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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 03 settembre 2013


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1485 del 12 agosto 2013

Ditta: PRESIDENT SPA Autorizzazione al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata "APONUS" in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici - L.R. 40/89 - D.G.R. n. 4106/2009.

Note per la trasparenza
Rilascio dell'autorizzazione al prelievo d'acqua per l'estrazione di sali per la produzione di prodotti cosmetici, nell'ambito del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E. ), per un quantitativo massimo di cinque metri cubi/anno di acqua.

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'autorizzazione al prelievo d'acqua per l'estrazione di sali per la produzione di prodotti cosmetici, nell'ambito del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E. ), per un quantitativo massimo di cinque metri cubi/anno di acqua. 


L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Le risorse idrotermominerali, costituite dalle acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento), dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche), dalle acque di risulta della maturazione dei fanghi idrotermominerari, sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie regionali, secondo quanto disposto dalla L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.

Con D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 è stato disciplinato l'utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali e la possibilità di estrarre i sali dalle risorse idrotermominerali per la produzione di cosmetici.

Nell'ambito di tali disposizioni, la ditta PRESIDENT SPA con sede ad Abano Terme (PD), Via Montirone n. 31, C.F.00335330288, titolare della concessione termo-minerale "PRESIDENT", con domanda in data 14.01.2013 pervenuta per il tramite della Gestione Unica BIOCE il 24.01.2013 prot. n. 35010/ E.420.14.2, ha chiesto di poter estrarre sali dall'acqua termale del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei, nella misura di 5 metri cubi per la durata di 5 anni, per il confezionamento di prodotti cosmetici.

Ai sensi della D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009, per le sole concessioni termali ricadenti all'interno del B.I.O.C.E, è previsto che tale quantitativo venga erogato ai richiedenti esclusivamente dalla Gestione Unica del BIOCE istituita con D.P. n.1586 del 18.7.1991 e s.m., attraverso i pozzi della concessione di acqua termale denominata "APONUS" sita in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare.

La Gestione Unica, con nota prot. n.9350 del 14.01.2013, ha comunicato che il Consiglio Direttivo nella seduta del 10.01.2013 ha espresso parere favorevole alla su citata istanza.

In relazione alla richiesta di cui sopra, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n.16 di Padova con nota in data 04.03.2013 prot. n. 16875 pervenuta il 05.03.2013 prot. n. 98300/E.420. 14.2, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni e prescrizioni:

"In merito al trasporto dell'acqua termale al luogo di produzione cosmetici, le taniche dovranno essere di acciaio inox, dotate di dispositivo di chiusura ermetica in modo di evitare il pericolo di falsificazioni, contaminazioni e fuoriuscite. Dovrà inoltre essere specificata la capacità delle medesime taniche;

-          la produzione e le etichette dei prodotti cosmetici dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia ( art.10 e 8 L.713/186 e s.m.i.)

-          si rammenta infine che dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art.8 c.10 della suddetta legge (già evidenziato anche nella D.G.R. 4106/2009)" sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimento termali di cui all'art.14 lett. a ) del R.D. 2.9.1919 n. 1924."

Viste le osservazioni espresse dall'U.L.S.S. n. 16 e quanto prescritto in merito all'utilizzo dei fanghi termali dalla D.G.R. n. 4106/2009, la Direzione Geologia e Georisorse con nota in data 13.3.2013 prot. n. 110495/E.420.14.2, ha chiesto alla ditta chiarimenti in merito alla tipologia dei fanghi che verranno usati per la realizzazione dei cosmetici. La ditta richiedente con nota pervenuta in data 28.06.2013 prot. n. 277259/E.420.2 ha evidenziato che il fango utilizzato sarà un prodotto creato in laboratorio con propria formula e completamente dissimile per composizione, dai fanghi naturali provenienti dal Bacino Termale Euganeo.

Con nota in data 11.7.2013 prot.n.297539/E.420.14.2. la su citata Direzione prendendo atto di quanto dichiarato, ha fatto presente che per quanto riguarda la dizione "Fango Ipertermale" la Legge 24 ottobre 2000 n.323 di Riordino del settore termale, il comma 2 dell'art. 2 prevede che i termini " terme" "termale", "acqua termale", "fango termale" , "idrotermale", "idrominerale", Thermae, spa ( salus per aquam ) sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b) e pertanto, per quanto sopra riportato, il termine "ipertermale" non potrà essere usato sia sul condizionamento primario che sull'imballaggio secondario di prodotti cosmetici.

