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Scarica versione stampabile Avviso di Rettifica

Bur n. 15 del 10 febbraio 2015


Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

Errata corrige

Comunicato relativo alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 "Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"" (Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 gennaio 2015).

Nel B.U.R. n. 12 del 30 gennaio 2015 è stata pubblicata la legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 “Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale””.

Si comunica che, per mero errore materiale, il testo della Nota all’articolo 3 dei Dati informativi è errato e, pertanto, qui di seguito viene riportato quello corretto:

“Nota all’articolo 3

Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l’eliminazione delle liste o di candidati.

1.   L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a.  verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all’articolo 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto dall’articolo 13 comma 5 e comma 5 bis quelle contenenti un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all’articolo 14, comma 9, lettera d);
b.  cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell’articolo 14, comma 9, lettera b);
c.  cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d.  cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e.  corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all’articolo 14, comma 7, dei candidati di ogni lista.

2.   I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3.  L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4.  Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5.  Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale.

6.  Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

7.  Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8.  L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9.  Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.”.

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