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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 06 agosto 2013


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1246 del 16 luglio 2013

Ditta: Immobiliare San Leonardo S.r.l. Rilascio del permesso di ricerca di acqua termale da denominare "VILLA ZURLA" in comune di S. Ambrogio di Valpolicella (VR)- D.G.R. n. 144/CR del 11.12.2012 - L.R. 40 /80

Note per la trasparenza
Rilascio di autorizzazione mineraria per la durata di tre anni per la ricerca di acqua termale tramite perforazione di un pozzo in comune di S. Ambrogio di Valpolicella (VE)

Note per la trasparenza:

Rilascio di autorizzazione mineraria per la durata di tre anni per la ricerca di acqua termale tramite perforazione di un pozzo in comune di S. Ambrogio di Valpolicella (VE)

 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La ditta Immobiliare San Leonardo S.r.l con sede a Verona, Piazza Cittadella 16 , P.IVA 03510750239 con domanda in data 13 giugno 2011 pervenuta in Regione il 27 giugno 2011 prot. n.306584/ E.420.02.6 ha chiesto ai sensi della L.R. 10.10.1989 n.40 il rilascio di un permesso di ricerca di acqua termale, da denominare "VILLA ZURLA", in comune di S. Ambrogio di Valpolicella (VR) ricadente sul mappale n.1647 del fg. 23 del comune di S. Ambrogio di Valpolicella, dichiarato in proprietà.

L'area del premesso di complessivi 27 metri quadrati è situata in località Domegliara, all'interno di una ampia area destinata a parcheggio e verde privato a servizio del complesso architettonico denominato Villa Rovereti Zurla, ora ristrutturato ed adibito ad unità residenziali.

Sull'area insiste il vincolo paesaggistico secondo quanto previsto dal D.M. 23.5.1957 per il quale la ditta ha prodotto la Relazione paesaggistica e l'ufficio ha inviato la bozza di relazione tecnica illustrativa alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio per il parere preliminare che, in data 28.9.2012 prot.n. 436039, ha espresso parere favorevole.

Come disposto dal D.L.vo 4/2008, di modifica del D.L.vo 152/2006 la domanda di permesso è stata inviata alla provincia di Verona per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA). Con Determina n.687/12 del 17.2.2012 la Provincia di Verona ha decretato il non assoggettamento alla procedura VIA del permesso di ricerca.

L'area proposta ricade in zona individuata dal P.T.R.C. vigente ad area vincolata ai sensi della 1497/39 e a fascia di ricarica degli acquiferi, dal P.T.R.C. adottato, all'interno dell'Ambito n. 24 Alta Pianura Veronese" con priorità 8 a e 26 b e dal P.R.G. del Comune di S. Ambrogio di Valpolicella, come area a verde privato e fascia di rispetto.

Poiché l'area risulta ubicata a circa 3 km dall'area SIC "IT 3210021 Monte Pastello" e a circa 1,5 Km dalla "IT 3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Nord", in data 18.11.2011, la ditta ha presentato la dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza, a firma di tecnico abilitato.

Nell'ambito del programma lavori e del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione presentati, la ditta prevede di perforare un pozzo da realizzarsi ad una profondità di circa 85 metri, con una spesa di circa 15.000 €.

Nel caso le analisi rivelassero la presenza di acque termali con buone caratteristiche, la ditta chiede di usarle in modo corretto e funzionale con una portata di circa 10 litri al secondo per l'alimentazione di uno stabilimento termale che verrà realizzato nell'area a verde.

A norma dell'art. 26 della L.R. 40/1989, copia della domanda di permesso di ricerca è stata depositata in Comune di S.Ambrogio di Valpolicella e pubblicata per 45 giorni consecutivi all'albo pretorio dalla data 18.8.2011. Solo il Comune di S. Ambrogio di Valpolicella ha manifestato le seguenti osservazioni:

-          Si chiede di considerare le possibili interferenze che potrebbe avere il nuovo pozzo sul pozzo comunale denominato Brunori, sito in via dei Dossi della Frazione di Domegliara;

-          Ai fini della competenza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico si chiede sia definita l'esatta finalità del pozzo, non sempre chiara dalla documentazione depositata;

-          Si chiede di approfondire la valutazione e la quantificazione dell'impatto sul suolo dello scarico in particolar modo in relazione alla temperatura dell'acqua.

