dall'Amministrazione regionale con nota del 30.11.2012.

Di seguito si rappresenta una sintesi della proposta presentata dal Comune oggetto del presente piano di vendita:

- il Comune di Meolo con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012, n. 50, ha individuato in n. 33 gli alloggi di ERP da porre in vendita (Allegato A), escludendone n. 38 con le motivazioni di cui all'Allegato A1.

La Giunta regionale con deliberazione 18 giugno 2013, n. 63/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata dal Comune.

La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2013, con parere n. 394 si è espressa favorevolmente a quanto proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 63/CR/2013.

Il Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55, ha approvato il piano strategico delle politiche della casa nel Veneto di cui al comma 7 dell'art. 6 della l.r. n. 7/2011, che disciplina, tra l'altro, il reinvestimento dei proventi delle alienazioni.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la proposta del Comune possa essere accolta, in quanto conforme alle disposizioni di legge, nel rispetto delle seguenti condizioni:

-      che, conformemente a quanto disposto all'art. 65 comma 1 bis, l.r. n. 11/2001, abbiano titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente piano straordinario soltanto gli assegnatari l.r. n. 10/1996 o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario;

-      che la durata del presente piano straordinario di vendita sia di 5 anni i quali decorrono dall'approvazione del presente provvedimento.

Gli alloggi inseriti nel piano straordinario di vendita resisi liberi dopo la data del 1 gennaio 2011, potranno essere alienati ai sensi dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001 subordinatamente all'autorizzazione della Giunta regionale.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale n. 7/2011, art. 6;

VISTO l'articolo 65 della legge regionale n. 11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio del Comune di Meolo, del 27 settembre 2012, n. 50, integrata con note del 15.04.2013, prot. n. 4440 e 20.05.2013, prot. n. 5381;

VISTA la propria deliberazione del 18 giugno 2013, n. 63/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2013, con parere n. 394, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 13619 del 23.07.2013;

delibera

1.    di approvare la proposta presentata dal Comune di Meolo, avente ad oggetto "Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica del Comune di Meolo. Deliberazione di Giunta regionale del 18 giugno 2013, n. 63/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2013 ha espresso parere favorevole. Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011", parte integrante del presente provvedimento, così articolata:

-    (Allegato A, A1), n. 33 alloggi in vendita e n. 38 alloggi esclusi;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

-   che, conformemente a quanto disposto all'art. 65 comma 1 bis, l.r. n. 11/2001, abbiano titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente piano straordinario soltanto gli assegnatari l.r. n. 10/1996 o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario;

-   che la durata del presente piano straordinario di vendita sia di 5 anni i quali decorrono dall'approvazione del presente provvedimento.

2.  di dare atto che il reinvestimento dei proventi delle alienazioni, vincolato all'ambito dell'ERP, è disciplinato nel piano strategico delle politiche della casa nel Veneto di cui al comma 7 dell'art. 6 della l.r. n. 7/2011 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

3.  di stabilire che il Comune è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale - Unità di Progetto Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano straordinario, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;

4.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico della bilancio regionale;

5.  di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

6.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1509_AllegatoA1_255107.pdf
1509_AllegatoA_255107.pdf

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