Ai sensi della D.G.R. n. 4106/2009, per l'attività di erogazione, la Gestione Unica del BIOCE potrà richiedere un rimborso spese fino ad un massimo di 50,00 Euro per ogni metro cubo di acqua grezza destinata all'estrazione dei Sali.

Per l'utilizzo della risorsa e per la produzione dei prodotti cosmetici, la ditta titolare dell'autorizzazione dovrà attenersi a quanto disposto dalla su citata D.G.R. n. 4106/2009, dalla vigente legislazione in particolare dal Regolamento CE n.1223/2009 e rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia mineraria e sanitaria; in particolare in merito all'etichettatura oltre al rispetto della vigente legislazione sui prodotti cosmetici ed a quanto sopra evidenziato, sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico, condizionamento primario, e sull'imballaggio esterno o secondario, non dovranno essere riportati i termini di cui ai sottostanti punti:

-          i termini di cui al 2° comma dell'art.2 della L. 323 del 24.10.2000 di "Riordino del settore termale", fatti salvi i Marchi d'origine o di qualità, riconosciuti dalla Regione Veneto;

-          i nomi dei Comuni o delle località dei territori termali o dei Bacini idrotermominerali omogenei, fatti salvi i Marchi d'origine o di qualità a tutela della risorsa idrotermominerale riconosciuti dalla Regione Veneto;

-          i termini che possono trarre in inganno il consumatore, circa la natura del prodotto cosmetico ( non terapeutico ) e delle sue reali proprietà;

-          denominazioni di stabilimenti termali o concessioni idrotermominerali ubicati nella Regione Veneto diversi da quelli in disponibilità della ditta richiedente o della concessione idrotermominerale di erogazione;

Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dovranno essere riportati:

-          la dicitura "Cosmetico" su di una unica riga ed a caratteri evidenti;

-          la denominazione della concessione idrotermominerale di derivazione della risorsa e il Comune/Provincia di ubicazione della medesima a caratteri leggibili;

-          la denominazione della ditta autorizzata e gli estremi della D.G.R. di autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria a caratteri leggibili;

-          Potrà essere riportato il nome dello stabilimento termale in disponibilità della ditta autorizzata;

Ai fini della tutela della risorsa e correlate ricadute socio-economiche, della tracciabilità del prodotto e del corretto utilizzo dei termini riportati sulle etichette e sulle confezioni dei prodotti cosmetici, la Regione si riserva di stabilire modifiche e/o integrazioni al testo.

Per ogni prelievo e trasferimento della risorsa fino ad un massimo di cinque metri cubi/ anno di acqua termale, dovrà essere tenuto e compilato, a cura del titolare della concessione il Registro di carico e scarico come da modulo predisposto dalla Direzione Geologia e Georisorse.

Ai sensi e per i fini dell'art 24 della L.R. 40/89, copia del medesimo così come compilato, dovrà essere trasmessa, assieme alla statistica mineraria, alla Direzione Geologia e Georisorse, entro il 15 gennaio di ogni anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda di prelievo per la realizzazione di cosmetici presentata dalla ditta PRESIDENT SPA il 14.01.2013 pervenuta per il tramite della Gestione Unica BIOCE il 24.1.2013 prot. n. 35010/ E.420.14.2;

VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTA la D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 relativa all'Utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali;

VISTO il parere favorevole con osservazioni e prescrizioni espresso con nota in data 04.03.2013 prot.n 16875 pervenuta il 05.03.2013 prot. n. 98300/E.420.14.2, dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n.16 di Padova;

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

delibera

1.         di autorizzare, per quanto in premessa esposto, la ditta PRESIDENT SPA con sede ad Abano Terme (PD), Via Montirone n. 31, C.F.00335330288, al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata "APONUS" in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici fino ad un massimo di cinque metri cubi d'acqua termale per la durata di cinque anni;

