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REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 43 del 13 marzo 2026. Proposte di candidatura per la designazione di un rappresentante regionale in ciascuno dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia (art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e art. 57, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ai sensi del quale “gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.”;
VISTO l’art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che ha istituito i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, in cui sono rappresentati le competenti amministrazioni dello Stato, la Regione, gli Enti locali, gli Enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e in particolare l’art. 57, comma 1 che disciplina l’istituzione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione a livello provinciale – con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi in materia da attuare a livello locale – composti come segue:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
b) dal Presidente della Provincia;
c) da un rappresentante della Regione;
d) dal sindaco del Comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco, o da un suo delegato, dei Comuni della Provincia di volta in volta interessati;
e) dal Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli Enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati;
DATO ATTO che ai sensi del medesimo art. 57, comma 1 del D.P.R. n. 394/1999 i Consigli Territoriali per l’Immigrazione sono istituiti, a livello provinciale, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Interno e che è responsabilità del Prefetto assicurare la formazione e il funzionamento dei Consigli Territoriali medesimi;
RILEVATO che con i seguenti provvedimenti sono stati designati per la XI Legislatura i rappresentanti regionali nei Consigli Territoriali per l’Immigrazione delle rispettive Province:
PRESO ATTO che nei giorni 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale del Veneto e che in data 15 dicembre 2025 si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale per la XII Legislatura;
RILEVATO pertanto che si rende necessario avviare le procedure per la designazione per la XII Legislatura, da parte del Consiglio regionale, di un rappresentante regionale in ciascuno dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 394/1999;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva n. 1999/93/CE;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale;
VISTO in particolare l’art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;
RENDE NOTO
Il Presidente Alberto Stefani
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