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REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 50 del 13 marzo 2026. Proposte di candidatura per la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV" (art. 4, comma 1 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63).
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ai sensi del quale “gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.”;
VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979 n. 63 recante “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV” che ha istituito l’Istituto Regionale per le Ville Venete quale ente regionale avente lo scopo di provvedere, in concorso con i proprietari o sostituendosi ad essi, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle medesime;
VISTO in particolare l’art. 3, comma 1 della succitata L.R. n. 63/1979, ai sensi del quale sono organi dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”:
VISTO l’art. 4, comma 1 della L.R. n. 63/1979, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione dell’IRVV è costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d’intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia;
b) da due membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;
c) da un membro designato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
d) omissis;
e) da un rappresentante dei proprietari delle ville venete designato dall’associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale;
DATO ATTO che al successivo comma 2 del medesimo art. 4 della L.R. n. 63/1979 si stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dell’IRVV rimane in carica per la durata della Legislatura regionale e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 818 del 22 giugno 2021 sono stati determinati gli emolumenti spettanti al Presidente, al Vicepresidente, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nonché al Revisore unico dei conti dell’IRVV, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 63/1979, come sostituito dall’art. 11, comma 1 della Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43;
RILEVATO che con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 35 del 28 maggio 2021 sono stati nominati i due membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete di competenza della Regione del Veneto per la XI Legislatura;
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 63/1979, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 77 del 28 maggio 2021 si è costituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete per la XI Legislatura;
PRESO ATTO che nei giorni 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale del Veneto e che in data 15 dicembre 2025 si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale per la XII Legislatura;
RILEVATA, pertanto, la necessità di avviare le procedure di nomina da parte del Consiglio regionale di due componenti dei Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete per la XII Legislatura ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. n. 63/1979;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale;
VISTO in particolare l’art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;
RENDE NOTO
a) coloro che ricevono uno stipendio dall’Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende:
b) coloro che hanno maneggio di denaro dell’Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione;
Il Presidente Alberto Stefani
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