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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 06 agosto 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1236 del 16 luglio 2013

Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Agenas e la Regione Veneto finalizzato alla gestione del sistema di formazione continua.

Note per la trasparenza
Con la presente delibera, si procede ad approvare la convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) finalizzata alla gestione del sistema di formazione continua della Regione Veneto. Sono inoltre individuati gli ambiti di interesse regionale per lo svolgimento delle attività di formazione continua svolte dalle Aziende del SSR, per l'anno 2013, finalizzate a certificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Tavolo di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera, si procede ad approvare la convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) finalizzata alla gestione del sistema di formazione continua della Regione Veneto. Sono inoltre individuati gli ambiti di interesse regionale per lo svolgimento delle attività di formazione continua svolte dalle Aziende del SSR, per l'anno 2013, finalizzate a certificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Tavolo di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli articoli 16, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinques e 16sexties del D.Lgs n.502/1992 e s.m.i. dettano norme per la formazione nel SSN ed in particolare il terzo comma dell'articolo 16ter dispone che "Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua".

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 3600 del 13 dicembre 2002, ha dato piena realizzazione fin dalla fase sperimentale al sistema di formazione continua che costituisce lo strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali nonché a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

Con DGR n. 2220 del 21 settembre 2010, la Regione del Veneto ha recepito gli Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009, manifestando così la propria volontà di dare attuazione al nuovo regime di ECM. Gli Accordi suddetti delineano le nuove regole per il sistema di accreditamento della formazione continua ed, in particolare, l'Accordo del 5 novembre 2009 definisce i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento dei "Provider", cioè di soggetti che sono abilitati ad erogare formazione ai fini ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

La fase attuativa degli Accordi Stato-Regioni di cui trattasi, prevede il passaggio da un sistema di accreditamento degli eventi, ad un sistema di accreditamento dei Provider, e l'avvio di un sistema di valutazione della qualità della formazione erogata, attraverso organismi a ciò preposti ed individuati a livello regionale.

L'Accordo Stato-Regioni del 2009 prevede in particolare due distinti livelli di accreditamento dei Provider: uno nazionale, per i soggetti che erogano formazione nell'ambito territoriale di più Regioni, e uno regionale, per i soggetti che erogano formazione solo nell'ambito di una Regione. Inoltre prevede l'obbligo di accreditamento regionale per le seguenti tipologie di soggetti:

-        Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

-        Altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati;

-        Enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale.

Per quanto attiene l'accreditamento regionale, con DGR n. 2215 del 20 dicembre 2011 si è proceduto ad approvare il "Disciplinare" che definisce i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati (Provider) che intendono erogare eventi formativi rivolti ai professionisti della sanità nella Regione del Veneto prevedendo, in fase di prima applicazione, l'accreditamento provvisorio per le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere e l'Istituto Oncologico Veneto. Per questi soggetti è stata prevista una procedura semplificata per la verifica dei requisiti.

Con successiva DGR n. 1969 del 2 ottobre 2012, si è recepito l'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 che detta le linee guida per i manuali di accreditamento dei provider regionali e prevede, l'impegno degli Enti accreditanti ad avviare il procedimento di accreditamento dei provider entro un anno dalla data di sottoscrizione del suddetto Accordo. Tale attività, peraltro, richiede la messa a punto di specifiche funzionalità del sistema informatico dell'ECM regionale.

Al fine di adempiere integralmente a quanto previsto dalla normativa e dagli accordi nazionali, in particolare per quanto attiene al passaggio dal regime di accreditamento degli eventi a quello dei provider, i competenti uffici della Segreteria regionale per la Sanità, con nota in data 3 aprile 2013 prot.n. 141077, hanno verificato la possibilità di sottoscrivere una convenzione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), avvalendosi del supporto tecnico, amministrativo e informatico già consolidato presso la stessa Agenzia.

Si ricorda al proposito che il comma 357 dell'articolo 2 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, riguardante il Sistema Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) ha disposto il trasferimento all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali della gestione amministrativa del programma di ECM e dei compiti di supporto alla Commissione Nazionale di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e che ad oggi già sette regioni hanno attivato il sistema di Accreditamento Provider in convenzione con Agenas.

