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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 16 luglio 2013


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 28 giugno 2013

Ditta: TERME SALUS S.r.l. Autorizzazione al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata "APONUS" in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici - L.R. 40/89 - D.G.R. n. 4106/2009.

Note per la trasparenza
Rilascio dell'autorizzazione al prelievo d'acqua per l'estrazione di sali per la produzione di prodotti cosmetici, nell'ambito del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E. ), per un quantitativo massimo di cinque metri cubi/anno di acqua.

Note per la trasparenza: 

Rilascio dell'autorizzazione al prelievo d'acqua per l'estrazione di sali per la produzione di prodotti cosmetici, nell'ambito del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E. ), per un quantitativo massimo di cinque metri cubi/anno di acqua.

 
La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1.         di autorizzare, per quanto sopra esposto, la ditta TERME SALUS S.r.l. con sede ad Abano Terme (PD), Via Marzia n. 2, C.F.00372770289, al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata "APONUS" in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici fino ad un massimo di cinque metri cubi d'acqua termale per la durata di cinque anni;

2.         di stabilire e prescrivere alla dittatitolare dell'autorizzazione di cui al punto 1., nonché alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., titolare della concessione, l'obbligo di rispettare le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 e dal presente atto; la mancata osservanza delle condizioni stabilite, comporta l'automatica decadenza della presente autorizzazione;

3.         di stabilire e prescrivere che la ditta titolare della presente autorizzazione, dovrà sottostare alle disposizioni che potranno essere impartite, nel corso dell'esercizio della autorizzazione, dalla Regione e/o dall'autorità sanitaria;

4.         di approvare e autorizzare, ai soli fini minerari di cui alla D.G.R. n.4106 del 29.12. 2009 (Allegato A - ultimo punto - Capitolo Estrazione di Sali dalle risorse idrotermominerali) le dizioni sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario di cui al successivo punto 5.. Copia delle versioni definitive del condizionamento primario e dell'imballaggio secondario, dovrà essere inviata, prima dell'utilizzo, alla Direzione Geologia e Georisorse;

5.         di stabilire che in merito all'etichettatura, oltre al rispetto della vigente legislazione relativa alla presentazione del prodotto cosmetico, sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico, condizionamento primario, e sull'imballaggio esterno o secondario, non dovranno essere riportati i termini di cui ai sottostanti punti:

-          i termini di cui al 2° comma dell'art.2 della L. 323 del 24.10.2000 di "Riordino del settore termale", fatti salvi i Marchi d'origine o di qualità, riconosciuti dalla Regione Veneto;

-          i nomi dei Comuni o delle località dei territori termali o dei Bacini idrotermominerali omogenei, fatti salvi i Marchi d'origine o di qualità a tutela della risorsa idrotermominerale riconosciuti dalla Regione Veneto;

-          i termini che possono trarre in inganno il consumatore, circa la natura del prodotto cosmetico ( non terapeutico ) e delle sue reali proprietà;

-          denominazioni di stabilimenti termali o concessioni idrotermominerali ubicati nella Regione Veneto diversi da quelli in disponibilità della ditta richiedente o della concessione idrotermominerale di erogazione;

Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dovranno essere riportati:

-          la dicitura "Cosmetico" su di una unica riga ed a caratteri evidenti;

-          la denominazione della concessione idrotermominerale di derivazione della risorsa e il Comune/ Provincia di ubicazione della medesima a caratteri leggibili;

-          la denominazione della ditta autorizzata e gli estremi della D.G.R. di autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria a caratteri leggibili;

-          Potrà essere riportato il nome dello stabilimento termale in disponibilità della ditta autorizzata;

Ai fini della tutela della risorsa e correlate ricadute socio-economiche, della tracciabilità del prodotto e del corretto utilizzo dei termini riportati sulle etichette e sulle confezioni dei prodotti cosmetici, la Regione si riserva di stabilire modifiche e/o integrazioni al testo.

6.         di stabilire che per ogni prelievo e trasferimento della risorsa dovrà essere tenuto e compilato, a cura del concessionario titolare della presente autorizzazione, il registro di carico e scarico come da modulo predisposto dalla Direzione Geologia e Georisorse. Ai sensi e per i fini dell'art. 24 della L.R. 40/89, copia del medesimo così come compilato, dovrà essere trasmessa, assieme alla statistica mineraria, alla Direzione Geologia e Georisorse, entro il 15 gennaio di ogni anno;

7.         di garantire l'accessibilità per il controllo delle modalità di prelievo e trasporto, nonchè del registro di carico e scarico, da parte delle autorità competenti ed in particolare dalla Regione e dall'U.L.S.S. e di mantenere puliti ed in efficienza gli strumenti di misurazione volumetrica;

8.         di stabilire che le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per la ditta concessionaria titolare del'autorizzazione, obblighi la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può, tra l'altro, comportare la decadenza della titolarità della concessione mineraria e/o della presente autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria per la produzione di cosmetici;

9.         di stabilire infine che la presente autorizzazione è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

10.     di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla ditta TERME SALUS S.r.l., alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n.16 Padova e al Sindaco del Comune di Abano Terme (PD);

11.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12.     di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

13.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

14.     di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;

15.     di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

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