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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 23 luglio 2013


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1163 del 05 luglio 2013

Esecuzione lavori impianto vigneti anno 2013. Programma nazionale sostegno settore vitivinicolo - misura ristrutturazione e riconversione vigneti. Diritti di impianto - termini. Reg. (CE) n. 1234/2007.

Note per la trasparenza
A causa del perdurare delle piogge eccezionali a partire dal periodo autunnale 2012 che ha in taluni casi reso impossibile la realizzazione delle opere di impianto dei vigneti, si autorizza AVEPA a procrastinare, ove necessario e su documentata richiesta, il termine ultimo dei lavori al 31 luglio 2014.

Note per la trasparenza:

A causa del perdurare delle piogge eccezionali a partire dal periodo autunnale 2012 che ha in taluni casi reso impossibile la realizzazione delle opere di impianto dei vigneti, si autorizza AVEPA a procrastinare, ove necessario e su documentata richiesta, il termine ultimo dei lavori al 31 luglio 2014.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Nella normale pratica agronomica la messa a dimora in Veneto del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite, sia che si tratti di barbatella innestate o in taluni casi di barbatelle in vasetto, incomincia normalmente quando le temperature invernali diventano più miti e si protrae fino all'inizio del periodo estivo.

In taluni casi tale operazione comporta preliminarmente sistemazioni idraulico-agrarie complesse con movimenti di terra anche di dimensioni significative oppure scassi di una certa profondità laddove la particolare natura dei terreni lo richieda.

Tutto ciò necessita l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di notevoli dimensioni, che se impiegati in condizioni di terreno non favorevoli, come per esempio in presenza di notevoli quantità d'acqua, producono compattazione dei suoli che non solo rendono difficile la messa a dimora delle barbatelle ma soprattutto ne compromettono anche il successivo sviluppo vegetativo.

Infatti la buona pratica agronomica pone particolare attenzione nella preparazione dei terreni destinati a vigneto e nella esecuzione della messa a dimora del materiale vegetativo, in quanto lo sviluppo delle piante nei primi anni influisce non solo nella durata economica del vigneto, ma anche nei risultati quantitativi e soprattutto qualitativi dei prodotti ottenuti.

Come già evidenziato nella informativa alla Giunta regionale presentata nella seduta di venerdì 28 giugno 2013, dopo il periodo siccitoso dell'estate 2012 a partire dalla stagione invernale si sono verificate situazioni climatiche straordinarie con la presenza continua di piogge di intensità anomala che hanno in talune realtà generato eventi alluvionali di varie intensità.

Nelle aree acclivi si sono verificati anche dissesti idrogeologici con presenza di frane e/o smottamenti di varie dimensioni, che hanno reso impossibile sia la preparazione dei suoli che la messa a dimora del materiale vegetativo.

Anche nelle aree pianeggianti, a causa dei continui eccessi idrici che hanno reso impossibile lo sgrondo delle acque, tali operazioni non hanno potuto aver luogo e considerato lo stato vegetativo delle barbatelle innestate; attualmente ancora conservate presso gli impianti frigo dei vivaisti, se fossero eventualmente messe a dimora nei prossimi giorni, se le condizioni dei diversi suoli lo permettessero, l'attecchimento ne sarebbe compromesso, quindi si può sin d'ora stabilire che l'impianto delle viti non può più essere eseguito.

Stante la variabilità delle situazioni geopedologiche e orografiche dei suoli interessati dalla coltivazione della vite e la diversa intensità della presenza di vigneti negli ambiti territoriali regionali vocati, risulta particolarmente difficile prospettare un intervento di delimitazione puntuale delle aree in cui si siano verificate le succitate situazioni.

E' da evidenziare che a causa del trend positivo del mercato delle produzioni vitivinicole regionali in Veneto, anche quest'anno si sta investendo nella realizzazione dei vigneti, aumentando il potenziale mediante l'acquisto dei diritti di reimpianto, provenienti principalmente da altre regioni.

Numerosi sono i conduttori che hanno presentato istanza ad AVEPA per ottenere i benefici previsti dal programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per quanto riguarda la ristrutturazione e riconversione viticola, le cui disposizioni prevedono che i lavori debbano essere realizzati nelle due campagne viticole successive al provvedimento di riconoscimento dei benefici.

Recentemente sono pervenute da parte di taluni enti ed organismi di rappresentanza della filiera vitivinicola segnalazioni in merito alle difficoltà che stanno incontrando gli operatori nel completare i lavori di realizzazione dei vigneti a causa delle situazioni climatiche sopra descritte, precisando in particolare che per taluni impianti che rientrano nei programmi di ristrutturazione e riconversione, risulterebbe impossibile rispettare il termine di scadenza dei lavori previsto per il 31 luglio 2013.

Tale particolare criticità non riguarda solo l'aspetto finanziario di cui sopra, ma interessa anche il periodo di validità del diritto di impianto in base al quale sono stati autorizzati ed ammessi ai benefici i lavori.

