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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1244 del 16 luglio 2013
Ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "RONCALTO", sita in comune di Asiago (VI). (L.R. 44/1982).
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo denominata "RONCALTO" in Comune di Asiago (VI).
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 28.05.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);
2. di autorizzare la ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. (C.F. 00731020244), con sede a Conco (VI) in via Bagnara n. 16, a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "RONCALTO" in Comune di Asiago (VI), delimitata con linea azzurra (autorizzazione) e rossa (area di ampliamento) nell'estratto catastale in scala 1:2000 contenuto nella tavola 1 (inquadramento cartografico) facente parte della documentazione di progetto acquisita al prot. 117072 in data 02.03.2010, ed in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 3 e con le prescrizioni sotto indicate;
3. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati:
a. documenti acquisiti al prot. 117072 in data 02.03.2010:
- relazione tecnica;
- relazione geologica;
- relazione paesaggistica;
- tav. 1 - inquadramento cartografico;
- tav. 2 - programma di estrazione;
- tav. 3 - programma di estrazione - sezioni;
- tav. 4 - programma di ricomposizione ambientale;
- tav. 5 - programma di ricomposizione ambientale - sezioni;
- dichiarazione di esenzione dalla presentazione della valutazione di incidenza ambientale;
- piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
b. documenti acquisiti al prot. 58877 in data 07.02.2013:
- indagine ambientale;
- file in formato digitale (DXF) dello stato di fatto rilevato e del progetto di sistemazione morfologica, contenuti in apposito compact disk;
4. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale nella cava "RONCALTO" , è costituito da "calcare lucidabile (marmo)", per un volume pari a circa mc 35.620 da progetto, di cui mc 3.700 in ampliamento rispetto alle precedenti autorizzazioni;
5. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 2272 del 10.04.1990, n. 1388 del 13.03.1992 e n. 2191 del 17.06.1997;
6. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 117072 in data 02.03.2010, corredato da indagine ambientale, e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
7. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2020;
8. di stabilire a carico della ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a. presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 565.400,00 (cinquecentosessanta-cinquemilaquattrocento/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b. stipulare con il Comune di Asiago, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
c. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell'area medesima o posti in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza;
d. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area in coltivazione con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5, muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
e. mantenere l'argine presente lungo il ciglio sud della strada comunale per Roncalto fino alla conclusione dei lavori di estrazione;
f. completare la ricomposizione ambientale delle "aree sistemate" e delle aree del primo stralcio, come indicato nel programma di ricomposizione -stralci attuativi- di tav. 4 ed avviare le procedure per l'estinzione parziale delle aree medesime, prima di iniziare i lavori nell'area di ampliamento;
g. eseguire i lavori di coltivazione, indipendentemente dalla sequenza dei lotti previsti in progetto, interessando con lo scavo una superficie superiore ai 2/3 dell'area di cava a sud della strada comunale per Roncalto, solo dopo che sia stata ricomposta almeno 1/3 della medesima area;
h. non effettuare lavori di coltivazione durante il mese di agosto e concordare con l'amministrazione comunale eventuali ulteriori periodi di interruzione dell'attività di coltivazione in funzione delle esigenze turistiche della zona;
i. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
j. mantenere sempre nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione, come autorizzata;
k. destinare il materiale associato esclusivamente per la ricomposizione ambientale autorizzata. Non è consentito l'asporto dall'area della cava del materiale associato derivante dalla coltivazione del marmo;
l. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
m. riportare in fase di sistemazione uno spessore di terreno vegetale tale da garantire un assetto stabile, non soggetto a dilavamento e, per il rinverdimento, potenziare la concentrazione della miscela di sementi utilizzando nelle zone a maggiore pendenza tecniche di idrosemina a spessore;
n. utilizzare per la ricomposizione, ad eventuale integrazione del terreno superficiale accantonato, terra di provenienza esterna alla cava, derivante da scavi, in conformità alle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. 761 del 15.03.2010, avente idonei requisiti di qualità ambientale dimostrati mediante il rispetto dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006;
o. assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
9. di stabilire che la Direzione regionale Geologia e Georisorse, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
10. di riservarsi espressamente, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
11. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8 lettera a del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni n. 2272 del 10.04.1990, n. 1388 del 13.03.1992 e n. 2191 del 17.06.1997, fino all'importo di € 354.176,39 (deposito n. 23922 della Banca Popolare di Marostica, bolletta: n. 2513 del 19.12.2012), nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fidejussione;
12. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
13. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 300,00 (trecento/00);
14. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di € 300,00 (trecento/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
15. di fare obbligo alla ditta titolare delle autorizzazioni di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;
16. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Asiago, alla Provincia di Vicenza, al Servizio forestale regionale di Vicenza;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
18. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
19. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
20. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
22. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto;
Allegati (omissis)
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