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AZIENDA ULSS N. 20, VERONA
Graduatoria unica regionale definitiva medici di Medicina generale - art. 15 ACN - intesa del 23.3.2005 e s.m.i. - Periodo di validità 1.1.2015 - 31.12.2015. Approvazione. Deliberazione del Direttore Generale n. 641 del 13/11/2014.
Il Responsabile dell’UOC Servizio Professionisti in Convenzione – Dott.ssa Rossana Mori:
Premesso che l’art. 15 co.1 dell’ACN – intesa del 23.03.2005 e s.m.i. - stabilisce che i medici di medicina generale da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo stesso, siano tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale;
Considerato che con DGR n. 3639/2004:
- è stato approvato il progetto, avviato con DGR 1360 del 07.05.2004, di trasferimento all’Azienda ULSS n. 20 di Verona delle attività amministrative regionali relative all’accesso alle convenzioni dell’area della medicina generale e della pediatria di libera scelta di cui ai DPR n. 270/00 e n. 272/00 e successivi ACN;
- è stato stabilito che, a partire dal procedimento di formazione della graduatoria di medicina generale relativa all’anno 2006 e di pediatria di libera scelta relativa al 2005/2006, tutti gli adempimenti siano di competenza dell’Azienda ULSS n. 20;
Visto che con deliberazione n. 455 del 13.08.2014 del Direttore Generale Ulss 20 di Verona è stata approvata la graduatoria unica regionale provvisoria dei medici di medicina generale e che la stessa è stata pubblicata nel BUR Veneto n. 85 del 29.08.2014;
Considerato che nel termine dei 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, previsto dall’art. 15 co. 8 dell’ACN sopra indicato, sono pervenute n. 3 istanze di riesame della posizione nella graduatoria stessa;
Preso atto che, dopo attenta valutazione da parte del Servizio Professionisti in Convenzione, l’esito del riesame ha prodotto quanto segue:
- n. 1 istanza è stata respinta;
- n. 2 istanze sono state accolte.
Dato atto che dell’esito dell’esame delle predette istanze sarà data comunicazione ai medici interessati come di seguito precisato:
- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che manca il requisito di cui all’art. 15, c. 3, lett. a) ACN;
- per n. 1 istanza, l’accoglibilità è dovuta al fatto che solo in sede di istanza di riesame si è provveduto a dettagliare analiticamente l’attività svolta, prima descritta in maniera sintetica tale da non consentirne l’inserimento e la valutazione;
- per n. 1 istanza, l’accoglibilità è dovuta al fatto che l’attività svolta, per un mero errore materiale, non era stata considerata oggetto di valutazione;
Dato atto altresì che, al termine di opportuni controlli ex artt. 71 – 72 del DPR 445/2000, è stato necessario procedere a n. 10 rettifiche d’ufficio; tali rettifiche, di cui sarà data comunicazione ai medici interessati, hanno comportato un aumento di punteggio in n. 7 casi e una diminuzione di punteggio in n. 3 casi;
Considerato che complessivamente le domande presentate sono state n. 929, di cui n. 921 inserite in graduatoria e n. 8 escluse per le motivazioni di cui all’allegato A;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’UOC Servizio Professionisti in Convenzione dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;
DELIBERA
Il Direttore Generale Dott.ssa M. Giuseppina Bonavina
(seguono allegati)
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