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Bur n. 32 del 13 marzo 2026


REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 49 del 13 marzo 2026. Proposte di candidatura per la nomina a Presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV" (art. 4, comma 1 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63).

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ai sensi del quale “gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.”;

VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979 n. 63 recante “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV” che ha istituito l’Istituto Regionale per le Ville Venete quale ente regionale avente lo scopo di provvedere, in concorso con i proprietari o sostituendosi ad essi, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle medesime;

VISTO in particolare l’art. 3, comma 1 della succitata L.R. n. 63/1979, ai sensi del quale sono organi dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”:

  • il Consiglio di Amministrazione;
     
  • il Presidente;
     
  • il Revisore unico dei conti;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. n. 63/1979 il Presidente dell’IRVV è “eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia”;

DATO ATTO che, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 4 della L.R. n. 63/1979 si stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dell’IRVV rimane in carica per la durata della legislatura regionale e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta;  

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 818 del 22 giugno 2021 sono stati determinati gli emolumenti spettanti al Presidente, al Vicepresidente, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nonché al Revisore unico dei conti dell’IRVV, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 63/1979, come sostituito dall’art. 11, comma 1 della Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43;

RILEVATO che con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 12 del 26 maggio 2021 è stato nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete per la XI Legislatura;

PRESO ATTO che nei giorni 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale del Veneto e che in data 15 dicembre 2025 si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale per la XII Legislatura;

RILEVATA, pertanto, la necessità di avviare le procedure di nomina da parte del Consiglio regionale del Presidente dell’Istituto Regionale per le Ville Venete per la XII Legislatura, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. n. 63/1979;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva n. 1999/93/CE;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;

RENDE NOTO

  1. che il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, deve provvedere alla nomina del Presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63;
  1. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro le ore 12.00 del 14 aprile 2026, i soggetti indicati nell’art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
  1. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:

a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;

b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l’autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;

c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore;

d) trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it. In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all’indirizzo del Presidente della Giunta regionale – Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:

  • tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
     
  • tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
  1. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n. 27/1997;
     
  2. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
     
  3. che, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 63/1979, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”;
     

a) coloro che ricevono uno stipendio dall’Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;

b) coloro che hanno maneggio di denaro dell’Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione;

  1. che, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 63/1979, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere regionale;
     
  2. che le predette cause di ineleggibilità e incompatibilità sono applicabili anche al Presidente dell’IRVV in quanto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. n. 63/1979 egli è componente del Consiglio di Amministrazione;
     
  3. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 10 della L.R. n. 27/1997;
     
  4. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
     
  5. che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
     
  6. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all’incarico;
     
  7. che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
     
  8. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
     
  9. che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche tramite strumenti informatici e telematici, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo i principi previsti dall’art. 5 del GDPR e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità predette o connesse alle pubbliche funzioni esercitate, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato ed essere diffusi nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
    I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
    Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia. Il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzi e-mail e PEC indicati nel sito internet www.regione.veneto.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie;
     
  10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport – U.O. Beni e Servizi culturali, Tel. 041/2792411, E-mail beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it.

Il Presidente Alberto Stefani

49_facsimile_proposta_candidatura_IRVV_Presidente_578655.pdf
49_modello_inconferibilita_IRVV_Presidente_578655.pdf

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