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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 06 agosto 2013


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1245 del 16 luglio 2013

Ditta Marmi Camposilvano s.r.l.. Autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata "CAMPOSILVANO A", sita in Comune di Velo Veronese (VR) (L.R. 44/82).

Note per la trasparenza
Il provvedimento riguarda il rilascio dell'autorizzazione ad ampliare la cava di marmo denominata "CAMPOSILVANO A", sita in Comune di Velo Veronese (VR).

Note per la trasparenza:

 Il provvedimento riguarda il rilascio dell'autorizzazione ad ampliare la cava di marmo denominata "CAMPOSILVANO A", sita in Comune di Velo Veronese (VR).

 

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

1)      di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);

2)      di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Marmi Camposilvano s.r.l. - P.IVA - 02893020236 - con sede in Lugo di Grezana (VR) via Corso n. 41, la coltivazione in ampliamento della cava di marmo denominata "CAMPOSILVANO A" e sita in Comune di Velo Veronese (VR), di cui alla domanda pervenuta in Regione il 01.07.2003 e assunta al prot. n. 5229/46.02, all'interno dell'area individuata con retinatura rossa e blu nell'allegato n. 1 "Riferimenti cartografici - Viabilità" a scala 1:2.000, facente parte della documentazione assunta al prot. n. 92068/46.02 del 12.02.2004, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate. La documentazione di progetto, così come autorizzato, è costituita dai seguenti elaborati:

- RIFERIMENTI CARTOGRAFICI - VIABILITA' (allegato n. 1) (scale varie) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004);

- RELAZIONE GEOLOGICA (allegato n. 2) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004);

- STATO ATTUALE - Planimetria e Sezioni (scala 1: 500 e 1:200) (allegato n. 3) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004)

- STATO DI PROGETTO - Planimetria e Sezioni (scala 1: 500 e 1:200) (allegato n. 4) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004);

- STATO DI RICOMPOSIZIONE - Planimetria e Sezioni (scala 1: 500e 1:200) (allegato n. 5) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004);

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (allegato n. 6) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004);

- RELAZIONE TECNICA (allegato n. 7) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004);

- RELAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (allegato n. 8) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004);

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (allegato n. 9) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004);

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI (scale varie) (allegato n. 10) (prot. 92068/46.02 del 12.02.2004);

- REGIMAZIONE IDRAULICA Planimetria - integrazione (scala 1:500) (prot. 24939 del 13.01.2006);

- RELAZIONE IDRAULICA - integrazione (prot. 24939 del 13.01.2006);

- FASI ESECUTIVE Planimetria (scala 1:500) (prot. 24939 del 13.01.2006);

- CONFRONTO CON PROFILI DA PROGETTO APPROVATO - Planimetria e Sezioni (scala 1:1000) (prot. 24939 del 13.01.2006);

- RELAZIONE PAESAGGISTICA di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 (allegato n. 13) (prot. 121968 del 01.03.2007);

- ASSEVERAZIONE DI NON INCIDENZA AMBIENTALE (prot. 269255 del 11.06.2012);

- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (prot. 269255 del 11.06.2012);

- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (prot. 269255 del 11.06.2012);

3)      di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la coltivazione della cava di cui al punto 2) sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area della cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

4)      di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al precedente punto ha durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

5)      di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 2385 del 01.08.2006 di autorizzazione alla coltivazione della cava;

6)      di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere ultimati entro 4 anni dalla data della presente autorizzazione;

7)      di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a)      recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava come indicata con retinatura rossa e blu nell'allegato n. 1 "Riferimenti cartografici - Viabilità" a scala 1:2.000, facente parte della documentazione assunta al prot. n. 92068/46.02 del 12.02.2004, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima, cartelli ammonitori di pericolo;

b)      delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Verona, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;

c)      porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

d)      accumulare i materiali di scarto ed associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;

e)      accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, a condizione che trattasi di terra non inquinata e cioè che le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 o ai valori di fondo naturale del sito;

f)       procedere con i lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere e secondo la seguente metodologia:

- riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante un andamento che riprenda i caratteri morfologici originari, senza lasciare fronti di scavo a vista ed in raccordo con le quote del piano campagna circostante;

- provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;

