Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1460 del 06 agosto 2013
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Casa di Riposo "San Giuseppe" di Orgiano (VI).
Note per la trasparenza: Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.
L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.
In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Casa di Riposo "San Giuseppe" di Orgiano (VI), con nota prot. n. 467 del 22 aprile 2013 ed integrata con note prot. 556 del 14 maggio 2013 e n. 712 del 17 giugno 2013, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione all'alienazione di un fabbricato sito nel Comune di Sossano (VI), in Via Degora n. 8, censito al Foglio 6 mappale 421 subb. 2-3 del NCT, del valore di € 189.300,00, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente n. 12/2013, allo scopo di acquistare un immobile limitrofo alla Casa di Riposo da mettere a reddito ed in parte utilizzare per i servizi generali della Casa di Riposo stessa.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 18 giugno 2013 ed ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all'alienazione così come presentata dall'Ipab in oggetto indicata, in quanto la richiesta rientra nei criteri di cui alle lettere A) e B) della D.G.R. n. 2307 del 9 agosto 2005, nel testo novellato con D.G.R. n. 455 del 28 febbraio 2006.
Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono per completezza riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- VISTO l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;
- VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
- VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
- VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
- VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 18 giugno 2013, che vengono sintetizzate nell'Allegato A;
delibera
1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Casa di Riposo "San Giuseppe" di Orgiano (VI), come indicato nell'Allegato A;
2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Torna indietro