2.         di stabilire e prescrivere alla dittatitolare dell'autorizzazione di cui al punto 1., nonché alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., titolare della concessione, l'obbligo di rispettare le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 e dal presente atto; la mancata osservanza delle condizioni stabilite, comporta l'automatica decadenza della presente autorizzazione;

3.         di stabilire e prescrivere che la ditta titolare della presente autorizzazione, dovrà sottostare alle disposizioni che potranno essere impartite, nel corso dell'esercizio della autorizzazione, dalla Regione e/o dall'autorità sanitaria;

4.         di approvare e autorizzare, ai soli fini minerari di cui alla D.G.R. n.4106 del 29.12. 2009 (Allegato A - ultimo punto - Capitolo Estrazione di Sali dalle risorse idrotermominerali) le dizioni sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario di cui al successivo punto 5.; copia delle versioni definitive del condizionamento primario e dell'imballaggio secondario, dovrà essere inviata, prima dell'utilizzo, alla Direzione Geologia e Georisorse;

5.         di stabilire che in merito all'etichettatura, oltre al rispetto della vigente legislazione relativa alla presentazione del prodotto cosmetico, sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico, condizionamento primario, e sull'imballaggio esterno o secondario, non dovranno essere riportati i termini di cui ai sottostanti punti:

-          i termini di cui al 2° comma dell'art.2 della L. 323 del 24.10.2000 di "Riordino del settore termale", fatti salvi i Marchi d'origine o di qualità, riconosciuti dalla Regione Veneto;

-          i nomi dei Comuni o delle località dei territori termali o dei Bacini idrotermominerali omogenei, fatti salvi i Marchi d'origine o di qualità a tutela della risorsa idrotermominerale riconosciuti dalla Regione Veneto;

-          i termini che possono trarre in inganno il consumatore, circa la natura del prodotto cosmetico ( non terapeutico ) e delle sue reali proprietà;

-          denominazioni di stabilimenti termali o concessioni idrotermominerali ubicati nella Regione Veneto diversi da quelli in disponibilità della ditta richiedente o della concessione idrotermominerale di erogazione;

Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dovranno essere riportati:

-          la dicitura "Cosmetico" su di una unica riga ed a caratteri evidenti;

-          la denominazione della concessione idrotermominerale di derivazione della risorsa e il Comune/ Provincia di ubicazione della medesima a caratteri leggibili;

-          la denominazione della ditta autorizzata e gli estremi della D.G.R. di autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria a caratteri leggibili;

-          Potrà essere riportato il nome dello stabilimento termale in disponibilità della ditta autorizzata;

-          Ai fini della tutela della risorsa e correlate ricadute socio -economiche, della tracciabilità del prodotto e del corretto utilizzo dei termini riportati sulle etichette e sulle confezioni dei prodotti cosmetici, la Regione si riserva di stabilire modifiche e/o integrazioni al testo.

6.         di stabilire che per ogni prelievo e trasferimento della risorsa dovrà essere tenuto e compilato, a cura del concessionario titolare della presente autorizzazione, il registro di carico e scarico come da modulo predisposto dalla Direzione Geologia e Georisorse. Ai sensi e per i fini dell'art. 24 della L.R. 40/89, copia del medesimo così come compilato, dovrà essere trasmessa, assieme alla statistica mineraria, alla Direzione Geologia e Georisorse, entro il 15 gennaio di ogni anno;

7.         di garantire l'accessibilità per il controllo delle modalità di prelievo e trasporto, nonchè del registro di carico e scarico, da parte delle autorità competenti ed in particolare dalla Regione e dall'U.L.S.S. e di mantenere puliti ed in efficienza gli strumenti di misurazione volumetrica;

8.         di stabilire che le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per la ditta concessionaria titolare del'autorizzazione, obblighi la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può, tra l'altro, comportare la decadenza della titolarità della concessione mineraria e/o della presente autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria per la produzione di cosmetici;

9.         di stabilire infine che la presente autorizzazione è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

10.     di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla ditta PRESIDENT SPA., alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n.16 Padova e al Sindaco del Comune di Abano Terme (PD);

11.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12.     di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

13.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33

14.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;

15.     di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;

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