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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 27 agosto 2013


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1445 del 06 agosto 2013

Ditta Società Bisciola s.r.l.. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,94 MWp nel comune di Pramaggiore (VE). DPR 380/2001.

Note per la trasparenza
Proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

Note per la trasparenza:

Proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

con DGR 1346/2011 la Regione ha autorizzato la ditta Giuseppe Filippin, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 997,94 MWp, nel comune di Pramaggiore;

con successivo decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 35/2012, è stata disposta la volturazione dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell' impianto di cui alla DGR 1346/2011 ed il subentro in tutti i diritti e obblighi da essa derivanti, dalla ditta Filippin Giuseppe, CF: FLPGPP51H17D426Z, residente in Trento località Martignano, via per Martignano, 66/b, alla Società Bisciola s.r.l. con sede legale in Trento, via Grazioli, 85;

con nota 18.06.2012, pervenuta il 26.06.2012 prot. reg.le 292661, la ditta Società Bisciola s.r.l., ora titolare dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in questione, ha chiesto la proroga del termine dell'inizio dei lavori; la Regione ritenendo adeguatamente motivata la richiesta, con DGR 1591/2012, ha concesso la proroga dell'inizio lavori di mesi 12, stabilendo altresì che i lavori dovranno iniziare entro la data del 02.08.2013;

con nota 05.07.2013 , pervenuta il 16.07.2013 prot. reg.le 303457, la ditta Società Bisciola s.r.l. ha chiesto una nuova proroga di mesi dodici per l'inizio dei lavori, ribadendo le ragioni addotte a sostegno della prima richiesta di proroga, sia facendo riferimento alla pendenza innanzi il TAR Veneto di un ricorso (N.R.G. 2148/2011) proposto dall'Amministrazione comunale di Pramaggiore e volto ad ottenere l'annullamento della DGR 1346/2011 di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in questione.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, se prima della scadenza ne sia fatta richiesta, in considerazione dei fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; nel caso di specie, si ritengono fondate e rilevanti le ragioni addotte a sostegno della istanza di proroga in quanto non imputabili alla condotta del concessionario e pertanto riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 15, comma 2, DPR 380/2001.

L'Amministrazione Regionale, essendo parte nel ricorso sopra citato, ritiene necessario trasmettere copia della presente deliberazione all'Avvocatura regionale per gli aspetti di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il DPR 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

VISTO il D.M. 05.05.2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il D.L. 24.01.2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24.03.2012, n. 27";

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la DGR 2204 del 08.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192/2009 e dalla DGR 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29.12.2003, n. 387)";

VISTA la DGR 453 del 02.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la DGR 1346 del 03.08.2011 "Richiedente: Filippin Giuseppe - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 997,94 MWp nel comune di Pramaggiore (Ve) ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, D.Lgs. 29.12.2003, n. 387";

VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 35 del 19.04.2012;

VISTA la DGR 1591 del 31.07.2012 "Ditta Società Bisciola s.r.l.. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,94 MWp nel comune di Pramaggiore (VE). DPR 380/2001.";

VISTA la richiesta del 05.07.2013 - prot. reg.le 303457 del 16.07.2013 del sig Giuseppe Filippin legale rappresentante della ditta Società Bisciola s.r.l.

delibera

1.      di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di concedere alla ditta Bisciola s.r.l. con sede legale in Trento, via Grazioli n. 85, la proroga dell'inizio lavori di mesi 12 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,94 MWp, nonché la costruzione dell'impianto di connessione, nel comune di Pramaggiore, di cui alla DGR 1346/2011, secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo contenute nella delibera stessa. I lavori dovranno pertanto iniziare entro la data del 02.08.2014;

3.      di dare comunicazione di tale provvedimento alla ditta ed a tutti gli altri Enti interessati;

4.      di inviare copia della presente deliberazione all'Avvocatura regionale per gli aspetti di competenza;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

8.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013.

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