In particolare è stato chiesto ad Agenas di mettere a disposizione la propria piattaforma informatica - personalizzandola secondo le richieste in modo da garantire la continuità delle attività in coerenza con quanto sino ad oggi disciplinato dalla Regione Veneto -, a farsi carico degli adempimenti amministrativi previsti nell'ambito delle procedure di accreditamento (accreditamento provvisorio e standard dei provider, accreditamento attività fromative) e a fornire ulteriori servizi, quali un call center e attività formative di supporto.

Con nota del 10 aprile 2013 prot. n. 4295 Agenas ha preso atto positivamente della proposta, inviando il relativo schema di convenzione. In tal modo la Regione Veneto, che manterrà le attività di programmazione, verifica e controllo del sistema regionale di formazione continua, ridurrà significativamente gli oneri a proprio carico, sia relativamente alla riprogettazione e manutenzione del sistema informatico ECM che abbisognava di significative implementazioni, sia per quanto attiene al personale impiegato presso gli uffici regionali.

Il dirigente responsabile del Servizio Formazione del Personale SSR, con specifica relazione agli atti prot.n. 201490 del 13/5/2013, ha rappresentato in maniera analitica i dati di costo e gli elementi che propendono per ritenere conveniente sia dal punto di vista economico che amministrativo la sottoscrizione della convenzione in parola.

La convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. La stessa prevede che il 70% del contributo a carico dei Provider venga trattenuto da Agenas e il 30% dello stesso venga versato alla Regione.

Si propone che la convenzione abbia validità dalla comunicazione di avvio attività da parte di Agenas e sino al 31 dicembre 2014. Si propone altresì che la stessa si intenda tacitamente prorogata sino al 31 dicembre 2015 ove le parti non comunichino espressamente un diverso intendimento almeno sessanta giorni prima della scadenza. Inoltre la Regione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in tutto o in parte, per documentati motivi, comunicando il proprio intendimento con un preavviso di almeno 90 giorni.

Si ritiene inoltre di consentire per le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere e l'Istituto Oncologico l'utilizzo della piattaforma regionale e ciò sino al definitivo passaggio sulla piattaforma di Agenas, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2013.

Per tutti gli altri soggetti registrati come Organizzatori di Formazione nel sistema regionale, che abbiano inviato la Dichiarazione di interesse all'accreditamento provvisorio come Provider, secondo le indicazioni fornite nell'avviso del 21/12/2012  pubblicato nel sito http://ecm.regione.veneto.it,  si propone di consentire l'utilizzo della piattaforma regionale sino al definitivo passaggio sulla piattaforma di Agenas e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, previo versamento del contributo, riferito all'anno 2013, comprensivo della quota fissa e della quota variabile, secondo quanto stabilito con DGR 1969 del 02/10/2012, che di seguito si riporta:

Gruppo A)

-         Altri Soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati

-         Enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale

quota fissa: € 775,00(pari al30% del contributo annuale richiesto dal sistema di accreditamento nazionale di € 2.582,28)

quota variabile: in base al n. di eventi formativi erogati nel 2012, suddivisi per fasce, secondo la tabella seguente

FASCIA 1

da 1 a 5 eventi

FASCIA 2

da 6 a 15 eventi

FASCIA 3

da 16 a 50 eventi

FASCIA 4

da 51 a 70 eventi

FASCIA 5

≥ 71

€ 230

€ 800

€ 2.400

€ 4.700

€ 6.000

Gruppo B)

-         Università, Facoltà e Dipartimenti Universitari ;

-         Istituti scientifici del servizio sanitario nazionale (ISPEL, ISS, IRCCS, IZS);

-         Istituti del consiglio nazionale delle ricerche;

-         Società scientifiche;

-         Associazioni professionali in campo sanitario;

-         Ordini e Collegi delle professioni sanitarie;

-         Fondazioni a carattere scientifico;

-         Case editrici scientifiche;

-         Società, Agenzie ed Enti pubblici purché operino nell'ambito della formazione continua degli operatori sanitari;

-         Società, Agenzie ed Enti privati purché operino nell'ambito della formazione continua degli operatori sanitari;

quota fissa: € 1.291,14(pari al50% del contributo annuale richiesto dal sistema di accreditamento nazionale di € 2.582,28)

quota variabile: in base al n. di eventi formativi erogati nel 2012 suddivisi per fasce, secondo la tabella seguente

FASCIA 1

da 1 a 5 eventi

FASCIA 2

da 6 a 15 eventi

FASCIA 3

da 16 a 50 eventi

FASCIA 4

da 51 a 70 eventi

FASCIA 5

≥ 71

€ 400

€ 1.200

€ 4.000

€ 10.000

€ 12.000

Le modalità di versamento di quanto dovuto saranno rese note, con specifica comunicazione, pubblicata sul sito dell'ECM regionale.