Come ormai conclamato, la situazione climatica verificatasi a partire dall'autunno 2012 a tutt'oggi, risulta eccezionale se confrontata con quella degli ultimi trent'anni e pertanto si ritiene possa essere assimilata ad una vera e propria "causa di forza maggiore", in ragione della quale possano essere concessi, in ragione di circostanziate e documentate richieste, un rinvio dei termini ultimi dell'esecuzione dei lavori laddove sia prevista la scadenza del 31 luglio 2013.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene pertanto sussistano le condizioni oggettive per autorizzare AVEPA a procrastinare il termine ultimo dei lavori di esecuzione della messa a dimora del materiale vegetativo della vite e/o della realizzazione del vigneto, così come previsto dal bando di attribuzione dei benefici del programma nazionale di sostegno, fino al 31 luglio 2014.

Tenuto conto della necessità di adempiere con puntualità nel riconoscere le succitate "cause di forza maggiore" al fine di prorogare i termini dell'esecuzione dei lavori, ivi compresa la validità del diritto, AVEPA potrà procedere alla verifica di dette criticità solo previa acquisizione di una dettagliata richiesta da parte dei soggetti interessati in cui siano evidenziate in maniera oggettiva, sia le condizioni dello stato dei lavori che l'entità degli stessi, nonché di ogni altra indicazione utile ai competenti uffici per la valutazione della richiesta.

Le richieste di cui sopra dovranno pervenire ai competenti uffici di AVEPA non oltre 60 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena la reiezione dell'istanza.

AVEPA è autorizzata altresì ad adottare, d'intesa con la Direzione competitività sistemi agroalimentari, le necessarie disposizioni al fine di dare applicazione al presente provvedimento con riguardo anche agli aspetti inerenti alle fidejussioni, al relativo svincolo ed alla rendicontazione finale dei risultati della misura ristrutturazione e riconversione vigneti, in attuazione di quanto disposto dai servizi della Commissione Ue.

Atteso quanto stabilito anche dal documento inerente gli indirizzi procedurali del programma di sviluppo rurale 2007-2013, di cui alla deliberazione n. 1499/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e tenuto conto che i conduttori non hanno potuto realizzare le opere a causa delle acclarate situazioni climatiche eccezionali, si ritiene sussistano le condizioni oggettive e di fatto per adottare le presenti disposizioni.

Il relatore conclude la relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il D.lgs n.29 marzo 2004, n. 102 relativo agli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553 "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 "Istituzione dello schedario vitivinicolo veneto. Reg. CE 1493/1999. Decreto Ministeriale 27/03/2001, articolo 4.";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 avente per oggetto "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione: Reg. (CE) 1493/99 e Reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002.";

VISTA la deliberazione n. 3715 del 2 dicembre 2008, con la quale la Giunta Regionale ha adottato il Piano di ristrutturazione e riconversione viticola per il periodo di operatività del "Piano nazionale di sostegno", di cui alla sezione IV ter del Reg. CE n. 1234/2007;

VISTA l'allegato A alla deliberazione n. 1499/2011, relativo agli indirizzi procedurali del PSR 2007-2013;

VISTA l'informativa alla Giunta regionale presentata nella seduta di venerdì 28 giugno 2013 inerente agli effetti dell'eccezionale situazione climatiche verificatesi a partire dall'autunno 2012;

VISTA la deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 "Costituzione delle Direzioni Regionali e Unità di Progetto";

VISTA la deliberazione n. 2299 del 28 settembre 2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto";

VISTA la deliberazione n. 2361 del 28 settembre 2010 "Individuazione dei Servizi, Unità complesse ed Unità periferiche nell'ambito delle strutture regionali e contestuale nomina dei dirigenti responsabili";

delibera

1.       di attestare, per le motivazioni esposte in premessa e atteso quanto riportato nell'informativa alla Giunta regionale presentata nella seduta del 28 giugno 2013, che sussistono ai fini della realizzazione dell'impianto delle viti in taluni ambiti e realtà regionali, oggettive difficoltà assimilabili di fatto alla declaratoria di eccezionale avversità ai sensi del D.l.gs 29 marzo 2004, n. 102;

2.       di autorizzare AVEPA, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1 e in relazione a puntuali e circostanziate richieste dei soggetti interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena la reiezione dell'istanza, a procrastinare al 31 luglio 2014 il termine ultimo dei lavori di esecuzione della messa a dimora del materiale vegetativo della vite e/o della realizzazione del vigneto, così come previsto dal bando di attribuzione dei benefici del programma nazionale di sostegno, nonché della validità dei diritti di impianto la dove oggettivamente necessario;

3.       di autorizzare altresì AVEPA ad adottare, d'intesa con la Direzione competitività sistemi agroalimentari, le necessarie disposizioni al fine di dare applicazione al presente provvedimento con riguardo anche agli aspetti inerenti alle fidejussioni, al relativo svincolo ed alla rendicontazione finale dei risultati della misura ristrutturazione e riconversione vigneti, in attuazione di quanto disposto dai servizi della Commissione;

4.       di dare atto che la Direzione competitività sistemi agroalimentari è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

5.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n, 33;

7.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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