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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 06 agosto 2013


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1264 del 16 luglio 2013

"Azienda Brutti - società agricola semplice". Variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Nogarole Rocca (VR).

Note per la trasparenza
Il provvedimento in oggetto approva la variante del progetto presentato dalla società agricola "Azienda Brutti " società agricola semplice" ai sensi del D. lgs. n. 387/2003, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 9 marzo 2010 - Comune di Nogarole Rocca (VR) "Azienda Brutti - società agricola semplice". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di opere, impianti e attrezzature di cui alla Manifestazione di interesse n. 427596/2009 per la valorizzazione energetica delle biomasse di origine animale, nonché di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante del progetto presentato dalla società agricola "Azienda Brutti - società agricola semplice" ai sensi del D. lgs. n. 387/2003, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 9 marzo 2010 - Comune di Nogarole Rocca (VR) "Azienda Brutti - società agricola semplice". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di opere, impianti e attrezzature di cui alla Manifestazione di interesse n. 427596/2009 per la valorizzazione energetica delle biomasse di origine animale, nonché di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto.

 

L'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con recente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 9 marzo 2010, la società "Azienda Brutti - società agricola semplice" (CUAA 00431610237), con sede legale e operativa in via Muri; 2/C - Comune di Nogarole Rocca (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Nogarole Rocca (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche (effluenti di allevamento) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 14 maggio 2012 la medesima società "Azienda Brutti - società agricola semplice" ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 575/2010, riguardante principalmente:

-      il rilascio di una variante alla costruzione, rispetto a quanto approvato nel corso del precedente procedimento amministrativo conclusosi con la D.G.R. n. 575 del 9 marzo 2010 (opere realizzate difformemente al titolo abilitativo);

-      la modifica al piano di alimentazione, incrementando la quantità di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico).

Relativamente al primo punto, il progetto di variante prevede la verifica della compatibilità, sotto tutti i profili tecnico-amministrativi, dei seguenti manufatti:

-      la modifica del tracciato della rete di teleriscaldamento;

-      l'aumento di volume del bacino del bacino di laminazione;

-      la modifica del locale tecnico di comando dell'impianto;

-      la modifica a scale e passerelle dell'impianto di trattamento del digestato;

-      la realizzazione di una pedana di servizio tra la vasca di equalizzazione del digestato e il digestore;

-      la modifica delle dimensioni dei muri delle trincee di stoccaggio insilati e letame e modifiche tracciato della gestione di raccolta delle acque e dei percolati.

A seguito del primo incontro della Conferenza di servizi si è preso atto che gli interventi in progetto di variante sono stati già realizzati e, ravvisando l'ipotesi di infrazione all'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio), la Direzione regionale Agroambiente ha attivato nei confronti della Società agricola proponente la contestazione delle violazioni alle prescrizioni n. 6., 7., 8. e 9. contenute nella più volte citata D.G.R n. 575/2010.

In data 10 aprile 2013 la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

-     adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas;

-     trasmissione degli accordi per la fornitura di biomassa regolarmente registrati;

-     trasmissione della perizia inerente i costi di demolizione dell'impianto;

-     fidejussione, conforme alla D.G.R. n. 253/2012, a garanzia ripristino dell'area;

-     attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società "Azienda Brutti - società agricola semplice" una modifica all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

-      la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 203633 del 14 maggio 2013);

-      l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 153571 del 10 aprile 2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 9 marzo 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di servizi del 22 febbraio e del 10 aprile 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 203633 del 14 maggio 2013, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO, altresì, che:

-      con contratto di affitto, registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona 1 il 25 febbraio 2010, n. 452, atti privati, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Verona - Servizio pubblicità immobiliare, Registro Generale al n. 7980 e Registro Particolare al n. 4959, come da atto notarile del 12 febbraio 2010, a firma del notaio dottor Francesco Tinazzo, notaio in Verona (repertorio n. 22541 - raccolta n. 9327) e successivo frazionamento del 5 maggio 2011, protocollo n. 2011/VR0210740, dal quale risulta che la società "Azienda Brutti - società agricola semplice" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e delle infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Nogarole Rocca - catasto fabbricati, foglio 14 mappali n. 107 e 128 e foglio 15, mappale n. 110) sino al 10 novembre 2026;

-      con atti di servitù di passaggio e di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 1 il 9 maggio 2011 al n. 8566, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 10 maggio 2011, al Registro generale n. 17511/2/3 e Registro particolare n. 10401/2/3, come da atto notarile dell'11 febbraio e del 14 aprile 2011 a firma del dott. Luigi Tuccillo, notaio in Villafranca di Verona (VR) (Rep. n. 149014 e n. 1149194 e Racc. n. 14065), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Nogarole Rocca (VR), catasto fabbricati, sezione unica, foglio 14, mappale n. 127 sub 1 e catasto terreni, sezione unica foglio 14, mappali n. 95 e 124 );