La Regione del Veneto si impegna a recepire tutte le eventuali modifiche ed integrazioni al "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei Provider ECM" approvato con DGR 2215 del 20 dicembre 2011, adottate in applicazione di successivi Accordi Stato-Regioni aventi ad oggetto l'accreditamento ECM. 

CONTRIBUTO ALLE SPESE

Il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2010 ha stabilito il contributo alla spese con riferimento alle procedure di accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua nazionali.

La Regione, con proprio atto, determina il contributo alle spese a carico dei soggetti che si accreditano presso il proprio sistema di formazione continua, stabilendo entità, modalità e termini.

Già con DDGGRR n.2215/2011 e n.1969/2012, che richiamano le norme nazionali in materia, era previsto un contributo alle spese riferito all'anno solare a carico dei Provider e Organizzatori di Formazione regionali, a copertura degli oneri diretti e indiretti a carico della Regione, per l'espletamento delle attività di competenza e per il funzionamento degli Organismi di governo dell'ECM (Consulta delle Professioni Sanitarie, Commissione Regionale ECM e Osservatorio regionale per la Formazione Continua). La corresponsione del contributo era peraltro legata al definitivo passaggio al regime di accreditamento dei Provider e alla necessaria riprogettazione del sistema informatizzato ECM.

Tuttavia, ad integrazione e a parziale modifica di quanto disposto dalle sopra citate delibere e in previsione della sottoscrizione della convenzione - tenuto conto di quanto previsto dall'art.92, comma 4 della L. n. 388/2000 -, si ritiene di diversificare il contributo previsto per le Aziende Sanitarie (precedentemente esonerate) e per gli altri soggetti, sia per quelli che obbligatoriamente devono permanere nel sistema regionale e, raggruppati nel cosiddetto Gruppo A) del "Disciplinare" e per i soggetti appartenenti al Gruppo B), che possono liberamente decidere se operare solo a livello regionale o chiedere l'accreditamento nazionale.

In particolare per le Aziende Sanitarie e per gli Ospedali Classificati ex art. 1 L. n.132/1968 viene fissato un contributo annuo, comprensivo della quota annuale e della quota per evento, calcolato sulla base del numero di eventi base (escluse le riedizioni) - residenziale, formazione sul campo, FAD - erogati nell'anno precedente come di seguito specificato:

- € 3.000 fino a 30 eventi;

- € 5.500 da 31 a 60 eventi;

- € 8.000 da 61 a 90 eventi;

- € 10.500 da 91 a 120 eventi;

- € 13.000 oltre 120 eventi.

Per gli altri soggetti pubblici/privati:

-                contributo annuale € 258,22;

-                contributo per l'accreditamento di attività formative residenziali e di formazione sul campo: € 258,22 , indipendentemente da numero dei crediti, ridotto di 1/3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti, di qualsiasi natura, in favore dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa;

-                contributo per l'accreditamento della formazione a distanza: € 1.500,00 per ogni evento formativo indipendentemente dal numero dei crediti, ridotto di 1/3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti, di qualsiasi natura, in favore dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa.

PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE

In relazione a quanto disposto dal Comitato permanente per la verifica dei LEA, tra gli adempimenti in capo alle Regioni, per accedere ai maggiori finanziamenti, è prevista l'adozione del Piano della formazione regionale, che deve declinare anche per macro aree, gli obiettivi prioritari regionali, che servono, a loro volta, ad orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità.

Il Piano della Formazione regionale e i singoli Piani della Formazione delle Aziende Sanitarie venete, sono orientati in base sia agli obiettivi declinati a livello nazionale che a quelli più strettamente collegati alla programmazione socio sanitaria della Regione.

