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Scarica versione stampabile Avviso di Rettifica

Bur n. 107 del 11 novembre 2016


Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

Errata corrige

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1644 del 21 ottobre 2016 "Legge n.584/1998 - Dighe e sbarramenti. Adempimenti di cui al D.P.R.1363/1959. Competenze regionali - DGR. n.1722/2009. Precisazioni.". (Bollettino Ufficiale n. 106 del 8 novembre 2016).

Nel B.U.R. n. 106 del 8 novembre 2016 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale n. 1644 del 21 ottobre 2016 “Legge n.584/1998 – Dighe e sbarramenti. Adempimenti di cui al D.P.R.1363/1959. Competenze regionali – DGR. n.1722/2009. Precisazioni.”.

Si comunica che, per mero errore materiale, il testo della dgr è errato e, pertanto, viene qui di seguito ripubblicato.


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1644 del 21 ottobre 2016
     Legge n.584/1998 – Dighe e sbarramenti. Adempimenti di cui al D.P.R.1363/1959. Competenze regionali – DGR. n.1722/2009. Precisazioni.
[Difesa del suolo]

Nota per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento che coniuga le disposizioni di cui alla DGR 1722/2009 con le figure dirigenziali stabilite dalla DGR 803/2016, attuativa della L.R. 54/2012.


L’Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

L’art.1 del decreto legge n.507/94 convertito nella legge n.584/1998 stabilisce che rientrino nelle competenze della Regione, gli adempimenti di cui al D.P.R. 1363/1959 per dighe e sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di m3.

Al riguardo, la Giunta regionale con provvedimento n.1722 del 16.6.2009 aveva stabilito, per i progetti di propria competenza, le strutture e relativi dirigenti cui competevano gli adempimenti previsti nel citato D.P.R. 1363/1959. Successivamente con provvedimento n.443 del 04.04.2014 è stata rettificata la Delibera 1722/2009, relativamente al parere dell'organo dello Stato competente in materia di dighe.

In particolare, il combinato disposto prevede:

a.     per diga/invaso con altezza inferiore o uguale a 15 m e fino a 10 m o con volume inferiore o uguale a 1.000.000 m3 e fino a 100.000 m3, l’approvazione del progetto è effettuata dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente;
b.     per diga/invaso con altezza inferiore a 10 m e con volume inferiore a 100.000 m3, l’approvazione del progetto è effettuata dal Dirigente dell’Unità di Progetto Distretto Idrografico Regionale competente per territorio, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata;
c.     per traversa fluviale di altezza inferiore o uguale a 15 m e fino a 10 m, l’approvazione del progetto è effettuata dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente;
d.     per traversa fluviale di altezza inferiore a 10 m, l’approvazione del progetto è effettuata dal Dirigente dell’Unità di Progetto Distretto Idrografico Regionale competente per territorio, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata.

Inoltre, la deliberazione n.1722/2009 stabiliva che alcuni accertamenti previsti dal D.P.R. 1363/1959 erano a carico della Unità Periferica Genio Civile, in particolare quanto contenuto nel capitolo relativo a ”Esercizio e vigilanza” dell’opera.

Ora, alla luce della ridefinizione delle strutture regionali e relative denominazioni, come in particolare disposta con D.G.R. n.803 del 27 maggio 2016 in attuazione della L.R. 54/2012, si rende necessario adeguare i contenuti della citata D.G.R. 1722/2009 all’attuale nuovo assetto regionale.

In ragione di ciò, si dispone che le competenze attribuite con DGR 1722/2009 e relative agli adempimenti di cui al D.P.R. 1363/1959 su dighe e sbarramenti di competenza della Regione, siano come di seguito modificate:

a.    il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo è sostituito dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
b.    il Dirigente della Unità di progetto Distretto Idrografico è sostituito dal Direttore della Direzione Operativa;
c.    il Dirigente della Unità periferica del Genio Civile è sostituito dal Direttore della U.O. Genio Civile.

Si precisa inoltre che, nel caso di progetti la cui approvazione debba essere effettuata dal Direttore della Direzione Operativa (tipologia b) e d)), il procedimento risulta a carico della U.O. Genio Civile competente per territorio, che ha l’onere di sviluppare l’istruttoria e sottoporre all’approvazione il documento conclusivo della stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;

VISTA la legge n.584/1998;

VISTO il DPR 1363/1959;

VISTA la DGR n.1722/2009;

VISTA la DGR n.443/2014;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n.803 del 27 maggio 2016 in attuazione della L.R. 54/2012,

DELIBERA

  1. di approvare le disposizioni di cui in premessa riguardanti le competenze per gli adempimenti di cui al D.P.R. 1363/1959 e relativi alle dighe e sbarramenti di competenza regionale, già disciplinate con DGR n.1722/2009;
     
  2. di modificare in tal senso le disposizioni di cui alla citata DGR n. 1722/2009, fermo restando quant’altro stabilito dal provvedimento;
     
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
     
  5. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia del Ministero Infrastrutture e Trasporti, alla Direzione Operativa e alle U.O. Genio Civile, alle Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali.

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