-      con l'accordo di fornitura della biomassa di origine zootecnica (pollina), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, il 9 aprile 2013, al registro n. 3011 - serie 3a, la società "Azienda Brutti - società agricola semplice" ha la disponibilità delle materie fecali di origine avicola, ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

-      con l'accordo di fornitura della biomassa di origine zootecnica (pollina), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, il 9 aprile 2013, al registro n. 3012 - serie 3a, la società "Azienda Brutti - società agricola semplice" ha la disponibilità delle materie fecali di origine avicola, ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

-      con l'accordo di fornitura della biomassa di origine zootecnica (pollina), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, il 9 aprile 2013, al registro n. 3014 - serie 3a, la società "Azienda Brutti - società agricola semplice" ha la disponibilità delle materie fecali di origine avicola, ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

-      AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona con nota acquisita a protocollo regionale n. 153571 del 10 aprile 2013 ha confermato il Piano aziendale, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;

-      con nota protocollo n. 182633, del 30 aprile 2013, la medesima società "Azienda Brutti - società agricola semplice" ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n.453/2010, la perizia di stima, asseverata dal geom. Pietro Guadagnini, iscritto al Collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Verona al n°2473 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Verona, il 19 marzo 2013, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 274.098,06 (duecentosettantaquattromilanovantotto/06).

PRESO ATTO, altresì, che con nota protocollo n. 65590 del 12 febbraio 2013, la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistica per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.         di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 9 marzo 2010, la variante alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

-      sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente suinicolo e avicolo) di origine aziendale ed extra-aziendale (66.98 % pari a 11.042 t in peso);

-      prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 33.02 % pari a 5.444 t in peso), compresi quelli residuali non costituente rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistatai sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli)

3.         di autorizzare, in sostituzione del punto 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 9 marzo 2010, la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J312 GS-C225) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,301 MW associato a un generatore (marca Leroy Somer, modello LSAC 49 L9) di potenza elettrica utile di 0,526 MW (potenza termica utile di 0,650 MW);

4.         di autorizzare la società "Azienda Brutti - società agricola semplice" (CUAA 00431610237), con sede legale e operativa in via Muri, 2/C - Comune di Nogarole Rocca (VR), la variante alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3., nel Comune di Nogarole Rocca (VR), catasto fabbricati, foglio 14 mappali n. 107 e 128 e foglio 15, mappale n. 110, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 222284 del 14 maggio 2012, n. 56160 del 6 febbraio 2013, n. 131143 del 26 marzo 2013 e n. 203633 del 14 maggio 2013;

5.         di autorizzare la società "Azienda Brutti - società agricola semplice", in sostituzione del punto 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 9 marzo 2010, la variante alla costruzione e all'esercizio di un impianto di ossigenazione biologica della frazione liquida del digestato (trattamento nitro-denitro), in uscita dal processo di fermentazione anaerobica di cui al precedente punto 2, pari a 8.850 abitanti equivalente (A.E.), da ubicarsi in Comune di Nogarole Rocca (VR), catasto fabbricati, foglio n. 14, mappali n. 107 e 128, e foglio 15, mappale 110, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 222284 del 14 maggio 2012, n. 56160 del 6 febbraio 2013, n. 131143 del 26 marzo 2013 e n. 203633 del 14 maggio 2013;

6.         di autorizzare, altresì, la società "Azienda Brutti - società agricola semplice",in sostituzione del punto 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 9 marzo 2010, la variante alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento (potenza termica impegnata 288 kW), a servizio:

-   della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (95 kW);

-   delle strutture agricolo-produttive adibite ad allevamento suini (117 kW);

-   della termostatazione della vasca del processo di ossidazione dei reflui (63 kW);

pari a complessivi 2.463 MWh/anno (51 % della producibilità termica potenziale di 4.400 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Nogarole Rocca (VR),catasto fabbricati, foglio n. 14, mappali n. 107 e 128, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 222284 del 14 maggio 2012, n. 56160 del 6 febbraio 2013, n. 131143 del 26 marzo 2013 e n. 203633 del 14 maggio 2013;

7.         di approvare l'allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato A approvato con il punto 9. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 9 marzo 2010, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché dei dispositivi 5. e 7. della citata D.G.R. n. 575/2010;

8.         che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., e ai dispositivi 5. e 7. della più volte citata deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 9 marzo 2010, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Nogarole Rocca (VR), catasto fabbricati, foglio 14 mappali n. 107 e 128 e foglio 15, mappale n. 110, e catasto terreni, foglio 14, mappali n. 95, 107 e 124, perdono efficacia e quindi decadono il 10 novembre 2026, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;

9.         di comunicare, alle società agricola "Azienda Brutti - società agricola semplice" e alle Amministrazioni e Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della variante dell'autorizzazione di cui ai punti 2., 3., 5., e 6., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

10.     di approvare l'importo di € 274.098,06 (duecentosettantaquattromilanovantotto/06) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., dei dispositivi 5. e 7. della citata D.G.R. n. 575/2010, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

11.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12.     di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

13.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1264_AllegatoA_253787.pdf

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