Per quanto concerne gli obiettivi formativi nazionali, previsti già nell'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e del 19 aprile 2012, si riportano di seguito le aree di particolare rilievo:

·           Umanizzazione delle cure:

-       Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione;

·           Qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali:

-       applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence base practise (EBM, EBN, EBP);

-       appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea, sistemi di valutazione verifica e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia;

-       aspetti relazionali (comunicazione interna esterna con paziente) e umanizzazione delle cure;

·           Conoscenze in tema di competenze specialistiche:

-       contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

Per quanto concerne invece, il livello di interesse regionale, per la stesura dei singoli Piani formativi aziendali, si ritiene prioritario qui richiamare quanto contenuto nel nuovo Piano Socio Sanitario Regionale - 2012- 2016, approvato con la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, che indica alcuni specifici ambiti sui quali è ritenuto necessario promuovere interventi di formazione continua. Per completezza, si riportano di seguito le aree che devono essere tenute presenti, anche ai fini della predisposizione del Piano regionale della formazione:

1.      Medicina di genere;

2.      Umanizzazione dell'assistenza, problemi delle relazioni e della comunicazione;

3.      Relazioni socio-sanitarie internazionali;

4.      Adozione di linee guida basate sull'evidenza, qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali

5.      Appropriatezza delle prestazioni sanitarie nei LEA;

6.      Cure palliative;

7.      Cultura del lavoro in team multi professionale e adozione di modelli di lavoro a rete;

8.      Terapie del dolore;

9.      Malattia di Alzheimer e altri tipi di declino cognitivo e demenze;

10.   Razionalizzazione delle prescrizioni dei farmaci, armonizzazione dei comportamenti;

11.   Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione;

12.   Malattie determinate dagli alimenti, zoonosi e malattie emergenti,benessere animale;

13.   Famiglia, infanzia, adolescenza, giovani, anziani, disabilità;

14.   Clinical governance;

15.   HTA;

16.   Valorizzazione delle risorse umane.

Gli atti deliberativi che promuovono interventi di formazione continua, finanziati direttamente dalla Regione, dovranno indicare quindi l'afferenza alle aree sopra individuate, ai fini della predisposizione del report da allegare alla documentazione attestante gli adempimenti LEA 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-  Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto l'art.92, comma 5 della L. n. 388/2000;

-  Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3600/2002, n. 4097/2003, n. 881/2004, n. 357/2005, n. 2684/2006, n. 538/2007, n. 597/2007, n. 2810/2007, n. 1909/2008, n. 2978/2008, n. 3690/2009, n. 2220/2010, n. 3587/2010, n. 2215/2011 e n.1969/2012;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 4532/2007, n. 4209/2008, n. 448/2009 e 268/2010;

- Visti gli Accordi Stato Regioni del 20.12.2001, del 13.03.2003, del 20.05.2004, del 16.03.2006, del 14.12.2006, dell'1.08.2007, del 5.11.2009 e del 19 aprile 2012;

- Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

delibera

1.      di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2.      di approvare lo schema di convenzione (Allegato A), quale parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione Veneto e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali finalizzata a garantire la continuità del sistema di formazione continua della Regione Veneto;

3.      di approvare l'ammontare del contributo alle spese, come in premessa indicato, a carico dei soggetti che si accreditano presso il sistema di formazione continua della Regione Veneto;

4.      di consentire per le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere e l'Istituto Oncologico l'utilizzo della piattaforma regionale e ciò sino al definitivo passaggio sulla piattaforma di Agenas, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2013;

5.      di consentire agli altri soggetti registrati come Organizzatori di Formazione nel sistema regionale, che abbiano inviato la Dichiarazione di interesse all'accreditamento provvisorio come Provider, secondo le indicazioni fornite nell'avviso del 21/12/2012  pubblicato nel sito http://ecm.regione.veneto.it, l'utilizzo della piattaforma regionale sino al definitivo passaggio sulla piattaforma di Agenas e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, previo versamento del contributo, riferito all'anno 2013, comprensivo della quota fissa e della quota variabile, secondo quanto stabilito con DGR 1969 del 02/10/2012;

6.      di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR di formalizzare la richiesta per l'istituzione, per l'esercizio 2013, di un apposito capitolo di bilancio in entrata, dove andranno a confluire i versamenti effettuati da Agenas, e di un corrispondente capitolo di spesa, nell'ambito dei capitoli di spesa della Segreteria regionale per la Sanità a copertura degli oneri a carico della Regione per l'espletamento delle attività di competenza e per il funzionamento degli organismi di governo dell'ECM;

7.      di incaricare il Dirigente del Servizio Formazione del Personale SSR di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto ed in particolare della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;

8.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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