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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 06 agosto 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1251 del 16 luglio 2013

GEO NOVA S.p.A. - Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 Legge n. 109/1994, in Comune Sommacampagna (VR), autorizzata con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009. Comune interessato: Sona (VR). Istanza di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010).

Note per la trasparenza
Giudizio favorevole alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna, (VR), già autorizzata con DGR n. 996 del 21/04/ 2009.

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna, (VR), già autorizzata con DGR n. 996 del 21/04/ 2009.

 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 24/04/2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta GEONOVA S.p.A. (P. IVA/C.F. n. iscr. R.I. 03042400246), con sede in Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 232560/45/07.

Con nota in data 08/08/2008 (acquisita al protocollo n. 416612/57.19) la Ditta GEO NOVA S.p.A. ha trasmesso istanza, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del procedimento di VIA, allegando a tal fine la necessaria documentazione integrativa.

Nella seduta del 17/09/2008, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni indicate nel parere, n. 210 del 17/09/2008, rinviando invece la votazione relativa all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, successivamente e congiuntamente a quella relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto in questione.

Nella seduta del 10/12/2008, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale reso nella seduta del 17/09/2008, ha espresso parere favorevole n. 219 all'approvazione del progetto ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto sia delle prescrizioni già espresse nel Parere di Compatibilità Ambientale n. 210 del 17/09/2008 che di quelle espresse nel medesimo Parere n. 219 del 10/12/2008.

A seguito di quanto sopra esposto, l'intervento presentato dalla Ditta Geonova S.pA. è stato autorizzato con DGR n. 996 del 21/04/2009.

Nel mese di aprile 2011, a seguito della conclusione dei lavori dei lotti 1 e 2, terminati in data 10/12/2010 e del successivo collaudo datato 26/01/2011, è stata concessa dalla Regione Veneto, con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente ed il Territorio n. 28 del 29/04/2011, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del lotto 1, ai sensi della L.R. n. 3/2000 e della D.G.R. n. 2794 del 23/11/2010, che abilita l'esercizio provvisorio fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.

Nell'agosto 2011, dopo l'apprestamento di tutte le opere necessarie per l'impermeabilizzazione laterale della discarica, regolarmente collaudate dai professionisti incaricati, si sono verificati alcuni collassamenti laterali in settori limitati dell'argilla posta a protezione delle scarpate, e più precisamente in corrispondenza della scarpata lato Est del 2° lotto e scivolamenti di entità più modesta e limitata in corrispondenza della scarpata Sud del 1° lotto.

Con nota del 21/10/2011 - prot. n. 490597/63.01.07 E. 410.01.1, la Ditta Geonova S.pA. ha presentato presso gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. e dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera una richiesta per poter realizzare il "Progetto degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità della impermeabilizzazione della discarica".

Conclusa l'istruttoria tecnica, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 01/02/2012, avendo valutato che gli interventi in progetto non producono effetti negativi sulle componenti ambientali considerate, rispetto a quanto già valutato nel progetto autorizzato con DGR n. 996 del 21/04/2009,

- integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGR n. 1539 del 27/09/2011), ai fini dell'approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e

- integrata, ai sensi della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi proposti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005);

ha espresso a maggioranza dei presenti, parere favorevole n. 338, all'approvazione del progetto alla realizzazione del progetto degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità della impermeabilizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna, (VR), autorizzata con DGR n. 996 del 21/04/2009, con prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere. Tale intervento è stato autorizzato con D.G.R. n. 332 del 06/03/2012.

Con nota del 28/01/2010 (prot. n. 50491/45.07) la Ditta GEONOVA S.p.A., in qualità di Gestore della Discarica per Rifiuti Non Pericolosi Non Putrescibili in località Siberie di Sommacampagna (VR), ha presentato istanza, presso gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., di riclassificazione del proprio impianto in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - Sottocategoria a)", ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 27/09/2010, e conseguente deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010.

La Ditta non ha richiesto un incremento dei codici CER rispetto a quelli già approvati con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009.

A supporto della domanda il Proponente ha prodotto la relazione tecnica "Analisi di rischio sito-specifica inerente la discarica GeoNova nel Comune di Sommacampagna (VR)" (Gennaio 2010).

Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

-       in data 22/03/2010 (prot. n. 158795 del 22/03/2010), relativa alla "Relazione di compatibilità ambientale in conformità alla L.R. n. 3/2000 inerente la discarica GeoNova nel Comune di Sommacampagna (VR)" (Marzo 2010);

-       in data 23/03/2010 (prot. n. 162119 del 23/03/2010), relativa alle "Integrazioni all'analisi di rischio sito-specifica inerente la discarica GeoNova nel Comune di Sommacampagna (VR)" (Marzo 2010);

-       in data 20/04/2010 (prot. n. 216626 del 20/04/2010), relativa alle "Integrazioni all'analisi di rischio sito-specifica inerente la discarica GeoNova nel Comune di Sommacampagna (VR)" (Aprile 2010);

-       in data 31/08/2010 (prot. n. 462887 del 01/09/2010 ), relativa all' "Analisi di rischio sito-specifica ai sensi della DGRV 1766/2010 inerente la discarica GeoNova nel Comune di Sommacampagna (VR)" (Agosto 2010) e "Relazione di prova dell'argilla d'impermeabilizzazione del fondo del primo lotto" (Agosto 2010);

-       in data 21/04/2011 (prot. n. 205883 del 29/04/2011), relativa all'"Analisi di rischio sito-specifica ai sensi della DGRV 1766/2010 inerente la discarica GeoNova nel Comune di Sommacampagna (VR) - Aggiornamento DM 27/09/2010" (Aprile 2011);

-       in data 30/03/2012 (prot. n. 156622 del 03/04/2012), relativa all'"Analisi di rischio sito-specifica ai sensi della DGRV 1766/2010 inerente la discarica GeoNova nel Comune di Sommacampagna (VR)" (Marzo 2012) ed alla "Relazione di compatibilità inerente la discarica GeoNova nel Comune di Sommacampagna (VR)" (Marzo 2012).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto all'istanza originariamente presentata, trattandosi di sviluppi documentali di aggiornamento alla sopraggiunta modifica alla normativa di settore.

Durante l'iter istruttorio sono state pervenute alcune osservazioni, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti l'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

-       Provincia di Verona (prot. n. 146762, del 16/03/2010);

-       Comune di Sommacampagna (prot. n. 161135 del 23/03/2010);

-       Provincia di Verona (prot. n. 167163, del 25/03/2010);

-       Sig. Beniamino Sandrini (prot. n. 170347 del 26/03/2010);

-       Sig. Beniamino Sandrini (prot. n. 180920 del 31/03/2010);

-       Sig. Beniamino Sandrini (prot. n. 189088 del 06/04/2010);

-       Sig. Beniamino Sandrini (prot. n. 204336 del 14/04/2010);

-       Sig. Beniamino Sandrini (prot. n. 222175 del 22/04/2010);

-       Sig. Beniamino Sandrini (prot. n. 237283 del 28/04/2010);

-       Comune di Sommacampagna (prot. n. 238698 del 29/04/2010);

-       Sig. Beniamino Sandrini (prot. n. 2404221 del 29/04/2010);

-       Comune di Sommacampagna (prot. n. 478270 del 10/09/2010);

-       ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso (prot. n. 481506, del 14/09/2010).

-       Comune di Sommacampagna (prot. n. 135263 del 28/03/2013);

-       Comune di Sona (prot. n. 182738 del 30/04/2013);

-       Comune di Sommacampagna (prot. n. 217865 del 23/05/2013).

In data 17/04/2013 si è svolta una riunione tecnica (presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità) di approfondimento istruttorio in merito alle molteplici tematiche e problematiche connesse all'istanza proposta, alle quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii..

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 409 del 24/04/2013, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole alla richiesta presentata dalla GEONOVA S.p.A. (P. IVA/C.F. n. iscr. R.I. 03042400246), con sede in Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso, di:

-       riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta Geonova S.p.A. - già autorizzata con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 - sita in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";

-       deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009;

con le prescrizioni di cui al citato parere.

Con riferimento a quanto sopra, qualora l'autorizzazione alle deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato (rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010 ed all'istanza di sottocategorie, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010), comporti la necessità di una modifica gestionale della discarica in questione, rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere preventivamente rilasciato, su istanza motivata di parte, un nuovo Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Segretario Regionale all'Ambiente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D.M. 27/09/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm. e ii.;

VISTA la D.G.R. n. 996/2009;

VISTA la D.G.R. n. 1539/2011;

VISTE le D.D.G.R. n. 850 del 3 aprile 2007, n. 1838 del 19 giugno 2007, n. 3764 del 9 dicembre 2009 e n. 1766 del 6 luglio 2010, specifiche sulla tematica delle sottocategorie;

