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Bur n. 32 del 13 marzo 2026


REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 46 del 13 marzo 2026. Proposte di candidatura per la designazione di due rappresentanti della Regione del Veneto per ciascuno dei Consigli di Amministrazione degli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona (art. 8, comma 1, lett. b) della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8).

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ai sensi del quale “gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.”;

VISTA la Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”, contenente, tra l’altro, al Titolo II la disciplina degli enti per il diritto allo studio universitario situati nelle città sedi di ateneo, denominati ESU – Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario;

VISTO in particolare l’art. 8, comma 1 della L.R. n. 8/1998, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione di ciascuno degli ESU – Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) il Presidente;

b) due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;

c) due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca;

VISTO altresì l’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/1998, nel quale si stabilisce che il Consiglio di Amministrazione degli ESU resta in carica quanto il Consiglio regionale, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei e che i componenti possono essere confermati per una sola volta;

DATO ATTO che ai sensi del successivo art. 13 della medesima L.R. n. 8/1998:

  • al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità di carica onnicomprensiva nei limiti stabiliti dagli artt. 1, 2, 3 e 6 bis della Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64;
     
  • ai restanti amministratori spetta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, una indennità di presenza nei limiti stabiliti dall’art. 4 della L.R. n. 64/1983;
     
  • fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 5 della L.R. n. 64/1983, a tutti gli amministratori è corrisposto il rimborso spese previsto dall’art. 57 della Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, nonché il trattamento di missione stabilito dal quarto comma dell’art. 5 della L.R. n. 64/1983;

RILEVATO che con i Decreti del Presidente del Consiglio regionale n. 16, n. 17 e n. 18 del 27 maggio 2021 sono stati designati i rispettivi due componenti di spettanza della Regione del Veneto per la XI Legislatura in seno ai Consigli di Amministrazione degli ESU di Verona, Venezia e Padova;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 168, n. 169 e n. 170 del 9 dicembre 2021 con i quali sono stati costituiti i rispettivi Consigli di Amministrazione degli ESU – Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona;

VISTI inoltre i successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 30 dicembre 2022, n. 6 del 26 gennaio 2023, n. 18 del 7 marzo 2023, n. 44 del 22 giugno 2023, n. 107 del 19 novembre 2024 e n. 49 del 2 settembre 2025 con cui è stata aggiornata la composizione dei Consigli di Amministrazione degli ESU con riferimento ai componenti non di nomina regionale;

PRESO ATTO che nei giorni 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale del Veneto e che in data 15 dicembre 2025 si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale per la XII Legislatura;

RILEVATA, pertanto, la necessità di avviare le procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione degli ESU – Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona e in particolare per la designazione da parte del Consiglio regionale di due rappresentanti della Regione del Veneto, di cui uno espressione della minoranza, in seno a ciascuno dei medesimi Consigli di Amministrazione per la XII Legislatura, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) della L.R. n. 8/1998;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;

RENDE NOTO

  1. che il Consiglio regionale deve provvedere alladesignazione di due rappresentanti della Regione del Veneto, di cui uno espressione della minoranza, per ciascuno dei Consigli di Amministrazione degli ESU – Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
  1. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la designazione, e cioè entro le ore 12.00 del 14 aprile 2026 i soggetti indicati nell’art. 6, commi 6 e 7 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27;
  1. che, per presentare la propria proposta di candidatura, il candidato dovrà accedere al portale delle nomine e designazioni del Consiglio regionale del Veneto raggiungibile all’indirizzo https://consiglioveneto.elixforms.it e compilare il modulo di candidatura esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE o CNS;
  1. che i Consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis della L.R. n. 27/1997, in forma digitale;
  1. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 10 della L.R. n. 27/1997;
  1. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  1. che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  1. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all’incarico;
  1. che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
  1. che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia. Gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali – RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia – indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it). Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
  1. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale – Unità Rapporti istituzionali, Tel. 041 270.1323.

Il Presidente Alberto Stefani

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