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Bur n. 84 del 26 settembre 2006


Materia: Commercio, fiere e mercati

Circolare n. 1 del 13 settembre 2006

Legge regionale 13 agosto 2004, n.15. Valutazione di impatto ambientale applicata alla materia del commercio. Circolare interpretativa.

(Ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; e, p.c. ai Signori Presidenti delle Province del Veneto, all’ANCI Veneto all’Unione Province del Veneto, all’UNCEM, all’Unione regionale delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura del Veneto, all’Unione regionale veneta commercio turismo e servizi, alla Confesercenti Confederazione italiana esercenti Attività commerciali, turistiche e dei servizi Comitato regionale Veneto, alla FAID Federdistribuzione Federazione associazioni imprese distribuzione, alla Federcom Federazione commercio associato moderno, alla Confcooperative Unione regionale veneta della cooperazione, alla Lega nazionale cooperative e mutue Comitato regionale Veneto, alla C.G.I.L. - FILCAMS Confederazione generale italiana del lavoro Segreteria regionale del Veneto, alla CISL - FISASCAT Confederazione italiana sindacati lavoratori Segreteria regionale del Veneto, alla UIL UILTucs Unione italiana del lavoro Segreteria regionale del Veneto, alla CISAL - Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori Unione regionale del Veneto, alle Associazioni dei consumatori del Veneto. LORO SEDI)

 

L’articolo 18, comma 7 della legge regionale 13/8/2004, n.15, recante le “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, (di seguito definita legge regionale) assoggetta, come noto, a valutazione di impatto ambientale (VIA) le grandi strutture di vendita (in forma di struttura singola e di centro commerciale) ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000.

Il comma 9 del medesimo articolo 18 stabilisce, altresì, che alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 26/3/1999, n.10 recante la “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”.

Le disposizioni da ultimo richiamate assoggettano i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati ivi indicati, qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi (lettera d)) oppure qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento (lettera e)); ai sensi della citata disposizione, la procedura di VIA si applica altresì nel caso in cui il superamento della predetta percentuale avvenga attraverso la sommatoria di successivi incrementi.

Ciò premesso, si rende ora necessario fornire alcuni criteri interpretativi in ordine all’individuazione delle fattispecie alle quali si applica la predetta procedura di valutazione di impatto ambientale, con riferimento alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali sia esistenti, cioè già autorizzati sotto il profilo commerciale, che di nuova costituzione.

Preliminarmente è bene richiamare l’attenzione sul fatto che la normativa ambientale applicata al settore del commercio, al fine di determinare la soglia oltre la quale è richiesta la valutazione di impatto ambientale o la procedura di verifica, assume a parametro di riferimento la superficie di vendita.

Dall’esame delle norme regionali sopra citate si ricava che le fattispecie alle quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale sono individuate come segue:

1)      Nuove aperture e trasferimenti di grandi strutture di vendita e di parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8.000.

Sono equiparate alle nuove aperture le trasformazioni di tipologia della struttura di vendita con superficie superiore a mq 8000, le quali comportino un incremento della capacità produttiva superiore al 25%

2)   Ampliamenti di grandi strutture di vendita - anche ubicate all’interno di un parco commerciale - e parchi commerciali che comportino il superamento del limite di mq. 8000 di superficie di vendita.

In caso di ampliamento del parco commerciale, la VIA è riferita all’intero parco.

3)      Ampliamenti superiori al 25% delle dimensioni originarie di grandi strutture di vendita -anche ubicate all’interno di un parco commerciale - e parchi commerciali con superficie superiore a mq. 8.000. La percentuale del 25% delle dimensioni originarie può essere superata anche mediante la sommatoria di più interventi.

In caso di ampliamento del parco commerciale, la VIA è riferita all’intero parco commerciale.

 

PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)

L’art.18, comma 8 della legge regionale assoggetta a procedura di verifica prevista dall’art.7 della legge regionale n.10 del 1999 le grandi strutture - anche ubicate all’interno di un parco commerciale - ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa fra 4000 mq e 8000 mq qualora le suddette strutture siano annesse o collegate a pubblici esercizi, attività artigianali o di intrattenimento, con esclusione delle fattispecie di ampliamento in misura inferiore al 10% della superficie di vendita originaria.

La procedura di verifica è riferita alla grande struttura o al parco commerciale nel suo insieme.

Per quanto concerne la nozione di annessione o collegamento delle strutture di vendita a pubblici esercizi, attività artigianali o di intrattenimento, si ribadisce quanto già evidenziato al punto 3.3.5 della circolare regionale n.4 del 5.9.2005, ossia che l’assoggettamento alla procedura di verifica è necessaria solamente se le attività di intrattenimento, di somministrazione di alimenti e artigianali sono annesse o collegate all’esercizio commerciale, cioè non integrate al loro interno.

Galan

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