In merito agli ultimi due punti, il comune dopo aver ricevuto dalla ditta le delucidazioni richieste, con autorizzazione n.3/2012 ha autorizzato lo scarico delle acque termali, ponendo però puntuali prescrizioni che dovranno essere rispettate, una volta realizzato lo stabilimento termale.

La C.T.R.A.E., con parere in data 4.10.2012, - valutato l'intervento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere, verificato che il permesso di ricerca ricade in zona ove lo strumento urbanistico vigente, nonché il P.T.R.C., non ne vieta l'intervento - vista la documentazione presentata, si è espressa favorevolmente alla domanda presentata, con prescrizioni e considerazioni.

A norma dell'art.55 della L.R.40/89, con D.G.R. n. 144/CR del 11.12.2012 è stato richiesto il parere della competente Terza Commissione Consiliare, la quale, esaminato l'argomento nella seduta in data 24 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole al rilascio così come proposto dalla C.T.R.A.E.

Poiché l'area del permesso ricade in zona a vincolo paesaggistico, con lettera A.R. prot.n.67998/E.420.02.2 del 14.2.2013 è stato chiesto il parere, ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 42 / 2004, alla Soprintendenza Beni architettonici e Paesaggio di Verona, che ha lasciato scadere i termini senza presentare osservazioni o prescrizioni.

La delimitazione della zona del permesso di ricerca è individuata graficamente sui piani topografici in scala 1: 5000 e 1: 2.000 per una estensione di 27 metri quadrati come riportato nella cartografia inserita nel Disciplinare del permesso di ricerca (Allegato A). Tale disciplinare riporta anche tutte le prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E. sopracitata .

A corredo della domanda di rilascio, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n.117, la ditta ha presentato il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione; previa verifica d'ufficio, tale piano acquisito agli atti d'ufficio è approvato con il presente atto, in quanto coerente alle statuizioni di cui al D.lgs.117/08. Gli impianti, le strutture e le aree ancorchè inserite nell'ambito del permesso, utilizzate per attività diverse dalle attività minerarie, sono escluse dal Piano di gestione approvato e soggiacciono alle specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza;

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI il R.D. n.1443/ 1927 e la L.R. 10.10.1989 n.40;

VISTA la domanda in data 13 giugno 2011 pervenuta in Regione il 27 giugno 2011 prot. n.306584/ E.420.02.6 di rilascio del permesso di ricerca di acqua termale da denominare "VILLA ZURLA " in comune di S.Ambrogio di Valpolicella (VR);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni e considerazioni, della C.T.R.A.E., espresso nella seduta del 4.10.2012;

VISTA la D.G.R. n. 144/CR del 11.12.2012;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione Consiliare espresso nella seduta del 24.1. 2013;

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

delibera

1.         di rilasciare, per quanto riportato nelle premesse, ai sensi della L.R. 10.10.1989 n. 40, alla ditta Immobiliare San Leonardo S.r.l con sede a Verona, Piazza Cittadella 16 - P.IVA 03510750239 - il permesso di ricerca di acqua termale denominato "VILLA ZURLA" in comune di S.Ambrogio di Valpolicella (VR), subordinatamente al rispetto delle disposizioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare di permesso di ricerca allegato alla presente deliberazione (Allegato A) della quale costituisce parte integrante;

2.         di stabilire e delimitare l'area entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, per una estensione di 27 metri quadratiricadenti nel mappale n.1647 del fg. 23 del comune di S. Ambrogio di Valpolicella (VR) di proprietà della ditta, come individuato con linea rossa continua sui piani topografici in scala 1: 5.000 e 1: 2.000, riportati nel succitato Disciplinare di permesso di ricerca (Allegato A) ;

3.         di stabilire che la durata del permesso di ricerca è di tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/89;

4.         di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, tiene luogo ad ogni altro atto, nulla osta, od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell'area ed in particolare di quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G del comune di S.Ambrogio di Valpolicella (VR) ;

5.         di approvare il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione presentato a corredo della domanda dalla ditta ed acquisito agli atti d'ufficio;

6.         di stabilire infine che il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

7.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8.         di incaricare per l'esecuzione del presente atto, la Direzione Geologia e Georisorse;

9.         di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33;

10.     di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

11.     di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(seguono allegati)

1246_AllegatoA_253889.pdf

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