- provvedere alla ricostituzione del prato e dell'area boscata;

g)      non interessare con l'escavazione una superficie superiore a 3/4 dell' intera area di scavo prevista in progetto (cava originaria + ampliamento) prima che sia stata ricomposta morfologicamente, e/o risulti inalterata, una superficie pari ad almeno 1/4 della citata intera area. L'avvenuta sistemazione ambientale di 1/4 dell'area di cava, e/o la sua integrità, dovrà essere attestata dal Direttore dei Lavori per mezzo di opportuno rilievo topografico. Tale attestazione dovrà essere comunicata a Comune, Provincia e Regione. Gli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto devono essere soggetti a un attento controllo da parte dell'autorità di vigilanza;

h)      utilizzare, a integrazione dei materiali di cui alla lettera e) e già presenti in cava, terre di scavo provenienti dall'esterno, per un quantitativo non superiore a 5.000 mc, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D.lgs. n. 117/08, a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità a quanto disposto al punto 2) lettera C del medesimo provvedimento 761/2010;

i)        trattare con pigmenti ossidanti, durante i lavori di escavazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e, comunque, estendere ed eseguire tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza durante i lavori;

j)        destinare il materiale associato esclusivamente alla ricomposizione ambientale autorizzata. Il volume di materiale associato previsto in esubero dal progetto potrà essere asportato dalla cava solo previa specifica autorizzazione, da richiedere ai sensi della DGR 652/2007, a seguito dell'esito di verifiche da eseguire in fase avanzata dei lavori di coltivazione;

k)      asportare dall'area di cava esclusivamente il "marmo" utile commerciabile individuato come "prodotto utile sul primo orizzonte estrattivo" nell'allegato n. 7 "Relazione tecnica" di progetto per una volumetria non superiore a 17.616 mc.. E' vietato espressamente l'asporto e la commercializzazione di materiale diverso dal "marmo", ancorché utilizzabile come materiale per la produzione di granulati (calcare per usi industriali);

l)        effettuare l'estrazione secondo le modalità specificatamente indicate nella documentazione progettuale ed in accoglimento e in conformità con le indicazioni della Amministrazione comunale;

m)    effettuare la pulizia con asporto del materiale associato (fini, sfridi etc.) dal banco utile dopo la rimozione dello strato squadrato nonché eseguire la stuccatura accurata delle fratture beanti sul banco utile in coltivazione con bentonite, al fine di contenere fenomeni di dilavamento e percolazione dei fini di segagione del banco stesso;

n)      rispettare il programma di movimentazione interna del terreno vegetale e dei materiali di scavo così come illustrato nella relazione integrativa;

o)      assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

p)      realizzare e mantenere in efficienza adeguate opere di regimazione delle acque meteoriche e delle acque provenienti dal taglio dei blocchi come previsto nella relazione integrativa, anche attuando di un piano di autocontrollo che dimostri la corretta gestione dei limi derivanti dalla segagione del marmo in osservanza delle norme vigenti in materia

q)      prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate, anche con l'eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza, in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.lgs. n. 624 del 25.11.1996;

r)       regolamentare l'eventuale utilizzo degli esplosivi con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;

s)       mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante;

t)        mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili per evitare eventuali fenomeni di cedimento del fronte di cava e/o distacco di ammassi rocciosi, derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva, anche al fine di tutelare i terreni limitrofi all'area di cava;

u)      presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

v)      attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, rilasciando agli enti preposti alla vigilanza opportune dichiarazioni di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori;

w)    stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione , con il Comune di Velo Veronese, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82 in conformità alle direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso inutilmente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

x)      non iniziare i lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;

y)      regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;

z)       rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;

aa)   effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale, anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;

bb)   trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa alla corretta messa a dimora delle specie arboree;

8)      di stabilire che la mancata presentazione e adeguamento del deposito cauzionale costituisce presupposto per la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione e che la Direzione Regionale competente potrà attivarsi in tal senso qualora la ditta non provveda;

9)      di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 7 lettera u), il deposito cauzionale per l'importo complessivo di Euro 268.497,50 (duecentosessantottomila-quattrocentonovantasette/50) (deposito n. 02G55293183 del 14.11.2006 della Liguria Assicurazioni s.p.a., bolletta n. 0800127 del 07.03.2008 di € 250.000,00, bolletta n. 0022739 del 27.05.2010 di € 4.750,00 e deposito non costituito di € 13.747,50), presentato dalla ditta Marmi Camposilvano s.r.l in favore della Regione Veneto, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 2385 del 01.08.2006, nonché di restituire alla ditta medesima i relativi atti di fidejussione, imputando la relativa spesa al capitolo n. 92040 "Restituzione depositi cauzionali diversi";

10)   di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

11)   di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;

12)   di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;

13)   di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da calcare lucidabile (marmo) e di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta;

14)   di approvare, ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Marmi Camposilvano s.r.l., pervenuto in Regione il 03.05.2011 al prot. n. 219909 del 06.05.2011 e successive integrazioni, dando atto che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

15)   di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;

16)   di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli di cui al D.lgs. 117/08;

17)   di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;

18)   di comunicare la presente autorizzazione alla Sopraintendenza per i Beni Ambientali per quanto di competenza;

19)   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

20)   di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

21)   di stabilire l'importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta Marmi Camposilvano s.r.l. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00) a titolo di conguaglio, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;

22)   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

23)   di incaricare la Direzione Regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

24)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

25)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

 

Allegati (omissis)

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