CONSIDERATO che, con la succitata deliberazione n. 1766/2010, la Giunta regionale ha istituito un apposito tavolo tecnico al fine di approfondire alcune problematiche relative alla tematica delle sottocategorie di discariche, con particolare riferimento allemodalità di predisposizione delle valutazioni del rischio presentate a supporto delle medesime istanze di autorizzazione alle sottocategorie, e che i lavori del suddetto tavolo sono tuttora in corso;

CONSIDERATO peraltro, che con riferimento alla problematica delle sottocategorie di discarica, sono stati altresì attivati specifici tavoli tecnici interregionali e Stato - Regioni con l'obiettivo di fornire a tutte le regioni indirizzi univoci di rango statale per un'applicazione omogenea della diciplina di settore su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO nel frattempo che, sulla scorta delle risultanze e delle conclusioni del citato tavolo tecnico istituito con DGR n. 1766 del 06 luglio 2010, ove necessario, potrà essere disposta la revisione dell'analisi del rischio e, conseguentemente, potranno essere modificati i termini autorizzativi della discarica;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 24/04/2013;

VISTO il parere n. 409 del 24/04/2013, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1.         di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 409 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 24/04/2013, Allegato Adel presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, in merito:

-       all'istanza di riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta Geonova S.p.A. - già autorizzata con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009 - sita in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";

-       all'istanza di deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009;

presentate dalla Ditta Geonova S.p.A. (P. IVA/C.F. n. iscr. R.I. 03042400246), con sede in Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso;

2.         di autorizzare la riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), gestita dalla Ditta Geonova S.p.A. (P. IVA/C.F. n. iscr. R.I. 03042400246), con sede in Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso, in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 409 del 24/04/2013, Allegato A al presente provvedimento, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

3.         di autorizzare, per i primi due lotti della discarica realizzati,le deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui al parere n. 409 del 24/04/2013, Allegato A al presente provvedimento.

Per quanto riguarda la richiesta di deroga per la concentrazione in eluato del parametro Mercurio, si ritiene di autorizzare una concentrazione pari a 0,04 mg/l, in deroga a quanto previsto dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, anziché 0,06 mg/l richiesti dalla Ditta Geonova S.p.A.;

4.         di autorizzare, anche per i futuri lotti 3, 4 e 5, le deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 996 del 21/04/2009, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui al parere n. 409 del 24/04/2013, Allegato A al presente provvedimento, solo qualora i valori del coefficiente di permeabilità dello strato di argilla sul fondo e sulle pareti dei futuri lotti 3, 4 e 5 risultassero pari o inferiori al valore utilizzato per l'Analisi di Rischio (K ≤ 4,92 x 10-11 m/s).

Per quanto riguarda la richiesta di deroga per la concentrazione in eluato del parametro Mercurio, si ritiene di autorizzare una concentrazione pari a 0,04 mg/l, in deroga a quanto previsto dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, anziché 0,06 mg/l richiesti dalla Ditta Geonova S.p.A.

In caso di valori superiori (K > 4,92 x 10-11 m/s), il richiedente dovrà provvedere ad inoltrare una nuova richiesta, apportando un'Analisi di Rischio tarata con i valori di permeabilità dell'argilla utilizzata per l'allestimento dei nuovi lotti;

5.         ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, qualora la presente autorizzazione alle deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato (rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010 ed all'istanza di sottocategorie, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010), comporti la necessità di una modifica gestionale della discarica in questione, rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere preventivamente rilasciato, su istanza motivata di parte, un nuovo Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Segretario Regionale all'Ambiente;

6.         di disporre che, qualora il tavolo tecnico di cui alla DGRV n. 1766/2010 individuasse nuovi criteri per la predisposizione della valutazione dei rischi, la Ditta dovrà aggiornare - su richiesta della Regione - l'elaborato in questione ai fini della revisione e/o adeguamento del provvedimento di autorizzazione;

7.         di stabilire, come previsto dalla DGRV n. 1766/2010, che il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo alla discarica di cui trattasi dovrà contenere una specifica sezione volta a monitorare nel tempo, con cadenza almeno trimestrale, la qualità delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte nonché il mantenimento delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio, il cui esito dovrà essere trasmesso a Provincia di Verona, ARPAV e Regione;

8.         di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Geonova S.p.A. (P. IVA/C.F. n. iscr. R.I. 03042400246) con sede in Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), al Comune di Sona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

9.         di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

10.     di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

11.     di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

12.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;

14.     di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1251_ AllegatoA_253893.pdf

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